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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.02.2002 15.2002.00002

February 6, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,094 words·~5 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2002.00002

Lugano 6 febbraio 2002 CJ/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 28 dicembre 2001

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro il provvedimento 18 dicembre 2001 con il quale, nell’ambito dell’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro n. __________ promossa dalla ricorrente contro

__________

è stato dichiarato infruttuoso il pignoramento degli asseriti diritti in comunione di quest’ultimo nella successione del padre, __________

procedura concernente anche

__________  

viste le osservazioni 18 gennaio 2002 __________, e 23 gennaio 2002 dell’UE di Lugano;

preso atto che __________ non ha presentato osservazioni;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con decreto del 5 gennaio 2001, è stata sequestrata a favore della ricorrente la quota parte (interessenza) spettante a __________ nella comunione ereditaria del suo padre,

                                         che con PE del 23 gennaio 2001, la ricorrente ha escusso __________ a convalida del sequestro per il pagamento di fr. 1'341'205,50 oltre interessi al 5% dal 4 gennaio 2001;

                                         che non è stata interposta opposizione né contro il sequestro né contro l’esecuzione di convalida;

                                         che il 12 giugno 2001 le ragioni ereditarie di __________ sono state pignorate a favore della ricorrente;

                                         che con la decisione impugnata l’UE di Lugano ha dichiarato infruttuoso siffatto pignoramento, con riferimento al certificato ereditario emesso dalla Pretura di Lugano il 17 maggio 2001 attestante che unica erede di __________ è la moglie __________

                                         che la ricorrente contesta il provvedimento a motivo che

                                         •    la diseredazione dell’escusso è posteriore alla sentenza 16 settembre 1994 dello Stato del __________ sulla quale essa fonda il proprio credito;

                                         •    il sequestro è anteriore alla pubblicazione del testamento che disereda l’escusso;

                                         •    __________ non hanno contestato il sequestro;

                                         •    __________ non si è opposto né all’esecuzione né al pignoramento;

                                         •    __________ non ha fatto valere alcun diritto di proprietà sulla quota pignorata mentre avesse già ottenuto il certificato ereditario e ciò nonostante l’UE di Lugano, malgrado l’analogia con il sequestro di un conto intestato fiduciariamente al debitore che il vero titolare non rivendica, ha d’ufficio dichiarato il pignoramento infruttuoso;

                                         •    la diseredazione è comunque ininfluente, poiché l’escutente è surrogata nei diritti ereditari dell’escusso (cfr. art. 524 CC) e il certificato ereditario a favore di __________ è emesso con riserva delle azioni successorie;

                                         •    il pignoramento non può essere dichiarato infruttuoso prima che l’azione di riduzione ex art. 524 CC promossa dal ricorrente in data 13 dicembre 2001 sia stata definitivamente respinta;

                                         •    che il pignoramento è necessario per evitare che __________ possa distrarre od occultare beni della successione;

                                         che la decisione impugnata è conforme alla chiara giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 52 III 22 ss.), che è del resto giustificata;

                                         che infatti, contrariamente al pignoramento di un credito la cui titolarità è contesa – il quale è ammesso qualora il credito conteso esista al momento in cui viene pignorato – il pignoramento degli (asseriti) diritti ereditari del diseredato è escluso per il fatto che fino all’eventuale annullamento della diseredazione (mediante azione di riduzione ex art. 524 cpv. 2 CC) essi non esistono del tutto, poiché sorgono semmai con la sentenza di annullamento (in questo senso: Arnold Escher, Zürcher Kommentar III/1, Zurigo 1959, n. 2 ad art. 478; cfr. pure Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zum ZBG, vol. II, Basilea 1998, n. 1 ad art. 478);

                                         che né __________ né __________ erano quindi tenuti a contestare il pignoramento (infruttuoso) e nemmeno, per la prima, a rivendicare diritti sulla quota pignorata, perché l’onere della contestazione grava sull’escutente (cfr. art. 524 cpv. 2 CC) e il litigio va risolto fuori dall’esecuzione, motivo per cui la procedura degli art. 106 ss. LEF non trova applicazione (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 186 ad art. 106);

                                         che onde prevenire il rischio di trafugamento e di occultamento dei beni della successione, la ricorrente sembra d’altronde poter ottenere, quali misure cautelari nell’ambito della causa di riduzione ex art. 524 CC, i provvedimenti che il diritto materiale e procedurale civile concede agli eredi (ad es. la presa d’inventario ai sensi dell’art. 553 CC), anche diseredati (cfr. Bessenich, op. cit., n. 1 ad art. 478), facoltà di cui essa ha peraltro già fatto uso (cfr. doc. X);

                                         che in ogni caso è la conclusione alla quale giunge, prima facie, il __________ nel suo parere 28 dicembre 2001 di cui al doc. Z;

                                         che invece non si può dedurre da siffatto parere la pignorabilità della quota di __________ nella successione del padre, poiché il __________ non spende una parola sull’aspetto esecutivo della vertenza;

                                         che il fatto che il testamento sia stato pubblicato dopo il sequestro è irrilevante per la questione da risolvere, poiché – come già precisato – pretese sulle eventuali ragioni ereditarie di __________ sorgeranno a favore della creditrice solo al momento che essa dovesse vincere la causa di riduzione, di modo che pure il sequestro è da considerare infruttuoso;

                                         che la domanda di convocazione per un esperimento di conciliazione (verosimilmente ai sensi dell’art. 9 RDC) è quindi senza oggetto, poiché l’applicazione della procedura speciale di realizzazione prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC) presuppone l’esistenza di una comunione la cui esistenza non sia contestata (cfr. DTF 61 III 97 s.; 62 III 27 s.; Gilliéron, op. cit., n. 186 ad art. 106 e n. 26 ad art. 132);

                                         che pertanto il ricorso è da respingere;

                                         che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 89, 106 ss. LEF; 478, 524 CC

pronuncia:                    

1.      Il ricorso 28 dicembre 2001 __________ è respinto.

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:     - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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