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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.07.2002 15.2002.00034

July 29, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,061 words·~15 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2002.00034 15.2002.00046

Lugano 29 luglio 2002 /JC/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sui ricorsi 28 febbraio 2002 e 4 marzo 2002 di

__________   risp. di   __________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona quale amministrazione del fallimento di __________, e meglio contro la circolare 21 febbraio 2002 relativa alla cessione ex art. 260 LEF dei diritti derivanti dal contratto misto LPP/assicurazione sulla vita n. __________ concluso con la

__________  

viste le osservazioni 12 marzo 2002 della __________ e 28 marzo 2002 dell'UEF di Bellinzona;

ritenuto

in fatto:                    A.   L’11 dicembre 1987, la società __________ della quale __________ era azionista e dipendente, ha concluso a favore di quest’ultimo con __________ (qui di seguito: __________), rappresentata dalla __________, un contratto di previdenza denominato “__________ ” (cfr. doc. A ad 1.2, doc. D ad A e doc. M). Tale convenzione prevede, per un salario annuo assicurato fissato in fr. 156'000.--, “prestazioni di vecchiaia” sotto la forma di un “capitale di risparmio”, dovuto anche in caso di decesso, nonché “prestazioni di rischio” in caso di malattia o infortunio, composte di un “capitale di decesso” di fr. 294'036.--, una “rendita annua per orfani di un genitore” di fr. 7'800.-- e una “rendita annuale in caso d’invalidità” di fr. 23'400.--, esigibile al massimo fino al 1. marzo 2014, dopo un periodo di attesa di 3 mesi (cfr. doc. M).

                                  B.   Il 17 luglio 1991, la __________ ha riconosciuto a __________ un’incapacità al guadagno del 100% dal 5 aprile 1990 al 31 dicembre 1991, assegnandogli in base al contratto “Supplessa” la relativa rendita d’invalidità della previdenza professionale sovraobbligatoria (cfr. doc. A ad 1.3).

                                  C.   L’11 febbraio 1993, la __________ ha comunicato all’assicurato di non più ritenersi vincolata al contratto di previdenza in base all’art. 40 LCA, allegando in particolare che __________ avrebbe rilasciato informazioni inesatte sulla sua capacità lavorativa ed annunciato un salario superiore a quello dichiarato all’AVS e sulla notifica di infortunio (cfr. doc. A, ad 1.5). Il 4 novembre 1998, il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino ha accolto la petizione di __________ chiedente la condanna della Fondazione a pagargli una rendita d’invalidità con effetto dal 1. ottobre 1992 (cfr. doc. A).

                                  D.   Il 17 gennaio 2000, è stato dichiarato il fallimento di __________

                                  E.   Con decisione 29 dicembre 2000 (doc. D), il Tribunale federale delle assicurazioni ha accolto il ricorso della Fondazione e annullato la decisione cantonale nel senso di una reiezione della petizione di __________. Quest’ultimo, insieme alla figlia __________ ha inoltrato il 26 marzo 2001, con l’autorizzazione dell’UEF di Bellinzona (cfr. doc. H), un’istanza di revisione della sentenza federale (cfr. doc. E), che è tuttora pendente.

                                  F.   Il 21 febbraio 2002, l’UEF di Bellinzona, per via di circolare a tutti i creditori della massa, ha messo in cessione ex art. 260 LEF segnatamente “la sentenza contro __________ e __________ del 04.11.1998 con ricorso al TF delle assicurazioni, Lucerna e istanza di revisione incarto B25/01”.

                                  G.   Contro questa decisione si aggravano sia __________ i che le sue figlie __________ e __________ quest’ultima rappresentata dalla madre __________                                                                                 __________ chiede anzitutto che venga trattata separatamente la parte delle pretese assicurative riguardanti il periodo antecedente il fallimento, asseverando che è di sua proprietà e di quella dell’Istituto delle assicurazioni sociali per l’importo anticipato a titolo di prestazioni complementari.

