Incarto n. 15.2002.00105
Lugano 14 agosto 2002 FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 luglio 2002 di
__________
contro
__________ nelle diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti da
__________ rappr. __________
__________
patr. dall’avv. __________
viste le osservazioni 24 luglio 2002 dell’UEF di __________
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. In data 17 luglio l’UEF di Locarno notificava alle parti il seguente calcolo del minimo di esistenza:
Minimo di esistenza
Introito debitore fr. 4’570.-- (55%)
Introito moglie fr. 3’700.-- (45%)
minimo base fr. 1'550.-figli minorenni fr. 500.-locazione fr. 1’535.-cassa malati fr. 760.-spese mediche fr. 370.--
Totale fr. 4'715.--
Fr. 2’593.25 = 55% di fr. 4'715.--
Eccedenza pignorabile fr. 19’76.75 = fr. 4570.-- - fr. 2'593.25
C. Con ricorso 22 luglio 2002 __________ si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel minimo di esistenza andrebbero inserite le spese per il mantenimento dei figli maggiorenni agli studi, nonché le spese mediche. Egli sostiene inoltre che l’UEF di Locarno non gli avrebbe concesso la dilazione ex art. 123 LEF. Il ricorrente chiede da ultimo che al ricorso venga concesso l’effetto sospensivo.
D. Con osservazioni 5 luglio 2002 l’UEF di __________ conferma la correttezza del proprio operato e si oppone alla concessione dell’effetto sospensivo
Considerando
in diritto:
1. Giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto sospensivo, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9);
Nel caso di specie il ricorso 22 luglio 2002 è stato trasmesso a questa Camera il 24 luglio 2002 per la decisione sull’effetto sospensivo. Essendo già possibile determinarsi sul merito del ricorso sulla base degli atti disponibili, si giustifica di prescindere dall’istruttoria.
2. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
3. Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p.79, n.247). Nel caso di specie l’UEF di Locarno ha quindi agito correttamente conteggiando nei redditi dell’escusso gli introiti percepiti dalla moglie .
4. L’escusso pretende che nel calcolo del minimo vitale vengano inserite le spese per il mantenimento dei figli agli studi. Orbene secondo il punto 2.6. della Tabella dei minimi d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo (nel seguito: Tabelle) emanata da questa Autorità, le spese supplementari per l’istruzione dei figli sono da considerare fino alla maggiore età.
Per costante giurisprudenza e dottrina sull’art. 93 LEF le spese sopportate dal debitore per gli studi superiori di un figlio maggiorenne non possono venire considerate nel calcolo del minimo d’esistenza del debitore e della sua famiglia (cfr. DTF 98 III 34; Guidicelli/Piccirilli, op. cit. ,p. 59, n.194). Di conseguenza la richiesta dell’escusso non può essere accolta, bensì andrebbe stralciato anche l’importo di fr. 500.--, riconosciuto dall’UEF di Locarno alla voce “figli minorenni”, ma in realtà riferito al figlio agli studi. Tale decurtazione non viene tuttavia attuata, ostandovi il divieto della reformatio in pieus ex art. 22 LPR.
5. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op.cit. , p. 40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).
Nel caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 1’535.-- per un appartamento di 4 ½ locali che l’escusso occupa a __________ unitamente alla moglie, la figlia maggiorenne __________ ed il suocero. Secondo il punto 5.2 della Tabella nel calcolo del minimo vitale deve essere considerata una partecipazione appropriata alle spese di abitazione dei figli maggiorenni che vivono nell’economia domestica del debitore e dispongono di un reddito ( cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 71, n. 229/230).Nel caso di specie nell’economia domestica del debitore vivono la figlia __________ la quale lavora come venditrice ed il suocero che percepisce la rendita AVS. Di conseguenza viste le peculiarità del caso in esame andrebbe considerata un’adeguata partecipazione di tali persone alle spese di locazione nella misura di 1/4 ciascuno. Quindi l’importo riconosciuto dall’UEF di __________ a titolo di canone locatizio andrebbe ridotto di fr. 767,50 (fr. 383,75 x 2). Tale ulteriore decurtazione non viene tuttavia attuata ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR, ma potrà, se del caso, trovare applicazione nel corso di ulteriori pignoramenti a carico dell’escusso.
6. Il ricorrente chiede che oltre ai premi della cassa malati venga tenuto conto delle franchigie. Secondo il punto 2.8 della Tabella dei minimi di esistenza l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento. Si deve tenere conto delle spese mediche rilevanti nella misura in cui le stesse sono imminenti al momento del pignoramento (spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere). Lo stesso principio vale anche per le cure dentarie e per la franchigia della cassa malati (cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n.203, p. 62). In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Orbene, dai certificati __________ si evince che il premio mensile secondo la __________ per i coniugi __________ ammonta a fr 567.--, mentre l’UEF di __________ ha riconosciuto alla voce “cassa malati” l’importo di fr. 760.--, che include anche il premio mensile per la figlia __________. Ritenuto che nel calcolo del minimo vitale possono essere conteggiati solo i premi relativi all’assicurazione obbligatoria per l’escusso, il coniuge ed i figli minorenni, considerato che l’importo riconosciuto dall’UEF di Locarno è abbondantemente superiore a quanto richiesto dal ricorrente e tenuto conto dell’art. 22 LPR, non vi è spazio per ulteriori deduzioni. Per quanto attiene all’importo mensile di fr. 370.-- riconosciuto dall’UEF di __________ a titolo di spese mediche lo stesso è da ritenere sufficiente a coprire le spese che l’escusso ha dichiarato di sostenere, ma non ha documentato. Anche in questo caso giunge in soccorso del debitore la norma di cui all’art. 22 LPR. In caso di ulteriori pignoramenti dovranno essere tuttavia allegati tutti i documenti giustificativi comprovanti le spese mediche sostenute dall’escusso, pena lo stralcio di tale voce di spesa nel calcolo del minimo di esistenza.
7. Il ricorrente lamenta di non essere stato posto al beneficio dell’art. 123 LEF che prevede la concessione di una dilazione di pagamento. Orbene tale norma non si applica al caso di specie, essendo in presenza di un pignoramento di reddito ex art. 93 LEF e non di un pignoramento di beni mobili, immobili o di crediti. Abbondanzialmente va inoltre rilevato che l’escusso non ha in alcun modo dimostrato di essere in grado di estinguere il proprio debito con pagamenti rateali.
8. Ne consegue la reiezione del gravame.
Sulle spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 22 luglio 2002 __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria