Incarto n. 15.2002.149
Lugano 13 dicembre 2002 /EC/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 ottobre 2002 di
__________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’ambito dell’esecuzione del sequestro n. __________, esecuzione n. __________, promosso dal ricorrente contro
__________ patr. dall’avv. __________
in tema di anticipo delle spese di custodia del bene sequestrato;
viste le osservazioni:
- 18 novembre 2002 dell’UE di Lugano;
richiamata l’ordinanza presidenziale 29 ottobre 2002 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto 5 giugno 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha sequestrato per un credito di fr. 10'000.-- oltre interessi di __________ contro __________ le seguenti autovetture indicate di proprietà della debitrice:
“vettura BMW 318i Touring (famigliare) di colore grigio, con targa __________;
vettura Fiat Fiorino, di colore bianco, con targa __________ ”.
B. Il giorno successivo l’UE di Lugano ha eseguito il decreto sequestrando l’autovettura BMW 318i Touring.
Relativamente alla vettura Fiat Fiorino, l’UE di Lugano ha rilevato nel verbale di sequestro che “l’escussa dichiara di non essere in possesso della medesima e di non essere a conoscenza di dove si trovi attualmente”.
C. Con sentenza 30 luglio 2002, prolata a seguito di ricorsi 20 giugno 2002 e 4 luglio 2002 di __________, questa Camera ha statuito, per quanto di rilevanza per la fattispecie ora sottoposta a giudizio, che l'UE di Lugano dovrà eseguire un complemento istruttorio, citando __________ a comparire davanti all'UE per dichiarare, sotto le comminatorie penali di rito, dove si trova l'autovettura Fiat Fiorino, rispettivamente perché non è più in possesso del veicolo di sua proprietà.
D. A seguito della menzionata decisione di questa Camera, il 27 agosto 2002 l’UE di Lugano ha eseguito un complemento istruttorio sequestrando anche l’autovettura Fiat Fiorino, lasciata in custodia dell’escussa.
E. Con scritto 17 ottobre 2002 __________ ha comunicato all’UE, chiedendo indicazioni sul da farsi, che l’autovettura Fiat Fiorino è stata chiamata al collaudo e quindi ella intenderebbe stargarla, non avendo luogo ove conservarla.
F. Con provvedimento 25 ottobre 2002 l’UE di Lugano ha comunicato al ricorrente che la debitrice ha richiesto la custodia dell’autovettura Fiat Fiorino da parte dell’Ufficio, chiedendo a quest’ultimo il versamento nel termine di dieci giorni di fr. 1'000.-- quale anticipo per le spese della custodia, avvertendolo nel contempo che il mancato versamento dell’importo richiesto nel termine stabilito avrebbe comportato il dissequestro dell’autovettura a libera disposizione della debitrice.
G. Con tempestivo ricorso 28 ottobre 2002 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del provvedimento 25 ottobre 2002, atteso che:
- “in caso di mancato pagamento dell’anticipo spese per la conservazione dell’oggetto sequestrato, l’UE non è costretto ad intraprendere alcuna azione a favore del creditore, ma comunque il sequestro non decade”;
- “disporre il dissequestro della vettura in questione qualora non venga effettuato il pagamento del richiesto anticipo spese è arbitrario ”;
- “nell’attuale legislazione non si riscontrano casi per i quali il debitore può liberarsi della custodia e conseguentemente obbligare il creditore a sobbarcarsi ulteriori oneri per la conservazione ”.
H. Con osservazioni 18 novembre 2002 l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del gravame, chiedendo inoltre, visto lo scarso valore dell’autovettura sequestrata, di poter procedere alla realizzazione della vettura come previsto dall’art. 124 cpv. 2 LEF e di tenere in deposito la somma ricavata sino alla definizione della causa.
Considerato
in diritto:
1. Per l’art. 272 cpv. 1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.1-5 nonché di beni appartenenti al debitore. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina in particolare, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza dei presupposti (materiali) del sequestro di cui all’art. 272 LEF. Il giudice incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art. 274 LEF), il quale procederà in applicazione analogica delle norme da art. 91 a art. 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Contro l’errata esecuzione del decreto di sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità cantonale di vigilanza (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.76, p.421).
2. Per l'art. 98 cpv. 1 LEF il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio. Gli altri beni mobili sono invece di regola lasciati provvisoriamente nelle mani del debitore, con l'obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta (art. 98 cpv. 2 LEF), a meno che l'ufficio non reputi opportuno prendere in custodia anche questi beni, atteso che su questo punto l'ufficio dispone di un largo potere di apprezzamento, da esercitare tenendo conto delle particolarità della fattispecie, in particolare anche dell'affidabilità del debitore (Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op. cit., 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.10s. ad art. 98 LEF). I beni sequestrati devono invece essere sempre presi in custodia qualora il creditore ne faccia esplicita domanda, giustificandone la necessità per garantire i diritti costituiti in suo favore dal provvedimento esecutivo (art. 98 cpv.3 LEF) e anticipandone le spese (art. 68 LEF; André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/ Monaco/ Ginevra 1998, n.12 ad art. 98 LEF; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op.cit., Vol. I, n.12 ad art. 98 LEF).
