Incarto n. 15.2002.137
Lugano 25 febbraio 2003 LG/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 settembre 2002 di
__________
Contro
la decisione 18 settembre 2002 presa da
__________
provvedimento concernente pure
__________
rappr. dall’avv. __________
viste le osservazioni:
- 18 ottobre 2002 di __________
- 28 ottobre 2002 dell’__________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che da anni l’avv. __________ è depositario di una somma di fr. 20'000.-- versata da un istituto di credito il 16 marzo 1992 per ordine di __________ e __________ (a quel tempo coniugati) a garanzia di pretese risarcitorie, dipendenti dal contratto di vendita immobiliare (rogato dall’avv. __________) tra la __________ (venditrice) e i coniugi __________ (acquirenti);
che il 9 giugno 1993 il Pretore del Distretto di Lugano ha decretato il fallimento della __________;
che l’8 maggio 1996 l’Ufficio dei fallimenti di Lugano (UF) ha depositato la graduatoria del fallimento __________, nella quale i crediti di fr. 45'000.-- (“sistemazione tetto”) e di fr. 55'796.-- (“cubatura menzionata nel contratto d’acquisto con m3 932, non corrisp. alla realtà”) di __________ sono stati iscritti in Va classe: l’UF, al contrario della fallita, ha riconosciuto questi crediti; parimenti l’UF ha iscritto, sempre in Va classe il credito di fr. 24'017.70 (“distinta note professionali [dal 19.9.91 al 27.11.92]”) dell’avv. __________: l’UF e la fallita hanno riconosciuto questo credito;
che in esito a un’azione di contestazione della graduatoria promossa dall’avv. __________ con sentenza del 20 maggio 1996 il Pretore del Distretto di Lugano ha stralciato i crediti di __________ dalla graduatoria fallimentare;
che l’avv. __________, pur riconoscendo di dovere a questo punto alla massa fallimentare l’importo di fr. 20'000.-- ha sollevato il 20 maggio 1997 l’eccezione di compensazione ex art. 213 LEF;
che il 12 agosto 1997 l’UF ha ceduto alla creditrice __________ un credito che la fallita vantava nei confronti di __________ di fr. 35'195.--, nel quale sarebbe stato compreso l’importo depositato presso l’avv. __________;
che la __________, in virtù di questa cessione, ha ottenuto da __________ fr. 13'000.-- a saldo della pretesa ceduta;
che a motivo di questo pagamento, __________ ha convenuto l’avv. __________ in restituzione dell’importo di fr. 20'000.--, facendo intervenire in lite pure la massa fallimentare __________;
che il Pretore del Distretto di Lugano sezione 2, ha accolto la petizione il 12 giugno 2001;
che con sentenza del 16 maggio 2002 la seconda Camera civile del Tribunale di appello ha accolto l’appello dell’avv. __________;
che in virtù dei considerandi della sentenza di secondo grado __________ ha chiesto all’UF di acconsentire allo sblocco della somma depositata presso l’avv. __________;
che contrariamente alla posizione processuale assunta nella precedente causa civile l’UF ha invitato il 18 settembre 2002 il legale a versare l’importo presso di lui depositato a __________;
che con ricorso 30 settembre 2002 l’avv. __________ postula l’annullamento della decisione 18 settembre 2002 dell’UF, sostenendo che l’importo presso di lui depositato sarebbe da porre in compensazione con il suo credito legittimamente iscritto in graduatoria e che l’UF è incorso in una palese contraddizione, contraria ai principi generali del diritto amministrativo;
che con osservazioni 18 ottobre 2002 __________ ribadisce il diritto a incassare l’importo depositato presso il ricorrente, avvalendosi delle dichiarazioni in tal senso formulate dalla __________ e dall’UF (decisione tuttavia qui contestata);
che con osservazioni 28 ottobre 2002 l’UF ammette di avere reso una decisione sfavorevole al ricorrente per costringerlo a interporre il ricorso in esame (cfr. pag. 8 seg.) e chiede in ogni caso la reiezione del gravame;
che il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l’accertamento di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo.
che il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, in: Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 segg. ad art. 17; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 seg.);
che il Tribunale federale e le autorità di vigilanza cantonali sono tenute a esaminare il diritto federale a condizione che abbia pertinenza giuridica con la procedura esecutiva loro sottoposta tramite ricorso ex art. 19 risp. 17 LEF (DTF 117 III 1 consid. 2a pag. 3 e 117 III 44 consid. 2a pag. 46);
che nel caso in esame questa Camera non è competente per giudicare nel merito la questione se __________ abbia diritto di incassare dal ricorrente fr. 20'000.--, trattandosi palesemente di questione di merito e non procedurale;
che di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
che in ogni caso la documentazione versata agli atti del fallimento (in particolare la cessione ex art. 260 LEF del credito [e dei suoi accessori] nei confronti di __________ e la dichiarazione della creditrice cessionaria), dimostrano che i fr. 20'000.-- oggetto del contendere tra il ricorrente e la medesima non spettano più all’Ufficio, che pertanto può terminare la procedura di liquidazione del __________;
che a futura memoria sulle tasse occorre ricordare a tutte le parti che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 consid. 2a); per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 20a, 213 LEF, art. 110, 120 e 480 CO, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 30 settembre 2002 dell’avv. __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria