Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.12.2002 15.2002.124

December 23, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,696 words·~8 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2002.00124 DOMANDA DI REVISIONE

Lugano 23 dicembre 2002/ CJ/fc/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso (recte: istanza di revisione) 6 settembre 2002 di

__________ rappr. dall’avv. __________  

  contro  

la decisione 26 agosto 2002 di questa Camera (inc. 15.2002.91) sul ricorso ex art. 17 LEF del 12 giugno 2002 interposto da

__________ rappr. dallo st.leg. __________  

chiedente l’annullamento per errore dell’aggiudicazione del fondo n. __________ RFD di __________ pronunciata a suo favore dall’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

__________ ora senza recapito né rappresentanti conosciuti

richiamati il verbale d’interrogatorio 14 ottobre 2002 di __________ e __________ lo scritto di stessa data del primo nominato, l’ordinanza 23 ottobre 2002 e lo scritto 4 dicembre 2002 di questa Camera, con cui viene comunicato l’esito della richiesta di produzione di documenti e la chiusura dell’istruttoria, nonché lo scritto 11 dicembre 2002 della __________, che si rimette al giudizio della scrivente Camera quanto alla tempestività del ricorso di __________, riservate le censure di merito;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con sentenza 26 agosto 2002 (inc. 15.2002.91), questa Camera ha accolto il ricorso 24 giugno 2002 (recte: 12 giugno 2002) di __________ e annullato l’aggiudicazione a quest’ultimo del fondo n. __________ RFD di __________ in considerazione del fatto che l’aggiudicatario era venuto a conoscenza della reale estensione della superficie edificabile della part. __________ RFD di __________, inferiore a quella indicata nella perizia 27 novembre 2001 dello studio di architettura __________ incaricato dall'UE di Lugano, solo dopo l’asta con la ricezione del piano di cui al doc. D allestito dall’ing. __________;

                                         che il 6 settembre 2002, la __________ ha ricorso al Tribunale federale contro tale sentenza, facendo in particolare valere il mancato accertamento da parte di questa Camera della tempestività del ricorso di __________, in quanto essa si è fondata unicamente sulla lettera 12 giugno 2002 di quest’ultimo all’UE di Lugano in cui egli affermava di aver ricevuto due giorni prima la planimetria dell’ing. __________;

                                         che il ricorso di diritto federale ex art. 19 LEF non esclude la domanda di revisione di diritto cantonale nei Cantoni che, come il Ticino, hanno introdotto siffatto rimedio di diritto;

                                         che nel caso in cui vengano formulati contemporaneamente – sia nello stesso atto che in gravami distinti – tanto il ricorso dell’art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale quanto la domanda di revisione all’Autorità cantonale di vigilanza, per i combinati art. 57 cpv. 1 e 81 OG il Tribunale federale sospende l’esame del ricorso fino a che l’autorità cantonale abbia pronunciato;

                                         che nel frattempo resta sospesa la trasmissione degli atti del procedimento cantonale al Tribunale federale per il tempo tecnico necessario all’Autorità cantonale per determinarsi sulla domanda di revisione (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 51 ad art. 19 LEF; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, p. 745 s.);

                                         che la qualificazione del gravame quale domanda di revisione va operata dall’Autorità cantonale di vigilanza secondo la sua esatta natura giuridica e non solo sulla base di una formulazione errata o imprecisa del rimedio di diritto;

                                         che con denominazione errata si può anche intendere che il ricorrente ritiene di doversi aggravare unicamente al Tribunale federale perché indottovi dall’indicazione in sentenza dei rimedi di diritto – che in virtù dell’art. 20 a cpv.2 n. 4 seconda proposizione LEF si compendiano nel ricorso di diritto federale ex art. 19 LEF – senza sapere che le stesse argomentazioni, o almeno parte di esse, possono già essere formulate con la domanda di revisione all’Autorità cantonale di vigilanza;

                                         che ne consegue che il ricorso ex art. 19 LEF formulato da __________ deve essere subito trattato come domanda di revisione di diritto cantonale nel senso degli art. 25 ss. LPR, ritenuto che – per il principio di celerità e per evitare che possano darsi sospetti di ritardata giustizia – il giudizio sulla domanda di revisione dovrà essere pronunciato entro tempi ristretti;

                                         che da questo modus operandi non deriverà comunque alcun pregiudizio alle parti, cui resta aperta la via del ricorso di diritto federale contro il nuovo giudizio cantonale.

                                          che il rimedio straordinario della revisione deve rimanere l’eccezione nel sistema procedurale del ricorso ex art. 17 LEF, ritenuto che il principio di celerità impone l’ossequio di un rigido formalismo, per evitare attitudini defatigatorie da parte di chi intende solo perdere tempo (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.1 e 2 all’art. 27);

                                         che nel caso di specie è ipotizzabile il motivo di revisione dell’art. 26 lett. c LPR (violazione del diritto di essere sentito di una parte) limitatamente alla questione della tempestività del ricorso 24 giugno 2002 (recte: 12 giugno 2002) di __________, in quanto questa Camera non si è espressa sulla relativa censura della __________ esplicitamente sollevata nelle sue osservazioni 3 luglio 2002, e non ha compiuto al riguardo la necessaria istruttoria;

                                         che in base a tale considerazione si è proceduto il 14 ottobre 2002 all’interrogatorio di __________, identificato da __________ come la persona che gli aveva consegnato la planimetria dell’ing. __________;

                                         che __________ ha confermato di aver assistito all’asta e di aver telefonato a __________, da 5 a 15 giorni dopo, per informarlo che in base alla planimetria dell’ing. __________ che egli si era procurato prima dell’asta, la superficie edificabile del fondo risultava inferiore a quella indicata nella perizia ordinata dall’UE di Lugano;

                                         che, su domanda di __________, __________ gli ha poi consegnato detta planimetria;

                                         che, con l’accordo delle parti, __________ ha dopo l’udienza comunicato per scritto, dopo aver consultato la propria agenda, che l’incontro era avvenuto il 10 giugno 2002;

                                         che, interrogato formalmente, __________ ha poi confermato lo svolgimento dei fatti e la data indicata dal teste, precisando che tra la telefonata e l’incontro erano passati 3 o 4 giorni;

                                         che dai tabulati telefonici prodotti dal ricorrente e riferiti alle chiamate in uscita di __________ sulla rete fissa (__________e __________) e mobile (__________e __________) risulta che nel periodo intercorrente tra il 1. maggio e il 30 giugno 2002, vi sono state due chiamate a destinazione di __________ (sul no __________), avvenute il 3 giugno 2002 (durata: 30’’) e il 4 giugno 2002 (durata: 6’18’’), ossia in ogni caso meno di dieci giorni prima del ricorso (del 12 giugno 2002) in esame (cfr. sentenza CEF 26 agosto 2002 [inc. 15.2002.91], cons. 1);

                                         che siffatto ricorso è quindi da considerare tempestivo;

                                         che l’istanza implicita di revisione della sentenza 26 agosto 2002 di questa Camera contenuta nel ricorso 6 settembre 2002 della __________ al Tribunale federale va quindi respinta;

                                         che l’altra censura sollevata dalla __________ nel suo gravame 6 settembre 2002 è di natura giuridica e non costituisce pertanto motivo di revisione cantonale;

                                         che non si prelevano spese (art. 16 LPR) e non si assegnano indennità (art. 17 LPR), perché così è disciplinato per normativa di diritto cantonale;

                                         che con scritto 11 ottobre 2002, l’ex amministratore unico di __________, __________, ha comunicato a questa Camera di aver rassegnato le dimissioni il 10 giugno 2002, ritornando nel contempo sia la sentenza 26 agosto 2002 (inc. 15.2002.91) che l’ordinanza 20 settembre 2002 di concessione dell’effetto sospensivo (inc. 15.2002.124), in quanto "non più di nostra pertinenza”;

                                         che risulta dal registro di commercio che la società è priva di rappresentanti e di recapito dal 26 giugno 2002;

                                         che la presente sentenza va quindi comunicata a __________ in liquidazione mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio in conformità dell’art. 123 cpv. 2 CPC (per rinvio degli art. 14 cpv. 2 LPAmm, risp. 5 cpv. 1 LPR), ritenuto che non appaiono date le condizioni – restrittive (cfr. B. Schnyder/E. Murer, Berner Kommentar II.3.1.2, 3. ed., Berna 1984, n. 60 ad art. 393; H. Deschenaux/P.-H. Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4. ed., Berna 2002, n. 1113; P. Tuor/B. Schnyder/A. Rumo-Jungo, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 12. ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra 2002, p. 504 ad 2; Ernst Langenegger, Basler Kommentar zum ZGB, vol. I, 2. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 17 ad art. 393) – per la nomina di un curatore di rappresentanza ai sensi dell’art. 393 n. 4 CC, poiché non sussiste un bisogno oggettivo di protezione non riconducibile a colpa della società richiedente l’intervento dello Stato (cfr. Schnyder/ Murer, op. cit., n. 60 "im Vormundschaftsrecht die objektive, nicht am Verschulden zu messende Schutzbedürftigkeit ausschlaggebend ist", 71 e 75 ad art. 393);

                                         che la società ha infatti avuto il tempo di nominare nuovi rappresentanti, nessun interesse di terzi apparendo per il resto leso, in quanto eventuali diritti altrui sono potuti – o sarebbero comunque potuti – essere fatti valere nella procedura esecutiva;

                                         che pure la sentenza 26 agosto 2002 (inc. 15.2002.91) va (nuovamente) notificata in forma edittale, perché la precedente intimazione è successiva alla pubblicazione nel registro di commercio delle dimissioni dell’amministratore unico e dell’organo di revisione e che tali organi non potevano né dovevano in buona fede aspettarsi siffatta notifica, il ricorso 12 giugno 2002 di __________ essendo stato comunicato alla società solo il 26 giugno 2002 contestualmente al decreto di effetto sospensivo, ossia il giorno stesso della pubblicazione delle dimissioni nel registro di commercio;

                                         che il ricorso 6 settembre 2002 della __________ al Tribunale federale va comunicato a quest’ultimo unitamente all’incarto completo e alla presente decisione.

Richiamati gli art. 17, 19 LEF; 57 cpv. 1, 81 OG; 393 CC; 26 lett. c LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

1.      L’istanza di revisione della sentenza 26 agosto 2002 di questa Camera (inc. 15.2002.91), contenuta nel ricorso 6 settembre 2002 della __________ al Tribunale federale, è respinta.

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:

                                                –   __________

                                               Comunicazione a:

                                                    –  __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                            Il segretario

15.2002.124 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.12.2002 15.2002.124 — Swissrulings