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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.03.2002 15.2002.24

March 6, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·311 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2002.00024

Lugano 6 marzo 2002 CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Rusca e Giani

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 20 febbraio 2002 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, e meglio contro l’emanazione del PE n. __________ e l’avviso di pignoramento 14 febbraio 2002 nella stessa esecuzione promossa dalla

__________ rappr. dall’__________

contro la società

__________  

preso atto del ritiro del ricorso comunicato dal ricorrente con scritto 4 marzo 2002;

considerato come il gravame sia così divenuto privo di oggetto;

ritenuto che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a), e che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:                    

                                          1.   Il ricorso 20 febbraio 2002 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                                          2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione all'UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      Il segretario

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