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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.07.2002 15.2002.85

July 29, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·301 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2002.00085

Lugano 29 luglio 2002 /FP/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull’istanza 13 giugno 2002 dell’UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

__________

nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto

                                          __________ deceduto il __________

composta di:

                                          - __________

                                          - __________

nelle esecuzioni di cui ai diversi gruppi dell’UEF di Locarno promosse dai creditori ivi partitamente indicati;

preso atto della domande di vendita presentate dai creditori;

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 10 aprile 2002 in conformità della citazione del 7 marzo 2002;

rilevato che nel termine di dieci giorni, fissato il 3 maggio 2002 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione è decorso infruttuoso;

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dall’Ufficio;

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:

                                          1.   È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________ nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, composta di  __________, __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui ai diversi gruppi dell’UEF di Locarno, promosse dai creditori ivi partitamente indicati

                                          2.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                          3.     Intimazione all'UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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