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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.06.2003 15.2002.135

June 18, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,028 words·~10 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2002.135

Lugano 18 giugno 2003 /EC/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 26 settembre 2002 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente da

__________ rappr. da __________  

in tema di cancellazione di procedure esecutive;

viste le osservazioni 18 ottobre 2002 dell’UEF di Bellinzona;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 23/24 febbraio 1999 __________ procede contro __________ per l’incasso di fr. 489.20 oltre accessori, indicando quale titolo di credito:

                                         “1. Fatture dal 1.1.1998 al 31.12.1998. Canoni radiotelevisivi in conformità dell’art. 44 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV).

                                         2.   Spese d’incasso”.

                                         Con PE n. __________ del 17/18 gennaio 2001 la __________ procede contro __________ per l’incasso di fr. 122.30 oltre accessori, indicando quale titolo di credito:

                                         “1. Canoni radiotelevisivi in conf. all’art. 44. Fattura 11.01.1999.

                                         2.   Spese d’incasso”.

                                         Ad entrambi i precetti esecutivi l’escusso ha interposto opposizione.

                                  B.   A richiesta di __________ il 4 giugno 2002 l’UEF di Bellinzona ha rilasciato al debitore un estratto delle esecuzioni dal quale emerge l’esistenza delle esecuzioni n. __________ e __________.

                                  C.   Con scritti 6 giugno 2002 il Giudice di pace del Circolo del Ticino, dopo aver rilevato che presso la sua giudicatura non sono state inoltrate azioni di contestazione delle pretese dedotte in esecuzione, ha chiesto all’UEF di Bellinzona l’annullamento delle esecuzioni in oggetto.

                                         Lo stesso giorno l’UEF di Bellinzona ha rilasciato __________ una dichiarazione secondo cui contro di lui non vi sarebbero procedure esecutive in corso.

                                  D.   Il 19 settembre 2002 l’UEF ha rilasciato al debitore un estratto delle esecuzioni dal quale emerge nuovamente l’esistenza delle esecuzioni n. __________ e __________.

                                  E.   Con ricorso 26 settembre 2002 __________ ha chiesto di far ordine all’UEF di Bellinzona di cancellare i precetti esecutivi n. __________ e __________, atteso che:

                                         -  dall’emissione dei precetti esecutivi “la creditrice non ha più continuato la propria azione legale”

                                         -  “tenuto conto di questo fatto avevo chiesto la cancellazione dei due precetti summenzionati per il tramite del giudice di pace del circolo del Ticino (…) che con decisione formale del 6 giugno 2002 aveva dichiarato che ai precetti in questione non era stata inoltrata alcuna azione”;

                                         -  “sulla base di queste decisioni l’UEF di Bellinzona mi aveva rilasciato in data 6 giugno 2002, una dichiarazione di assenza di procedure esecutive in corso”;

                                         -  i precetti esecutivi sarebbero perenti (art. 88 cpv. 2 LEF).

                                  F.   Con osservazioni 18 ottobre 2002 l’UEF di Bellinzona ha postulato la reiezione del gravame, rilevando che, sulla base degli scritti 6 giugno 2002 del Giudice di pace, ha erroneamente cancellato le procedure esecutive di cui in rassegna. Il 5 settembre 2002 l’UEF ha scoperto l’errore commesso e ha “imposto l’immediato ripristino delle procedure”.

Considerato

in diritto:                  1.   Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.).

                               1.1.   Nel caso in esame il ricorrente non postula l'accertamento negativo della pretesa del suo presunto creditore, ma chiede all'Ufficio di annullare (recte: apporre la lettera "E" nel registro delle esecuzioni, in virtù dell'art. 10 RForm) i PE n. __________ e n. __________ in virtù della perenzione del diritto di richiedere il proseguimento delle esecuzioni (art. 88 LEF) e del fatto che il presunto creditore non avrebbe promosso né azione ordinaria in accertamento del suo credito né istanza di rigetto dell'opposizione. La contestazione non verte pertanto sul merito, ma unicamente su una questione procedurale: di conseguenza il ricorso è ammissibile.

                                   2.   Il ricorrente afferma in sostanza che il termine di un anno dell’art. 88 cpv. 2 LEF sarebbe trascorso e quindi le esecuzioni n. __________ e n. __________ sarebbero perente e da cancellare.

                                         L’art. 88 LEF si limita a stabilire il diritto del procedente a continuare l'esecuzione non sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, e ciò non prima di venti giorni dalla notifica del precetto esecutivo al creditore, rispettivamente non dopo un anno dalla stessa data. Trascorso questo termine il diritto in questione è perento (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, art. 88, N. 21). Nel caso in cui l'escusso ha interposto opposizione, il termine per proseguirla resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua decisione (art. 88 cpv. 2 LEF), ciò che comprende sia una procedura di rigetto dell'opposizione, sia una causa di merito (art. 79, rispettivamente 83 LEF), sia ancora una procedura di determinazione del ritorno a miglior fortuna in base all'art. 265a LEF (Daniel Staehelin, op. cit., art. 88 LEF, N. 23). La norma in esame, per contro, non conferisce all'escusso nessun diritto di chiedere al giudice o all’ufficio di esecuzione e fallimenti alcunché, in particolare né l'accertamento della perenzione dell'esecuzione, né, tantomeno, la cancellazione della relativa iscrizione presso l'Ufficio esecuzioni; parimenti esso non crea la competenza del giudice o dell’Ufficio di esecuzione a pronunciarsi in tal senso, accogliendo o respingendo istanze su questo tema.

                                         L’UEF di Bellinzona, anche se fosse stato comprovato dal ricorrente il decorso del termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF, non sarebbe quindi stato autorizzato a dichiarare la perenzione delle esecuzioni.

                                   3.   Determinare se l’estinzione del diritto di continuare l’esecuzione giustifichi o no la cancellazione – recte: il divieto di comunicazione ai terzi – dell’esecuzione stessa nei registri dell’ufficio è del resto una questione da risolvere alla luce dell’art. 8a cpv. 3 LEF, disposizione specifica su questo tema.

                               3.1.   Siffatta norma non prevede in modo esplicito il divieto di comunicazione a terzi delle esecuzioni per le quali il termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF è trascorso o per le quali l’escutente non ha dimostrato di aver inoltrato nello stesso termine un’azione tendente al rigetto dell’opposizione (cfr. CEF [15.97.176] 22 dicembre 1997, p. 3-4, pubblicata in Rep. 1997, n. 70, p. 238-239). Anzi, il Consiglio federale, nel Messaggio relativo alla revisione della LEF che ha introdotto l’art. 8a LEF, ha esplicitamente elencato tra le ipotesi nelle quali un terzo avrebbe potuto ottenere informazioni le “esecuzioni perente (cfr. in particolare art. 88)” (FF 1991 III 25 ad n. 201.14).

                               3.2.   Il testo dell’art. 8a LEF proposto dal Consiglio federale è stato sì modificato su alcuni punti in sede parlamentare, in particolare con l’introduzione del capoverso 2 – che però riprende in sostanza la giurisprudenza del Tribunale federale – nonché del capoverso 3 lettera c, nel quale si è soppressa la comunicazione delle esecuzioni ritirate (ma non, come proposto da una minoranza della Commissione del Consiglio nazionale quale art. 8a cpv. 2 lett. c, le esecuzioni chiuse con il pagamento all’ufficio dell’importo posto in esecuzione, cfr. James Peter, Die Betreibungsauskunft im neuen SchKG, in: AJP 1995, p. 1447 ad 3.2; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 50 ad art. 8a).