                                         Il ricorrente evidenzia poi come le sue figlie abbiano rivendicato ed ottenuto la cessione ex art. 86 LCA delle pretese oggetto della decisione impugnata.

                                         Egli qualifica inoltre come contraddittorio l’atteggiamento dell’UEF di Bellinzona che, dopo aver consentito all’istanza di revisione, ha ceduto le relative pretese ex art. 260 LEF senza aspettare l’esito della procedura federale.

                                         Inoltre, il ricorrente considera che soltanto le sue figlie e la possibile vedova possono godere delle prestazioni derivanti dal contratto con la __________.

                                         Egli pone in conclusione una serie di domande sulla validità della cessione del contratto di previdenza e si oppone alla chiusura immediata del fallimento, oppure solo sotto riserva delle pretese contro la __________

                                         Le figlie di __________ per conto loro richiamano la cessione ex art. 86 LCA intervenuta a loro favore nonché il fatto che esse risultino beneficiarie della rendita per orfani e del capitale di decesso e chiedono l’applicazione degli art. 80 e 81 LCA.

                                  H.   Nelle sue osservazioni, __________ fa presente la sua estraneità ai ricorsi, rinunciando a formulare proposte di giudizio; l’UEF di Bellinzona si rimette alla decisione di questa Camera, auspicando risposte ai quesiti posti.

                                    I.   In ossequio dell’ordinanza 6 giugno 2002 di questa Camera, __________ ha prodotto l’atto di fondazione della __________ comune, il regolamento per l’assicurazione quadri della ditta __________, le condizioni generali per l’assicurazione collettiva di __________ uno scritto __________ del 18 dicembre 1987 a __________ e la notifica per l’assicurazione collettiva 11 dicembre 1987 (nonché la sentenza TFA 29 dicembre 2000, non richiesta), evidenziando in particolare come non esiste un contratto di adesione sottoscritto da __________, l’unico atto disponibile essendo lo scritto 11 dicembre 1987, con il quale è stata garantita la copertura provvisoria.

Considerato

in diritto:                  1.   Poiché i gravami di __________ e delle sue figlie __________ e __________ si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono a conclusioni identiche che si giustifica la congiunzione delle procedure. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).

                                   2.   Ex art. 260 LEF, ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. Conditio sine qua non di una simile “cessione” è quindi una preventiva rinuncia da parte della massa in quanto tale alla facoltà di far valere la pretesa, che deve essere formalizzata, nella liquidazione ordinaria, di regola in una valida decisione della seconda assemblea dei creditori presa a maggioranza assoluta, e nella liquidazione sommaria, in una decisione della maggioranza relativa dei creditori consultati per via di circolare o di pubblicazione (cfr. Stephen V. Berti, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol. III, n. 23-25 ad art. 260; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 23 ad art. 260). L’amministrazione del fallimento, pure in procedura sommaria, non è quindi competente per, come nel caso di specie (cfr. circolare impugnata), rinunciare alla facoltà di far valere pretese spettanti alla massa. L’offerta di “cessione” di una pretesa per la quale la massa non ha formalmente rinunciato alle proprie prerogative è nulla (cfr. DTF 118 III 59, cons. 4; 120 III 38, cons. 3; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 260) e non può nemmeno essere sanata successivamente (DTF 117 III 43 cons. 5). La decisione impugnata va quindi d’ufficio dichiarata nulla, salvo la parte riferita ai crediti annotati pro memoria ex art. 63 RUF.

                                   3.   Vista la complessità del caso, occorre dare all’amministrazione fallimentare le seguenti indicazioni per il proseguimento della procedura.

