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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.07.2001 15.2001.66

July 31, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,007 words·~5 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00066

Lugano 31 luglio 2001 /FP/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla segnalazione/denuncia 27 marzo 2001 di

__________,   

  contro  

l’operato di __________ capo servizio dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell’ambito della procedura esecutiva n__________ promossa nei confronti della segnalante da

__________,   

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con atto 27 marzo 2001 la società __________ ha censurato il modus operandi del funzionario  dell'UE di __________ __________ nell’ambito della procedura esecutiva n.__________, promossa nei confronti della segnalante dalla __________ , per il fatto che il funzionario in oggetto avrebbe violato il segreto d’ufficio contattando in data 21 marzo 2001 la creditrice e fornendo informazioni su altre procedure esecutive pendenti nei confronti della segnalante o di suoi organi.

                                  B.   L’11 aprile 2001 veniva interrogato formalmente __________, il quale pur confermando di aver contattato la creditrice ha affermato che il colloquio è avvenuto nell’ambito della raccolta d’informazioni riguardanti un’esecuzione pendente nei confronti del gerente del __________

C.      Il 17 maggio 2001 veniva interrogata __________, collaboratrice della __________, la quale ha confermato di essere stata contattata da __________ nell’ambito della procedura esecutiva promossa nei confronti della __________.

Considerando

in diritto:

                                   1.   L'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF).

                                   2.   Il procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).

                                   3.   La segnalazione/denuncia deve essere formulata in forma scritta e firmata dal denunciante o dal suo rappresentante (in questo caso va unita la procura, in conformità dell'art. 7 cpv. 2 LPR). Il denunciante non assume qualità di parte nella procedura disciplinare (art. 11 cpv. 4 LALEF). La segnalazione/denuncia anonima, tanto verbale che scritta ma priva di firma, non sarà presa in considerazione: in siffatta evenienza non vi sarà pertanto alcun atto istruttorio e nemmeno sarà aperto un incarto. Lo stesso vale per segnalazioni del tutto generiche, oppure d'acchito inconsistenti o espressione di spirito querulomane (Cometta, op. cit., n. 2.5.c-d ad art. 3, p. 87): in tal caso non occorre in linea di principio aprire un incarto per ogni segnalazione, bastando la trattazione in via di corrispondenza o anche semplicemente per telefono (cfr. mutatis mutandis Rapporto delle Commissioni della gestione sulla loro attività nel 1997/98, dell'8 e 26 maggio 1998, in: FF 1999, p. 2199, n. 53).

4.Nel caso di specie la segnalante ha censurato il modus operandi  di __________ , funzionario dell'UEF di Lugano nell’ambito della procedura esecutiva n.__________ promossa nei suoi confronti dalla __________ per il fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe contattato la creditrice fornendole informazioni in merito ad altre procedure esecutive pendenti nei suoi confronti.

5.Orbene dall’interrogatorio del funzionario __________ è emerso che egli ha effettivamente contattato la creditrice, nella persona della dipendente __________, ma che tale comunicazione si è svolta nell’ambito della raccolta d’informazioni riguardanti una procedura esecutiva nei confronti di  __________, gerente del __________ (cfr. verbale d’interrogatorio 11 aprile 2001 di __________, p. 2). Interrogata il 17 maggio 2001 __________ ha confermato di essere stata contattata da __________ in qualità di creditrice della __________ (verbale d’interrogatorio 17 maggio 2001 di __________, p. 2). Non ha per contro trovato riscontri l’affermazione della segnalante secondo cui __________ avrebbe informato la __________ in merito a procedure esecutive pendenti nei confronti della __________, società i cui amministratori sono gli stessi della __________. Inoltre da verifiche effettuate da questa Camera risulta che al momento del colloquio telefonico __________ e __________, il 21 marzo 2001, la __________ non aveva alcuna esecuzione pendente. Di conseguenza mal si comprende quale possa essere stato il danno d’immagine subito dalla segnalante.

                                   6.   Le risultanze istruttorie hanno quindi dimostrato che i sospetti della segnalante in merito alla presunta violazione del segreto d’ufficio da parte di __________ sono infondati, essendo il contatto telefonico con la creditrice __________ avvenuto nell’ambito di una raccolta d’informazioni ex art. 91 LEF. Inoltre anche in relazione alle presunte informazioni fornite alla creditrice dal funzionario dell’UE di Lugano, non sono emersi elementi probatori in tal senso, essendo riscontrabile unicamente un eccesso di zelo nello svolgimento delle proprie mansioni di servizio  Tuttavia si invita __________ a voler assumere in futuro un atteggiamento più distaccato nei confronti sia del debitore che del creditore, limitandosi ad applicare correttamente la LEF ed evitando di esprimere valutazioni di carattere soggettivo nei confronti degli escussi

                                   7.   Di conseguenza visto l’esito dell’istruttoria, nonché le considerazioni testé esposte, non essendo stati rilevati atteggiamenti sanzionabili giusta l’art. 14 cpv.2 LEF nei confronti di __________, la segnalazione è da ritenere evasa.   

                                   8.   Alla segnalante __________, ancorché difetti la qualità di parte nella procedura disciplinare, viene comunicata copia di questa sentenza per conoscenza.

                                         Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF e 11 LALEF

PRONUNCIA

                                   1.   La segnalazione/denuncia 27 marzo 2001 __________ , è evasa nel senso che non vi sono i presupposti per qualsivoglia sanzione disciplinare nei confronti di __________, capo servizio presso l’UE di Lugano.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Comunicazione:      - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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