Incarto n. 15.2002.00067
Lugano 25 novembre 2002 /EC/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 maggio 2002 di
__________ patr. dall’avv. __________ e dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano agenti su incarico rogatoriale dell’Ufficio fallimenti di __________ (Rog. n. __________ risp. Rog. n. __________) nell’ambito del fallimento della stessa __________;
viste le osservazioni
- 29 maggio 2002 dell’Immobiliare __________;
- 5 giugno 2002 dell’UEF di Locarno;
- 17 maggio 2002 dell’UF di Lugano
preso atto della replica 3 ottobre 2002 della __________ e delle dupliche 11 ottobre 2002 dell’UEF di Locarno e 18 ottobre 2002 dell’Immobiliare __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l’8 settembre 1999 il Bezirksgericht di March ha decretato il fallimento della __________ dallo stesso giorno alle ore 15.00;
che il 23 settembre 1999 l’UF di March ha incaricato l’UEF di Locarno di procedere all’inventario, alla stima e all’amministrazione delle proprietà immobiliari della fallita ad __________;
che il 23 settembre 1999 l’UF di March ha incaricato l’UF di Lugano di procedere all’inventario, alla stima e all’amministrazione del fondo particella n. __________ di __________;
che il 28 settembre 1999 l’UF di Lugano ha confermato il mandato di amministrazione dell’immobile di __________ alla ditta __________, che si occupava già dell’amministrazione del medesimo;
che l’11 giugno 2001 l’UEF di Locarno ha deciso di conferire l’amministrazione delle proprietà della fallita site ad __________ all’Immobiliare __________;
che il 2 aprile 2002 l’Immobiliare __________ ha presentato un rapporto sulla gerenza immobiliare chiusa provvisoriamente lo stesso 2 aprile 2002 dal quale emerge un disavanzo d’esercizio di fr. 31'648.35;
che il 23 aprile 2002 è stato revocato il fallimento della __________;
che con ricorso 1. maggio 2002 la __________ ha postulato che “il conteggio finale allestito dalle amministrazioni coinvolte nella procedura fallimentare vengano corretti e che determinati provvedimenti vengano annullati. Inoltre la ricorrente ha postulato che le perdite da lei subite vengano risarcite, atteso che l’UEF di Locarno e l’UF di Lugano furono incaricati dell’amministrazione dei beni immobili siti nei circondari di loro competenza e che l’amministrazione venne eseguita “in modo superficiale ed insufficiente ciò che ha provocato degli svantaggi alla massa fallimentare rispettivamente alla __________ ”;
che il 6 settembre 2002 l’Immobiliare __________ ha presentato il conteggio definitivo con i relativi giustificativi relativi agli appartamenti di proprietà della __________ presso il Condominio __________, dai quali emerge che la gestione ha prodotto un utile di fr. 24'973.20;
che dopo la rivocazione del fallimento non è più possibile censurare l’operato dell’amministrazione del fallimento neppure per chiedere che quest’ultima proceda ad operazioni che rientravano nelle sue pregresse attribuzioni (DTF 81 III 65 ss.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 1999, n. 35 ad art. 195);
che il gravame 3 maggio 2002 di __________ va pertanto dichiarato irricevibile;
che visto l’esito del gravame, anche la richiesta pecuniaria della ricorrente risulta essere infondata;
che alla ricorrente va comunque ricordato che l’accertamento dell’eventuale danno da lei subito in connessione all’operato degli Uffici di esecuzione e fallimenti non rientra nelle competenze dell’autorità di vigilanza (Rep 1989 p. 216, 1984 p. 175, 1982 p. 402/403). La procedura di ricorso è infatti volta a raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non può servire per precostituirsi una favorevole base di partenza per la successiva -eventualeazione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF (cfr. art. 21 LEF; Rep 1989 p. 216/217; DTF 81 III 67, 81 III 72 consid. 3, 86 III 109 consid. 1, 91 III 46-47 consid. 7, 105 III 36/37, 110 III 89 consid. 1b; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, p. 115s, n. 2.4);
che le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui la reclamante potrà, se del caso, ricorrere (Rep. 1989 p. 217 e rif. ivi).
che sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 195 LEF; 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso 3 maggio 2002 __________ è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione:
- __________
Comunicazione all’UEF di Locarno;
Comunicazione all’UF di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario