Incarto n. 15.2002.00125
Lugano 30 ottobre 2002 CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 settembre 2002 di
__________ c/o avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’avviso di pignoramento 20 agosto 2002, risp. contro il pignoramento 4 settembre 2002, avvenuti nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da
__________ rappr. dall’avv. __________
viste le osservazioni 18 settembre 2002 di __________ e 19 settembre 2002 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l’esecuzione in esame è stata promossa a nome di __________;
che pure l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata presentata a questo nome;
che all’udienza 20 novembre 2001 di discussione di siffatta istanza, l’escussa, comparsa personalmente, si è limitata a mantenere l’opposizione e a riservarsi di iniziare una procedura giudiziaria contro il signor __________ senza eccepire l’inesistenza dell’escutente;
che l’escussa, il 4 settembre 2002, ha firmato il verbale delle operazioni di pignoramento senza eccepire nulla in merito alla designazione della procedente;
che è solo con il ricorso in esame, datato 9 settembre 2002, che l’escussa, per la prima volta, ha allegato l’inesistenza della procedente così come designata negli atti esecutivi, riconoscendo però l’esistenza di una società di stesso nome con sede allo stesso indirizzo di quelli indicati dalla procedente, ma di forma giuridica diversa (ossia società a responsabilità limitata e non società anonima);
che il patrocinatore della procedente ha ammesso che il corretto nominativo della sua cliente fosse “__________ ” e ha prodotto una procura 3 aprile 1997 rilasciata a suo favore dalla società __________ per rappresentarla nella vertenza “__________ ”;
che la designazione della procedente sul precetto esecutivo e nella sentenza di rigetto dell’opposizione è quindi chiaramente il frutto di un errore da parte del mandatario della medesima;
che secondo la giurisprudenza federale, la designazione inesatta, perfino totalmente erronea, o incompleta di una parte determina la nullità dell’esecuzione solo quando era di natura da indurre le parti nell’errore e che ciò si è effettivamente realizzato (cfr. DTF 120 III 13 e Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 19 ad art. 67, con rif.);
che nel caso di specie, l’escussa non poteva in buona fede, a prescindere dalla indicazione erronea, fraintendere la vera identità dell’escutente e non l’ha d’altronde fraintesa, perché ha aspettato il pignoramento per eccepire l’inesistenza della procedente e non ha del resto allegato di aver confuso quest’ultima con un’altra società esistente;
che in queste condizioni, l’esecuzione non deve essere annullata e la designazione della procedente sugli atti di esecuzione già allestiti dovrà essere rettificata (cfr. DTF 120 III 14; 114 III 63; 102 III 136; Sabine Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 17 ad art. 59; Gilliéron, op. cit., loc. cit.);
che pertanto il ricorso è da respingere;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 22, 67 LEF; 2 CC
pronuncia:
1. Il ricorso 9 settembre 2002 __________, è respinto.
2. È fatto ordine all’Ufficio esecuzione di Lugano di rettificare nel senso dei considerandi gli atti esecutivi già allestiti.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a: - __________
Comunicazione all’Ufficio esecuzione di Lugano, con l’ordine di procedere come al dispositivo n. 2.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario