Incarto n. 15.2002.164
Lugano 28 maggio 2003 FP/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario:
Cassina
statuendo sul ricorso 18 novembre 2002 di
__________ patr. dall’avv. __________
Contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano nell’ambito delle procedure fallimentari concernenti
__________ __________ __________ __________ __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può in caso di ricorso riconsiderare il provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta;
che in tal caso l'Ufficio deve notificare senz’indugio la nuova decisione alle parti e deve darne conoscenza all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF);
che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3);
che nel caso in esame l'UF di Lugano, con provvedimento del 29 ottobre 2002, ha integralmente accolto le richieste formulate dal ricorrente __________ con atto di ricorso del 23 ottobre 2002;
che di conseguenza con decisione 18 novembre 2002 questa Camera, essendo il gravame divenuto privo d’oggetto, pronunciava lo stralcio dai ruoli dell’atto ricorsuale;
che con ricorso 18 novembre 2002 __________ si aggrava nuovamente contro l’operato dell’UF di Lugano postulando nuovamente l’allestimento di una nuova perizia del fondo part. __________ RFD di __________, nonché la modifica dell’elenco oneri “sulla base delle effettive notifiche dei crediti e interessi soggetti al beneficio delle garanzie immobiliari”;
che per quanto attiene la richiesta di una nuova perizia della part. __________ RFD di __________, la stessa è da ritenere superata dal provvedimento 29 ottobre 2002 dell’UF di Lugano che ha portato alla decisione 18 novembre 2002 di questa Camera;
che per contro le censure relative all’elenco oneri della particella medesima risultano manifestamente tardive, essendo l’elenco oneri in questione stato depositato in data 5 luglio 1995;
che giusta l’art. 261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione e il conto finale. In sostanza lo stato di ripartizione darà atto della misura in cui ogni singolo credito fallimentare partecipa al ricavo netto degli attivi - dopo deduzione dei costi e dei debiti di massa - in conformità alla collocazione ricevuta nella graduatoria;
che esso sarà allestito in base agli art. 261 ss. LEF e 82 ss. RUF;
che per l’art. 262 cpv. 1 LEF dal ricavo lordo degli attivi si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell’inventario;
che in caso di attivi gravati da diritti di pegno, si dovrà tuttavia tenere conto dell’art. 262 cpv. 2 LEF, secondo cui sulla somma ricavata dai singoli pegni si prelevano soltanto le spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione ad essi relative;
che quanto al conto finale, esso indicherà da un lato tutti gli introiti (pagamenti dei debitori, somme ricavate dalla realizzazione degli attivi, ecc.) e dall’altro tutte le uscite (in particolare i costi e i debiti di massa e dividendi fallimentari risultanti dalla ripartizione) (cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §48 n.12 p.392).
che per poter procedere all'allestimento dello stato di ripartizione definitivo si dovranno quindi conoscere sia gli attivi che i passivi della procedura fallimentare. In particolare dovranno essere liquidati in linea di principio tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo (eventuali rivendicazioni di terzi o della massa) e del passivo (in particolare eventuali contestazioni della graduatoria) (cfr. art. 83 RUF); occorre inoltre che siano almeno noti i costi e i debiti di massa (“Massekosten- und -schulden”; cfr. Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.5 ad art. 261 LEF);
che quindi le contestazioni riguardanti gli interessi maturati sino al 2002 sulle tassazioni cantonali e comunali sono premature e potranno essere, se del caso riproposte in sede di contestazione dello stato di ripartizione, con il rilievo che la collocazione dei singoli crediti nell’elenco oneri della part. __________ RFD di __________ non può più essere oggetto di modifica, essendo tale atto ampiamente cresciuto in giudicato;
che di conseguenza il gravame va dichiarato irricevibile;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 segg. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 cpv. 4 LEF; art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 23 ottobre 2002 di __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Comunicazione all’Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario