Incarto n. 15.2002.00012
Lugano 14 febbraio 2002/ JC/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Rusca e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 gennaio 2002 di
__________ __________
contro
__________, e meglio contro la decisione di revisione del pignoramento del 7 gennaio 2002 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________;
preso atto del ritiro del ricorso avvenuto il 31 gennaio 2002;
considerato come il gravame sia così divenuto privo di oggetto;
atteso che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
ritenuto che si prescinde dall’intimare la presente decisione ai creditori procedenti, visto che il ritiro è intervenuto prima che il ricorso in oggetto sia stato comunicato loro;
richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 18 gennaio 2002 di __________, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. Il ricorso 18 gennaio 2002 di __________, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
3. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il segretario