Incarto n. 15.2002.00088
Lugano 31 luglio 2002 /JC/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 giugno 2002 di
__________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, e meglio contro il verbale di pignoramento 11 dicembre 2001 allestito nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
__________
viste le osservazioni 27 giugno 2002 del__________, e 28 giugno 2002 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il pignoramento impugnato verte sulla part. __________ RFD __________, sulla quota di fr. 8'000.-- versata dall’escusso quale socio della __________ nonché su diversi beni mobili dichiarati di proprietà della società;
che il resistente contesta la tempestività del ricorso, mentre l’UEF di Locarno giunge alla conclusione inversa;
che il pignoramento avversato essendo stato eseguito l’11 dicembre 2001 in presenza dell’escusso, che ne ha firmato il verbale interno (manoscritto), il termine di ricorso, tenuto conto delle ferie natalizie, scadeva il 4 gennaio 2002;
che i ricorsi 5 e 14 giugno 2002 sono quindi ampiamente tardivi, salvo su un punto;
che infatti, è unicamente nel verbale definitivo, spedito solo il 27 maggio 2002 ed asseritamente ricevuto dal ricorrente il 4 giugno 2002, che è stato indicato il valore di stima dell’immobile;
che i ricorsi 5 e 14 giugno 2002 si rivelano quindi ricevibili limitatamente a questo punto;
che tuttavia sul verbale interno di pignoramento figura la dicitura seguente: “L’escusso dichiara che si rifiuta di firmare il presente verbale perché pignorate le quote. L’escusso firma per il pignoramento dell’immobile e basta. L’immobile è largamente sufficiente. Il pignoramento delle quote è superfluo e serve solo a danneggiare l’attività della ditta. Firmo solo per l’immobile. __________ ”;
che l’UEF di Locarno avrebbe dovuto considerare tale dichiarazione quale ricorso ex art. 17 LEF, che indubbiamente è da considerare tempestivo;
che nel merito, va rilevato che a fronte di un valore di stima ufficiale di fr. 102'195.-- risultante a registro fondiario, il fondo pignorato risulta gravato da oneri ipotecario per complessivi fr. 345'000.--, cifra non contestata dal ricorrente;
che il valore di stima ufficiale attuale risulta però essere in realtà di fr. 356'445.--, come si evince dall’estratto di catastrino fiscale prodotto dall’escusso con il ricorso 14 giugno 2002;
che può essere lasciata aperta la questione di sapere se si debba tenere conto di quest’ultima stima e se la stessa debba o no essere ridotta del 30% in conformità degli art. 47 e 48 L. stima del 13 novembre 1996;
che infatti, anche nell’ipotesi più favorevole all’escusso, il valore dell’immobile è insufficiente per – ai sensi dell’art. 97 cpv. 2 LEF – coprire il credito del resistente, pari a fr. 51'681.15 oltre interessi e spese;
che per quanto attiene al pignoramento della quota sociale di nominali fr. 8'000.--, va confermato per il semplice fatto che l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, già in virtù del suo testo, si applica solo ad oggetti corporei mobili (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 87 ad art. 92) e non a crediti;
che comunque la quota sociale in una società a garanzia limitata non appare indispensabile (su tale nozione, cfr. Georges vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 18 ad art. 92; Gilliéron, op. cit., n. 93 ad art. 92) all’attività lucrativa dell’escusso – a prescindere dalla questione di sapere se essa sia da considerare quale “professione” o “impresa”, cfr. vonder Mühll, op. cit., n. 15-17 ad art. 92; Gilliéron, op. cit., n. 94-102 ad art. 92) –, poiché quest’ultimo potrebbe continuare a lavorare per la ditta anche se la quota in questione fosse trasferita a terza persona (in particolare ad uno dei due altri soci);
che pertanto i ricorsi, in quanto ricevibili, sono da respingere;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 92 e 97 LEF; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. I ricorsi 11 dicembre 2001 e 5/14 giugno 2002 __________, in quanto ricevibili, sono respinti.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario