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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.09.2002 15.2002.00115

September 9, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,186 words·~11 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2002.00115

Lugano 9 settembre 2002 /CJ/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 30 agosto 2002 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’attuazione del pignoramento provvisorio ex art. 39 CL n. __________ chiesto da

__________

ritenuto

in fatto:                    

                                A.      Con decisione 16 agosto 2002, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha ordinato il pignoramento provvisorio ex art. 39 CL di determinati beni di __________, in particolare i crediti di quest’ultima nei confronti di __________, __________ e __________ in restituzione di qualsiasi bene o credito loro ceduto fiduciariamente (cfr. doc. B1). Il 19 agosto 2002, l’UE di Lugano ha eseguito tale pignoramento, con le relative notifiche (cfr. doc. B e B1). Con diffide 19 e 27 agosto 2002, l’UE di Lugano ha inoltre ingiunto all’escussa, __________, di presentarsi nei suoi locali per indicare tutti i suoi beni (doc. D).

                                B.      Avendo avuto notizia del pignoramento notificato a suo figlio __________ l’escussa ha interposto ricorso, a titolo principalmente cautelativo, per non lasciare scadere termini che dovessero eventualmente correre, chiedendo nel contempo di poter ulteriormente completare il suo ricorso. La ricorrente ha inoltre contestato nel merito la decisione di exequatur 16 agosto 2002, ritenendo di conseguenza contrario al principio di proporzionalità, sulla base di un decreto pretorile neppure cresciuto in giudicato, di procedere all’audizione dell’escussa (con minaccia di traduzione forzata e comminatoria di pena), di interrogare terzi per ottenere da loro informazioni per le quali non hanno dovere immediato di informazione e di adottare altre misure che andassero oltre il fine meramente conservativo dei provvedimenti di cui all’art. 39 CL. Pertanto la ricorrente ha chiesto l’annullamento, subordinatamente la sospensione di siffatti provvedimenti, nonché la concessione dell’effetto sospensivo.

                                C.      Non sono state chieste osservazioni da parte dell’UE di Lugano né è stato intimato il ricorso alla controparte.

Considerato

in diritto:                  

                                1.      Ex art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario. Tale disposizione va intesa in realtà in un senso più largo corrispondente a quanto disposto dall’art. 36a OG, il quale, oltre a permettere all’organo giudicante di dichiarare irricevibili i ricorsi e le azioni fondati su modi di procedere da querulomani o altrimenti abusivi (cpv. 2), autorizza pure la reiezione senza deliberazione pubblica di ricorsi manifestamente infondati (cpv. 1 lett. b). Essendo quest’ultima ipotesi realizzata nel caso di specie, si è rinunciato a chiedere osservazioni da parte dell’UE di Lugano e non è stato intimato il ricorso alla controparte, alla quale verrà notificato contestualmente alla presente decisione.

                                2.      Questa Camera esamina d’ufficio la propria competenza (art. 4 LPamm per rinvio dell’art. 5 cpv. 1 LPR).

                                          Con sentenza 28 febbraio 2001 (STF 28 febbraio 2001 [7B.14+15.2001]), la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, malgrado il testo chiaro dell’art. 513b cpv. 2 CPC, ha statuito la competenza di questa Camera per esaminare l’esecuzione da parte dell’ufficio di esecuzione di Lugano dei “pignoramenti provvisori” ordinati dal Pretore del Distretto di Lugano in virtù dell’art. 39 CL. Questa Camera è quindi competente per esaminare il ricorso interposto da __________.

                                   3.   Giusta l’art. 39 CL, “in pendenza del termine per proporre l’opposizione di cui all’articolo 36 [ricorso contro la sentenza di exequatur di primo grado di una decisione emanata in uno Stato parte alla Convenzione di Lugano in materia civile o commerciale] e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione [cpv. 1]. La decisione che accorda l’esecuzione implica l’autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti [cpv. 2]”.

                               3.1.   Il tipo di provvedimenti conservativi e la procedura per la loro emanazione non sono regolati dalla CL bensì dal diritto dello Stato in cui è chiesta l’esecuzione (cfr. DTF 126 III 439, con rif.; Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1998, n. 4119; Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen, 7. ed., Heidelberg 2002, n. 12 ad art. 47 EuGVO – l’art. 47 cpv. 2 EuGVO ha lo stesso contenuto che l’art. 39 cpv. 2 CL).

                               3.2.   Ex art. 513b cpv. 1 CPC, il pretore del domicilio del convenuto o del luogo dell'esecuzione è competente per riconoscere o dichiarare esecutive le decisioni che condannano al pagamento di una somma di denaro o ad altre prestazioni cui torna applicabile la Convenzione di Lugano. Per il cpv. 2, il pretore è competente per adottare i provvedimenti cautelari ex art. 39 CL secondo la procedura degli art. 376 ss. CPC; la Camera civile d'appello è competente per pronunciarsi sull'opposizione ai sensi degli art. 36 e 40 della CL (cpv. 3).

                             3.3.      Nella decisione citata al cons. 2, il Tribunale federale ha considerato che il Pretore, a prescindere dalla questione di sapere se l’art. 513b CPC sia o no lesivo del diritto federale, possa validamente ordinare un pignoramento provvisorio ai sensi della LEF fondandosi sull’art. 39 CL, ritenendo, almeno implicitamente, che l’ufficio di esecuzione sia tenuto ad eseguire il decreto. È stato inoltre precisato che la posizione dell'Ufficio incaricato di eseguire il pignoramento provvisorio è assimilabile a quella che gli compete nell'ambito dell'esecuzione di un sequestro ai sensi dell'art. 275 LEF. Anche in tale ambito l'Ufficio deve eseguire un provvedimento conservativo ordinato dal giudice e applicare per analogia le norme in materia di pignoramento (art. 275 LEF). L'Ufficiale non può riesaminare le condizioni di merito da cui dipende l'emanazione del decreto di sequestro, ma ciò non significa che egli sia un semplice ausiliario dell'autorità che ha pronunciato il sequestro: la giurisprudenza gli accorda la facoltà di applicare autonomamente determinate norme della LEF e rifiutare l'esecuzione del decreto qualora, ad esempio, i beni colpiti dal sequestro non appartengono manifestamente al debitore sequestrato o sono impignorabili.

                             3.4.      Da siffatte considerazioni va desunto che le autorità esecutive, compresa l’autorità di vigilanza, hanno un potere di cognizione limitato alle questioni specificatamente esecutive e devono per il resto attenersi ai termini del decreto pretorile senza possibilità di esaminarne il fondamento. Pertanto, questa Camera non è competente per esaminare le censure espresse dalle ricorrente nel titolo III (Nel “merito” (dell’exequatur)) dell’atto ricorsuale, che vanno semmai fatte valere presso la Camera civile di Appello con un ricorso fondato sull’art. 36 CL. Anche se la Suprema Corte di Cassazione italiana dovesse concedere l’effetto sospensivo al ricorso interposto dalla ricorrente contro la decisione delibata, la domanda di sospensione delle misure conservative ai sensi dell’art. 39 CL andrebbe presentata al giudice dell’exequatur (il Pretore), in virtù del principio del parallelismo delle forme.

                             3.5.      Dal punto di vista esecutivo, il solo di competenza di questa Camera, l’operato dell’UE di Lugano è corretto. Dall’esame dell’incarto esecutivo risulta che esso ha eseguito o sta per eseguire tutti i pignoramenti provvisori decretati dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4.

                                a)      Non è necessario a questo proposito che il decreto pretorile sia cresciuto in giudicato, poiché secondo l’art. 39 cpv. 2 CL la decisione che accorda l’esecuzione implica l’autorizzazione a procedere ai provvedimenti conservativi, seppure è stato interposto ricorso ex art. 36 CL contro la decisione di prima istanza che concede l’exequatur (cfr. art. 39 cpv. 1 CL).

                                b)      L’interrogatorio dell’escussa, indetto perché essa abbia a indicare i suoi beni, è conforme al decreto del Pretore, che ha ordinato il pignoramento di tutti i beni dell’escussa a concorrenza dell’importo stabilito nella decisione estera delibata. L’art. 91 LEF, dichiarato applicabile per analogia dal Pretore (dispositivo 3.4), prevede del resto l’obbligo dell’escusso di assistere al pignoramento e di indicare tutti i suoi beni fino a concorrenza del credito posto in esecuzione, così come la possibilità per l’ufficio di ricorrere all’assistenza della forza pubblica e di richiamare all’escusso le conseguenze penali dell’inosservanza dei doveri impostigli dall’art. 91 LEF. Non vi è spazio per l’applicazione del principio della proporzionalità, poiché la valutazione dell’adeguatezza tra exequatur e misure conservative rientra nella competenza del giudice dell’exequatur, risp. dell’autorità chiamata a decidere i ricorsi fondati sull’art. 36 CL.

                                c)      Sempre secondo l’art. 91 LEF (cpv. 4 e 5), i terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti, come pure le autorità, hanno lo stesso obbligo d’informazione dell’escusso. Per analogia con la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di sequestro (cfr. DTF 125 III 391), questa Camera ha tuttavia statuito che le banche, in virtù del loro dovere legale di discrezione, devono solo bloccare internamente i beni pignorati provvisoriamente ex art. 39 CL, ma non sono tenute a comunicare l’esito del pignoramento prima che sia scaduto infruttuoso il termine di un mese fissato all’art. 36 CL, rispettivamente prima della crescita in giudicato della decisione su ricorso (CEF 4 aprile 2001 [15.2001.8/9/56/57], cons. 5). Nel caso di specie, non risulta alla scrivente Camera che l’Ufficio di esecuzione di Lugano abbia ingiunto ad una banca di informarlo sull’esito del pignoramento. Per il resto, avvisi di pignoramento ai sensi dell’art. 99 LEF sono comunque ammissibili, anzi imposti dal decreto pretorile.                      

                                d)      La ricorrente si è anche opposto ad “altre misure che andassero oltre il fine meramente conservativo dei provvedimenti di cui all’art. 39 CL”. Non ha tuttavia specificato quali fossero tali misure. Non risulta a questa Camera che l’UE di Lugano abbia eseguito altri provvedimenti esecutivi che quelli di cui agli art. 89 a 114 LEF, che hanno tutti un carattere unicamente conservativo.

                                e)      Secondo il dispositivo n. 3.2 del decreto pretorile, l’avviso di pignoramento alla debitrice giusta l’art. 90 LEF è escluso. È d’altronde solo una volta eseguito il pignoramento che la debitrice, per il tramite dell’Ufficio di esecuzione, dovrà ricevere una copia del decreto pretorile e confermarne l’avvenuta ricezione (dispositivo n. 3.3).

                                          L’elusione dell’avviso di pignoramento è una questione direttamente connessa all’esecuzione, che compete quindi a questa Camera, la quale si è peraltro già dichiarata competente per pronunciare sui necessari adattamenti dei provvedimenti della LEF (pignoramento provvisorio, sequestro, inventario cautelativo, cfr. DTF 126 III 443 s., cons. 4b) alle esigenze dell’art. 39 CL (cfr. CEF 30 novembre 2001 [15.2001.272], cons. 2.2).

                                          Ciò posto, la disciplina attuata dal Pretore appare conforme alla messa in opera del cosiddetto “effetto sorpresa” che ispira diverse norme della Convenzione di Lugano (art. 34, 35, 39, cfr. Donzallaz, op. cit., n. 4131 ss.; cfr. pure Andreas Bucher, Droit international privé suisse, vol. I/1, Basilea 1998, n. 858; Alessandra Cambi Favre-Bulle, La mise en œuvre en Suisse de l’art. 39 al. 2 de la Convention de Lugano, in SZIER/RSDIE 1998, 340 s.; Yves Donzallaz, L’application de l’art. 39 CB/CL en Suisse: le Tribunal fédéral ne descend pas dans l’arène (ATF 126 III 438), SJZ 2001, 50 e nota 9). Del resto, il Tribunale federale ha esplicitamente stabilito che la posizione dell’Ufficio incaricato di eseguire il “pignoramento provvisorio” era assimilabile a quella che gli compete nell’ambito dell’esecuzione di un sequestro ai sensi dell’art. 275 LEF (STF 28 febbraio 2001, cons. 3c p. 6, e il riferimento alla sentenza pure inedita STF 10 novembre 2000 [7B.249/2000], cons. 1). Orbene, l’art. 275 LEF non rinvia all’art. 90 LEF. All’escusso rimane comunque la facoltà di ulteriormente contestare il fondamento della misura cautelativa – con un ricorso fondato sull’art. 36 CL – così come la sua esecuzione, con ricorso ex art. 17 LEF, una volta notificato il decreto pretorile, risp. il o i verbali di pignoramento.

                                          Nel caso di specie, è nell’interesse dell’escussa dare indilatamente seguito alla convocazione ricevuta dall’UE di Lugano, per permettere a quest’ultimo di ultimare la fase di pignoramento e di notificarle il decreto pretorile e i verbali di pignoramento, ciò che le consentirà di far valere i propri diritti giudizialmente se lo ritenesse necessario.

                                4.      Stabilità la regolarità dell’operato dell’UE di Lugano, il ricorso appare per il resto prematuro. Non occorre quindi ordinare ulteriori misure d’istruzione. Rimane salva la facoltà per la ricorrente di impugnare i pignoramenti quando le verranno formalmente notificati.

                                5.      Ne consegue la reiezione del gravame.

                                          Sulle spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 90, 91, 99, 275 LEF; 39 CL; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:              

                                1.      Il ricorso 30 agosto 2002 __________, è respinto.

                                2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                3.      Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                4.      Intimazione:

                                          –    __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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