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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.05.2002 15.2002.57

May 3, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·325 words·~2 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2002.00057

Lugano 3 maggio 2002 FP/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull’istanza 15 aprile 2002 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

__________  

nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal defunto

                                          __________, composta di:

__________  

nelle esecuzioni di cui ai due gruppi dell’UEF di Bellinzona promosse dai creditori ivi

partitamente indicati;

preso atto della domande di vendita presentate, il 29 gennaio 2001, il 12 giugno 2001, il

17 ottobre 2001 e il 30 novembre 2001;

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi l’11 marzo 2002 in conformità della citazione del 15 febbraio 2002;

rilevato che nel termine di dieci giorni, fissato il 12 marzo 2002 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, nessuna risposta è giunta all’UEF di Bellinzona;

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dall’Ufficio;

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:                    

                                          1.   È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________, composta di __________ e __________ interessenza pignorata nelle esecuzioni di cui ai due gruppi  dell’UEF di Bellinzona, promosse dai creditori ivi partitamente indicati

                                          2.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                          3.   Intimazione all'UEF di Bellinzona e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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