                                         Il capoverso 3 lettera a è tuttavia rimasto sostanzialmente lo stesso: gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi nulli o annullati in seguito ad impugnazione o a decisione giudiziale. Non è in particolare stata seguita la proposta della minoranza della Commissione del Consiglio nazionale che, all’art. 8a cpv. 2, limitava il diritto di consultazione dei registri, relativamente agli escussi non soggetti all’esecuzione in via di fallimento, alle esecuzioni la cui prosecuzione (cfr. art. 88 e 154 LEF) era già stata richiesta (cfr. Peter, op. cit., p. 1447 ad 3.2). In virtù della volontà chiaramente espressa dal legislatore, un’esecuzione deve quindi essere “cancellata” dai registri solo se ne viene accertato il carattere indebito con decisione giudiziaria, salvo ritiro dell’esecuzione da parte dell’escutente in virtù dell’art. 8a cpv. 3 lett. c LEF. Infatti non vi può essere alcuna certezza quanto all’esistenza dell’asserito debito prima di una decisione di merito; nel caso di specie, il ricorrente non afferma del resto nemmeno che i crediti fatti valere dall’escutente siano inesistenti.

                               3.3.   Così facendo, il legislatore ha in realtà codificato la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 115 III 85, cons. 2), che già prima della revisione aveva stabilito che il carattere indebito di un’esecuzione poteva essere accertato unicamente con sentenza giudiziaria, non permettendo il solo trascorso del termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF di concludere necessariamente per il carattere infondato del credito posto in esecuzione.

                                         Il Tribunale federale ha del resto confermato la sua giurisprudenza dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto, precisando che un semplice ritiro dell’azione di riconoscimento di debito da parte dell’escutente, oltre a non costituire un ritiro dell’esecuzione ai sensi dell’art. 8a cpv. 3 lett. c LEF, non è parificabile ad una decisione giudiziale giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF, quand’anche accertato in un decreto di stralcio passato in giudicato (cfr. DTF 125 III 334 ss.).

                               3.4.   La dottrina non cita tra i casi contemplati dall’art. 8a cpv. 3 LEF la “perenzione” dell’esecuzione ai sensi dell’art. 88 cpv. 2 LEF (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 23 ad § 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 2 ad art. 8a; James Peter, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 18 ss. ad art. 8a; Gilliéron, op. cit., n. 30 ss.). Dalla controversia sul genere di azione (ordinaria o accelerata dell’art. 85a LEF) a disposizione dell’escusso per far giudicare l’inesistenza del credito posto in esecuzione ed ottenerne “la cancellazione” giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF (cfr. infra cons. 4 e in particolare: Luca Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, tesi Zurigo 1999, p. 99), risulta inoltre come sia convinzione comune che il divieto di comunicazione di un’esecuzione “perenta” presuppone l’esistenza di una decisione giudiziaria attestante l’inesistenza del credito.

                               3.5.   Vero è che ci si può chiedere qual è l’interesse dell’escutente alla comunicazione a terzi di un’esecuzione che non intende o non è comunque più in grado di portar avanti. Con l’art. 8a LEF, il legislatore ha tuttavia voluto perseguire non solo uno scopo di diritto esecutivo ma pure di politica, se non addirittura di polizia economica, a tutela del patrimonio dei possibili partner contrattuali degli escussi (cfr. FF 1991 III 22-23, ad n. 201.14).

                                   4.   Di conseguenza l’escusso dovrà far capo all’azione ordinaria di accertamento dell’inesistenza del credito posto in esecuzione per poter esigerne la “cancellazione” delle procedure esecutive (cfr. DTF 125 III 149 ss.; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, op. cit, n. 4 ad art. 85a; Amonn/Gasser, op. cit., n. 16 e 20 ad § 20; Gilliéron, op. cit., n. 18 e 22 ad art. 85a; Hans Ulrich Walder, Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit, in: SJZ 1999, 30 –31 ad III; Bertrand Reeb, La suspension provisoire de la poursuite selon l’art. 85a al. 2 LP, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea/Ginevra/ Monaco 2000, nota 21 a p. 276).

                                   5.   Alla luce di quanto considerato, l'operato dell'UEF di Bellinzona va confermato; di conseguenza il ricorso 26 settembre 2002 di __________ è respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 8a, 17, 20a cpv. 1 primo periodo, 79, 83, 85a, 88, 154 LEF; 10 RForm; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 26 settembre 2002 di __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione all’UEF di Bellinzona, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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