3. In concreto l'Ufficio con il provvedimento impugnato ha deciso di prendere in custodia il bene inventariato, ritenuto che la stessa debitrice gli ha comunicato con scritto 17 ottobre 2002 che l’autovettura Fiat Fiorino è stata chiamata al collaudo e quindi ella intenderebbe stargarla e non avrebbe luogo ove conservarla. In siffatte circostanze, non disponendo l’Ufficio di alcun mezzo coercitivo per imporre alla debitrice di continuare a custodire a sue spese l’autovettura sequestrata, ha operato appropriatamente e correttamente decidendo di prenderla in custodia. La censura del ricorrente va di conseguenza respinta.
4. Giusta l’art 124 cpv.2 LEF l’ufficiale può sempre procedere alla realizzazione degli oggetti esposti a rapido deprezzamento, ovvero la cui conservazione o deposito comportino spese eccessive (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 27 n.9, p.216 ). Tale norma trova applicazione anche nel caso di beni sottoposti a sequestro (cfr. DTF 101 III 28). Il deprezzamento ex art. 124 cpv. 2 LEF è la diminuzione del valore di mercato di un bene senza l’influsso di fattori esterni (cfr. Benedikt A. Suter, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 22 ad art. 124). Nel caso di un’autovettura non più recente e che ha già subito una notevole svalutazione non è più possibile parlare di rapido deprezzamento. Per contro, in un simile caso acquisteranno maggiore rilevanza le spese di conservazione e di deposito (cfr. Benedikt A. Suter, op. cit. , n. 22 ad art. 124 ). La valutazione della proporzionalità dei costi di manutenzione e di deposito deve essere effettuata sulla base del valore dell’oggetto pignorato o sequestrato, atteso che la dottrina ha ritenuto eccessive le spese di manutenzione, ammontanti a fr. 10’000.-- per un aereo valutato fr. 80’000.-- ( cfr. Benedikt A. Suter, op. cit. , n. 25, 26 e 27 ad art. 124 ).
5. Nel caso in esame l’UE di Lugano ha sequestrato e ha deciso di prendere in custodia un’autovettura Fiat Fiorino del 1994 con circa 194'000 chilometri di percorrenza, stimata in fr. 1’800.--. Per il suo deposito l’ufficio ha richiesto al creditore procedente il versamento di un anticipo di fr. 1’000.--. Le spese di deposito così come prospettate appaiono quindi eccessive. La richiesta formulata dall’UE di Lugano con le osservazioni al ricorso di procedere alla realizzazione della stessa ex art. 124 cpv. 2 LEF è quindi da ritenere corretta ed adeguata alle circostanze. Per questo motivo dunque viene fatto ordine all’UE di Lugano di procedere in tal senso non appena __________ gli avrà versato l’anticipo spese indicato al successivo considerando 6.
6. Ex art. 105 LEF, applicabile per analogia anche all’esecuzione del sequestro (Lebrecht, op. cit., n. 3 ad art. 105 LEF), a richiesta dell’Ufficio il creditore deve anticipare le spese di conservazione e di mantenimento dei beni pignorati. L’importo di siffatti anticipi deve essere commisurato ai costi effettivi presumibili (Frank Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/ Monaco/ Ginevra 1998, n. 14 ad art. 68) e non al valore dei beni pignorati. In considerazione di quanto stabilito al considerando 5 la richiesta di anticipo di fr. 1'000.-- da parte dell’UE di Lugano non appare proporzionata ai costi del provvedimento da adottare, ossia la custodia dell’autovettura, ritenuta la prevedibile durata limitata dello stesso prima di giungere alla realizzazione ex art. 124 cpv. 2 LEF. Il provvedimento 25 ottobre 2002 dell’UE di Lugano va quindi modificato nel senso che a __________ è fissato un termine di dieci giorni dall’intimazione di questa sentenza per versare all’UE di Lugano un anticipo di fr. 200.-- per le spese di custodia dell’autovettura Fiat Fiorino, avvertendolo nel contempo che decorso infruttuoso il termine assegnatogli, l’autovettura verrà dissequestrata a disposizione della debitrice.
7. Il ricorso 28 ottobre 2002 di __________ è parzialmente accolto.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 98, 105, 124 cpv. 2, 271 cpv. 1, 272, 274, 275 LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 28 ottobre 2002 __________ è parzialmente accolto.
2.1. Il provvedimento 25 ottobre 2002 dell’UE di Lugano è modificato come segue:
2.1.1. A __________ è fissato un termine di dieci giorni dall’intimazione di questa sentenza per versare all’UE di Lugano un anticipo di fr. 200.-- per le spese di custodia dell’autovettura Fiat Fiorino. Decorso infruttuoso il termine assegnatogli, l’autovettura verrà dissequestrata a disposizione della debitrice.
2.2. È fatto ordine all'UE di Lugano, non appena avrà ricevuto l’anticipo di fr. 200.-- da parte di __________, di procedere ex art. 124 cpv. 2 LEF alla realizzazione dell’autovettura Fiat Fiorino sequestrata nell’ambito della procedura di esecuzione del sequestro n. __________, promosso da __________ contro __________.
3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
6. Intimazione a:
- __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario