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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.12.2002 15.2002.116

December 4, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·306 words·~2 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2002.116

Lugano 4 dicembre 2002 B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 settembre 2002 di

__________  

contro    

l'operato dell'Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l'avviso di pignoramento 26 agosto 2002 emesso nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

                                          __________

richiamata l'ordinanza presidenziale 5/9 settembre 2002 di concessione dell'effetto sospensivo;

preso atto che con scritto 26 novembre 2002 la __________ ha chiesto all'UE di Lugano l'annullamento dell'esecuzione n. __________;

considerato come il gravame sia così divenuto privo d'oggetto;

ritenuto che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) e che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

                                          1.   Il ricorso 4 settembre 2002 __________, è stralciato dai ruoli.

                                          2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:     - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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