Incarto n. 15.2002.00016
Lugano 14 febbraio 2002/ B/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente (in sostituzione del giudice Cometta, assente), Rusca e Giani
Segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 gennaio 2002 di
___________
contro
__________ e meglio contro le comminatorie di fallimento 16/17 gennaio 2001 emesse nelle esecuzioni n. __________ risp. __________ promosse contro i ricorrenti da
__________ rappr. __________
viste le osservazioni 4 febbraio 2002 dell'Ufficio esecuzione di __________;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ risp. n__________ ambedue del 10/11 dicembre 2001 dell'UE di __________ la __________ ha escusso __________ risp. __________ per pigioni rimaste scoperte da luglio ad agosto 2001 per un'autorimessa e da agosto a dicembre 2001 per un appartamento. Contro i precetti esecutivi non è stata interposta opposizione.
B. Con domande 11 gennaio 2002 la creditrice ha chiesto all'UE di __________ la prosecuzione delle esecuzioni.
C. Il 16 gennaio 2002 l'UE di __________ ha emesso le comminatorie di fallimento in entrambe le predette esecuzioni per fr. 9'340.-- oltre interessi e spese, notificate ai debitori il 17 gennaio 2002.
D. Con ricorso 18 gennaio 2002 __________ e __________ hanno contestato le comminatorie di fallimento sostenendo che per l'autorimessa le pigioni rimaste impagate sono sei (da luglio a dicembre 2001), mentre per l'appartamento sono quattro (agosto, settembre, novembre e dicembre 2001). I ricorrenti hanno poi elencato i versamenti effettuati per l'autorimessa e l'appartamento durante l'anno 2001 ammontanti a fr. 13'720.--, producendo diverse ricevute. Secondo i ricorrenti l'importo ancora da pagare ammonterebbe a fr. 7'400.--, dedotti fr. 1'400.-- versati l'11 gennaio 2002 (doc. da 1 a 12). Essi hanno poi affermato che intendono concludere un accordo con la creditrice per pagare il loro debito ratealmente.
E. Delle osservazioni dell'UE di __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'Autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1990 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Dasdesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I Zurigo 1911, n. 6 all'art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160).
- l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
- l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria;
- l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) I ricorrenti allegano unicamente questioni di merito, relative al pagamento delle pigioni e alla loro intenzione di concordare con la creditrice il pagamento rateale per le pigioni ancora dovute (cfr. narrativa fattuale sub D), che non possono essere analizzate nell'ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'Autorità di vigilanza per carenza di competenza materiale.
2. Ne consegue la reiezione dei ricorsi.
Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990 n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 160 LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 18 gennaio 2002 __________, __________ (esec. n. __________) è respinto.
1.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
2. Il ricorso 18 gennaio 2002 __________, __________ (esec. n. __________) è respinto.
2.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria