Incarto n. 15.2001.00069
Lugano 30 maggio 2001 /FP/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 marzo 2001 di
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ nella procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno immobiliare n.__________ promossa nei confronti della ricorrente da
__________ rappr. __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 28 marzo 2001 con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo
viste le osservazioni
- 12 aprile 2001 del __________ - 18 aprile 2001 dell’UEF di __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 6 marzo 2001 il __________ procede in via di realizzazione del pegno immobiliare contro __________ per l’incasso del proprio credito. Oggetto del pegno risulta essere la part. __________ di __________, nonché gli affitti relativi all’immobile in oggetto.
B. Il 14 marzo 2001 l’UEF di __________ procedeva al blocco delle pigioni e all’invio del relativo avviso alla proprietaria del fondo.
C. Con scritto 14 marzo 2001 l’UEF di __________ affidava l’amministrazione dell’immobile in oggetto allo Studio Commerciale __________
D. Con ricorso 23 marzo 2001 __________ si aggrava contro la decisione dell’UEF di __________ di affidare l’amministrazione dell’immobile a terzi, ritenendola ingiustificata e sproporzionata. La ricorrente postula quindi l’annullamento di tale decisione.
E. Delle osservazioni del __________ e dell’UEF di __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto:
1. Per l’art. 152 cpv. 2 LEF se in una procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare il fondo è dato in locazione o in affitto e il creditore pignoratizio procedente pretende che il diritto di pegno sia esteso ai crediti per pigioni e fitti (art. 806 CC), l’ufficio di esecuzione ne dà comunicazione ai locatari e agli affittuari, ingiungendo loro che il pagamento delle pigioni e dei fitti che verranno a scadenza andrà fatto all’ufficio di esecuzione. Dopo aver avvisato gli inquilini e gli affittuari, l’ufficio prenderà in luogo del debitore o del proprietario del pegno le misure necessarie onde garantire il pagamento delle pigioni ed affitti ed effettuarne l’incasso, eventualmente anche in via di esecuzione, eserciterà il diritto di ritenzione, disdirà i contratti, provvederà allo sfratto degli inquilini, stipulerà nuovi contratti di locazione o di affitto. Avrà inoltre la facoltà di ordinare le riparazioni urgenti e di pagare col ricavo degli affitti i contributi correnti (per il gas, l’acqua potabile, l’elettricità ecc.), le riparazioni ed i sussidi previsti dall’art. 103 cpv. 2 LEF (art. 94 cpv. 1 RFF; cfr. Philipp Känzig/Marc Bernheim, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 22 ad art. 152 LEF). L’ufficio potrà sotto la sua responsabilità affidare ad un terzo questi compiti (art. 94 cpv. 2 RFF).Notificando l’avviso agli inquilini (od affittuari) l’ufficio informerà in pari tempo il proprietario del pegno che in forza dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno di cui è oggetto, le pigioni e gli affitti saranno per l’avvenire percepiti dall’ufficio e che gli è quindi vietato, sotto comminatoria di pena (art. 292 CP), di riscuoterli o di disporne (art. 92 cpv. 1 RFF).
2. Nel caso di specie con la propria domanda di esecuzione 6 marzo 2001 il creditore procedente __________ ha chiesto l’estensione del pegno alle pigioni relative allo stabile di cui alla part. __________ di __________. Di conseguenza l’amministrazione è passata, a partire da tale data, all’UEF di __________ il quale, in applicazione dell’art. 94 cpv. 2 RFF, l’ha correttamente affidata allo Studio Commerciale __________. Siffatta incombenza non cagionerà comunque alla ricorrente spese maggiori, tornando applicabile in entrambi i casi (amministrazione da parte dell’UEF o da parte di privati) la OTLEF secondo gli stessi parametri. Ne consegue la reiezione del gravame.
3. Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 152 LEF, 92 e 94 RFF
pronuncia:
1. Il ricorso 23 marzo 2001 __________, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario