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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.2001 15.2001.60

April 20, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·661 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00060

Lugano 20 aprile 2001 /FP/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 23 marzo 2001 di

__________ rappr. da: avv. __________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di __________ nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da

__________,  rappr dall’avv. __________

                                         __________

                                         rappr dall’avv. __________

               __________

Richiamata l’ordinanza presidenziale 26 marzo 2001 con la quale al ricorso non è stato

concesso l’effetto sospensivo

esaminati atti e documenti

ritento in fatto e considerando in diritto:

                                         che la __________ procede in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;

                                         che il 10 agosto 2000 l’UE __________ comunicava alla debitrice la domanda di realizzazione relativa alla part__________ e __________ di __________ proprietà dell’escussa;

                                         che il 31 gennaio 2001 è stato depositato l’elenco oneri relativo alle part. __________ e __________ di __________;

                                          che il 13 marzo 2001 l’UE di __________ depositava le condizioni d’incanto per la vendita dei fondi in oggetto, prevista per il 29 marzo 2001;

                                         che con ricorso 23 marzo 2001 __________ insorge contro lo svolgimento dell’incanto postulandone la sospensione allo scopo di permettere alcuni aggiornamenti catastali sui beni da realizzare;

                                         che la ricorrente sostiene l’esistenza di un accordo per l’acquisto di mq 50 della part. __________ di __________, adiacente ai mappali di proprietà dell’escussa, accordo che per dimenticanza non fu mai formalizzato;

                                         che non avendo concesso effetto sospensivo al ricorso l’incanto si è svolto regolarmente il 29 marzo 2001 con l’aggiudicazione per fr.1’ 135'000.-- alla __________;

                                         che delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se del caso, in seguito;

                                         che per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

                                         che nel caso di specie __________ era a conoscenza della messa all’incanto delle part. __________ e __________ di __________ già dal 10 agosto 2000, al momento della comunicazione della domanda di realizzazione;

                                         che il ricorso 23 marzo 2001 contro l’incanto degli immobili in oggetto si rivela manifestamente tardivo e quindi irricevibile;

                                         che abbondanzialmente va rilevato che il gravame andrebbe respinto anche nel merito, poiché, come evidenziato dalla stessa banca creditrice ipotecaria, l’esecuzione in via di realizzazione del pegno aveva quale oggetto unicamente le part. __________ e __________ __________ e non tocca in alcun modo la part. __________ __________;

                                         che inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente la perizia è stata effettuata valutando gli oggetti in base alla loro descrizione catastale senza includere quei 50 mq di superficie libera prospiciente il garage (cfr. perizia 27 ottobre 2000 dell’ing. __________);

che se l’escussa intendeva contestare le risultanze peritali avrebbe dovuto impugnare la perizia, ciò che non è tuttavia avvenuto;

                                          che sulle spese, protestate dalla ricorrente unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).

Richiamati l’art. 17LEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 23 marzo 2001 __________, __________, è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

__________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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