                               3.1.   Dall’incarto non risulta che le pretese offerte in cessione ex art. 260 LEF siano state inventariate. Orbene, solo i diritti patrimoniali iscritti nell’inventario (o che sarebbero dovuti esserlo) possono essere ceduti ai sensi dell’art. 260 LEF (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 27 e 40 ad art. 260). Infatti, al fallito deve essere data la facoltà di contestare che determinati beni siano di sua proprietà o titolarità, come pure ai creditori la possibilità di farvi iscrivere beni la cui esistenza non è nota all’amministrazione fallimentare. Allo stadio della cessione ex art. 260 LEF, non si dovrebbe più poter discutere, dal profilo esecutivo (riservate quindi eventuali azioni di rivendicazione ex art. 242 LEF o di contestazione dell’elenco oneri ex art. 250 LEF  per quanto concerne i diritti reali limitati), l’inclusione nella massa attiva dei diritti patrimoniali da cedere.

                               3.2.   Vanno inventariati tutti i diritti patrimoniali in possesso del fallito, o che egli rivendica oppure che i creditori o le circostanze indicano come appartenenti al fallito al momento dell’apertura del fallimento, in altre parole tutti i beni che non appartengono in modo univoco e liquido a terzi (cfr. Urs Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 7 ss. ad art. 221; Gilliéron, op. cit., n. 35 ss.); anche i diritti patrimoniali la cui appartenenza alla massa attiva è contestata devono essere inventariati (cfr. DTF 114 III 22; 104 III 24, cons. 2).

                                  a)   Nel caso di specie, le diverse pretese derivanti dal contratto di previdenza tra la __________ e la ditta __________ dovranno pertanto essere iscritte nell’inventario (cfr. pure art. 37 lett. c RUF), per esigenza di chiarezza separatamente le une dalle altre (“capitale di risparmio”, “capitale di decesso”, “rendita annua per orfani di un genitore” e “rendita annua in caso d’invalidità”, cfr. doc. M). Ciò concerne anche le “rendite annue per orfani di un genitor", anche se molto probabilmente spettano direttamente alle figlie di __________ (cfr. art. 21 cpv. 3 delle Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Kollektiv-Lebensversiche­rung, valevoli dal 1. gennaio 1988); la questione è del resto teorica (cfr. infra cons. 2.2b cc).

                                  b)   Dal profilo temporale, occorre precisare che le pretese sorte prima dell’apertura del fallimento (in casu il 17 gennaio 2000) cadono nella massa attiva, purché non siano state estinte o cedute a terzi prima di tale momento. L’impegno preso il 25 febbraio 2002 da parte di __________ di restituire all’Istituto delle assicurazioni sociali gli arretrati di pensione che egli eventualmente otterrà da __________ (cfr. doc. L) è nullo (recte: inopponibile ai creditori), in quanto successivo alla dichiarazione di fallimento (cfr. art. 204 cpv. 1 LEF). Rimane riservata un’eventuale surrogazione legale del Cantone nei diritti di __________ contro __________ che dovesse prevedere il diritto delle assicurazioni sociali.

                                         Per quanto concerne le pretese sorte dopo l’apertura del fallimento, appartengono alla massa attiva unicamente quelle acquisite dal fallito prima della chiusura del fallimento senza che egli abbia svolto alcun’attività personale, ossia per via di successione, donazione, vincita a lotterie, ecc. (cfr. art. 197 cpv. 2 LEF; Lukas Handschin / Daniel Hunkeler, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 84 ss. ad art. 197, con rif.; contra: Gilliéron, n. 25 ss. ad art. 197). I redditi dell’attività lucrativa dipendente o indipendente, come pure le pretese destinate a compensare una perdita di guadagno (rendite vecchiaia, invalidità, ecc.), non fanno quindi parte della massa (cfr. Handschin/Hunkeler, op. cit., n. 87 ad art. 197).

                                aa)   Nella fattispecie, le rendite annue in caso di invalidità – che non sono contemplate dall’art. 92 n. 9a LEF né, per quelle sorte prima della dichiarazione del fallimento, dall’art. 92 n. 10 LEF – possono quindi essere inventariate solo per il periodo antecedente il 17 gennaio 2000.

                                bb)   Prima facie, il “capitale di risparmio” che sarebbe dovuto essere versato nel 2014 o in caso di decesso è di pertinenza del fallito stesso. Esso fa parte della massa, a condizione di avere un valore di riscatto, ciò che non pare essere il caso, dato che i premi non sembrano essere stati pagati per almeno tre anni (cfr. art. 90 cpv. 2 LCA, applicabile in casu per il rinvio dell’art. 1 cpv. 1 delle Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Kollektiv-Lebensversicherung, valevoli dal 1. gennaio 1988). Tuttavia, l’amministrazione del fallimento si informerà su questo punto presso __________ in conformità degli art. 15 RPAss (per rinvio dell’art. 77 cpv. 2 RUF) e 92 LCA, e indicherà nell’inventario il valore indicato (anche se pari a zero) dall’assicuratore. Va anche accertato se il capitale di risparmio disponibile il 31 dicembre 1989, pari a fr. 17'964.--, non comprende un capitale apportato da __________ o dal suo datore di lavoro (specie di prestazione di libero passaggio non sottoposta alla LPP trattandosi di previdenza sovraobbligatoria, cfr. decisione 4 novembre 1998 del TCA, doc. A, p. 3 ad 1.3 e art. 49 cpv. 2 LPP che non rinvia all’art. 27), che debba essere restituito al primo nominato.

                                cc)   La pretesa riferita al “capitale di decesso” di fr. 294'036.-- da versare in caso di malattia o infortunio non è diventata esigibile nel periodo assicurato (dal 1. gennaio 1989 al 31 dicembre 1989) e non pare avere alcun valore di riscatto, trattandosi verosimilmente di un’assicurazione temporanea del rischio di morte (cfr. Willy König, Contrat d’assurance VII: droit à la réserve mathématique, FJS 112, Ginevra 1970, p. 1 ad 2); lo stesso dicasi delle rendite annue per orfani. Salvo indicazioni contrarie della __________ vanno tuttavia iscritte nell’inventario pro memoria, con un valore di stima pari a fr. 1.--.

                               3.3.   Le figlie di __________, con scritto 25 gennaio 2000 controfirmato dal fallito, hanno chiesto la cessione dei diritti assicurativi ex art. 86 LCA. A prescindere dalla questione di sapere se tale norma sia o no applicabile nel caso di specie (cfr. le considerazioni espresse dal TCA nella sua sentenza 4 novembre 1998, doc. A, p. 12 ad 2.5, nonché quella in DTF 112 II 249 s., cons. Ib), va osservato che la cessione si realizza solo in base ad una decisione dell’amministrazione del fallimento (cfr. Rudolf Küng, Basler Kommentar zum VVG, Basilea/Ginevra/Monaco 2001, n. 6 ad art. 86), che in casu difetta. Del resto, la cessione presuppone il pagamento da parte del richiedente del valore di riscatto dell’assicurazione. È tuttavia vero che l’amministrazione fallimentare non può realizzare un diritto assicurativo, in particolare cederlo ad un creditore ai sensi dell’art. 260 LEF, senza avere preventivamente fissato un termine ai membri della famiglia dell’assicurato fallito per chiedere la cessione e versare il valore di riscatto (art. 16 cpv. 2 RPAss, per rinvio dell’art. 77 cpv. 2 RUF). Occorre però che l’assicurazione abbia un valore di riscatto, ciò che di regola non è il caso delle assicurazioni di rendite (cfr. Roelli/Jaeger, Kommentar zum Schweizerisches Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. III, Berna 1933, n. 8 ad art. 86), in ogni caso se l’evento assicurato non è certo (cfr. art. 90 cpv. 2 LCA), come pare essere quello della rendita in caso di invalidità vantata dal fallito contro __________ così come apparentemente delle altre pretese di cui al contratto in questione (cfr. supra 2.2b bb-cc). L’UEF di Bellinzona darà pertanto avvio alla procedura prevista all’art. 16 cpv. 2 RPAss solo per le pretese assicurative che dovessero avere un valore di riscatto.

                               3.4.   A prescindere dalla questione dell’applicabilità degli art. 80 e 81 LCA ai contratti di previdenza, va evidenziato come dal contratto di assicurazione con __________, la cui stipulante risulta del resto essere la __________ e non __________ che ne è solo beneficiario (cfr. DTF 112 II 250, cons. Ic), non si evince alcuna clausola beneficiaria a favore delle figlie o della moglie dell’assicurato. Semmai, __________ e __________ beneficiano di un diritto diretto solo sulla rendita per orfani ai sensi dell’art. 112 CO (cfr. DTF 112 II 250 e supra cons. 2.2a). Gli art. 80 e 81 LCA nonché le relative norme del Regolamento del TF del 10 maggio 1910 concernente il pignoramento, il sequestro e la realizzazione di diritti derivanti da polizze d'assicurazione, a termini della legge federale del 2 aprile 1908 sui contratti d'assicurazione (RPAss, RS 281.51) non sono quindi applicabili nella fattispecie.

                               3.5.   Riassumendo, l’UEF di Bellinzona inventarierà le pretese per “capitale di risparmio”, “capitale di decesso” e “rendita annua per orfani di un genitore” per fr. 1.-- (riservate eventuali indicazioni contrarie da parte di __________), e la “rendita annua in caso d’invalidità”, per le pretese arretrate fino al 17 gennaio 2000, stimate anche in fr. 1.--, essendo le possibilità di successo di una domanda di revisione di una sentenza di ultima istanza federale assai ridotte.

                               3.6.   Dopo aver inventariato ogni singola pretesa assicurativa con l’indicazione del suo valore, l’UEF di Bellinzona proporrà ai creditori per via di circolare la rinuncia da parte della massa alle diverse pretese assicurative e ne offrirà nel contempo, nell’ipotesi di una siffatta rinuncia, la cessione ex art. 260 LEF. Motivi di opportunità consigliano tuttavia di dare avvio subito solo all’inventario, i provvedimenti relativi alla cessione ex art. 260 LEF essendo rinviati, se del caso, dopo l’emanazione della sentenza del Tribunale federale sulla domanda di revisione di __________. L’allestimento dello stato di riparto definitivo (o comunque provvisorio, cfr. art. 266 cpv. 1 LEF) e la chiusura del fallimento prima di tale evento rimangono comunque possibili

                                   4.   I gravami sono evasi nel senso dei considerandi.

                                         Sulle spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 197, 204, 242, 260 LEF; 77, 83 RUF; 15, 16 RPAss; 86 LCA; 61 e 62 OTLEF

pronuncia:                

                                   1.   Le procedure dipendenti dai ricorsi 28 febbraio 2002 di __________, nonché 4 marzo 2002 di __________ e __________, sono congiunte.

                                   2.   Il ricorso 28 febbraio 2002 __________ è evaso nel senso dei considerandi.

                               2.1.   La decisione 21 febbraio 2002 dell’UEF di Bellinzona è dichiarata nulla, salvo la parte riferita ai crediti annotati pro memoria ex art. 63 RUF.

                                   3.   Il ricorso 4 marzo 2002 __________ è evaso nel senso dei considerandi.

                               3.1.   La decisione 21 febbraio 2002 dell’UEF di Bellinzona è dichiarata nulla, salvo la parte riferita ai crediti annotati pro memoria ex art. 63 RUF.

                                   4.   Il ricorso 4 marzo 2002 __________, è evaso nel senso dei considerandi.

                               4.1.   La decisione 21 febbraio 2002 dell’UEF di Bellinzona è dichiarata nulla, salvo la parte riferita ai crediti annotati pro memoria ex art. 63 RUF.

                                   5.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   6.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   7.   Intimazione:

                                         – __________

                                         Comunicazione all'UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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