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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.11.2002 15.2002.154

November 25, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·309 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2002.154

Lugano 25 novembre 2002 FP/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 4 novembre 2002 di

__________ patr. dallo studio legale __________  

Contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nell’ambito del fallimento della

__________  

richiamata l’ordinanza presidenziale 7 novembre 2002 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo

visto                                       lo scritto 14 novembre 2002 del ricorrente con il quale dichiara di ritirare il proprio ricorso;

considerato                           che il gravame è diventato privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli;

                                               che sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/ Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

visti                                         gli art. 17 e 20a LEF, art. 61 seg. OTLEF;

pronuncia:                    

                                          1.   Il ricorso 4 novembre 2002 __________, è stralciato dai ruoli.

                                          2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, Lugano, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione all’UEF di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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