Incarto n. 15.2001.00058
Lugano 21 giugno 2001 /B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
Segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 marzo 2001 di
__________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di __________ e meglio contro 4 comminatorie di fallimento emesse il 2/7 marzo 2001 nelle esecuzioni n__________, __________ __________ e __________ promosse contro il ricorrente da
__________
richiamata l'ordinanza presidenziale 20/23 marzo 2001 di concessione dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni: - 29 marzo 2001 di __________ et __________ - 3 aprile 2001 dell'Ufficio esecuzione di __________;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________ (in seguito: __________) procede con PE n. __________ risp. __________ risp. __________ risp. __________ dell'UE di Lugano contro __________ per il pagamento di suoi crediti;
che l'escusso ha interposto tempestive opposizioni;
che con decisioni amministrative 27 dicembre 2000 ("decisione secondo art. 80 LAMal - precetto esecutivo N° __________" / "decisione secondo art. 80 LAMal - precetto esecutivo N° __________" / "decisione secondo art. 80 LAMal - precetto esecutivo N° __________" / "decisione secondo art. 80 LAMal - precetto esecutivo N° __________") Universa ha determinato in fr. 244.40 risp. 254.80 risp. 254.80 risp. 647.50 i ritardi contributivi dell'assicurato, rigettando contestualmente per tali importi le opposizioni interposte da __________ ai precetti esecutivi;
che le decisioni amministrative 27 dicembre 2000 sono state rese con l'indicazione dei seguenti rimedi di diritto: "Vie di ricorso - La presente decisione avrà forza di cosa giudicata se non sarà impugnata mediante opposizione entro il termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione, debitamente motivata, dovrà essere fatta per iscritto e tramite invio raccomandato";
che con domande 26 febbraio 2001 __________ ha chiesto all'UE di __________ il proseguimento delle esecuzioni;
che il 2 marzo 2001 l'UE di Lugano ha emesso le comminatorie di fallimento, le quali sono state notificate a __________ il 7 marzo 2001;
che con scritto spedito per via raccomandata il 13 marzo 2001 indirizzato al Tribunale cantonale delle __________ ha interposto "ricorso";
che con decisione 18 maggio 2001 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dichiarato irricevibile il predetto ricorso e ha inviato gli atti alla __________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione;
che la decisione ex art. 80 LAMal può essere infatti impugnata entro trenta giorni formulando opposizione all'assicuratore (art. 85 cpv. 1 LAMal), ritenuto che la decisione su opposizione è a sua volta impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 86 cpv. 1 LAMal), contro cui vi è infine il rimedio del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (art. 91 LAMal);
che pertanto le decisioni amministrative 27 dicembre 2000 del__________ non sono cresciute in giudicato, così come il contestuale rigetto definitivo delle opposizioni interposte da __________ ai precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________, per cui le esecuzioni sono sospese ex art. 88 cpv. 1 LEF e di conseguenza l'UE di Lugano non poteva ex art. 159 LEF emettere le comminatorie di fallimento in esame;
che il ricorso di __________ va di conseguenza accolto e le comminatorie di fallimento 2/5 febbraio 2001 emesse nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ __________ dell'UE di __________ annullate;
che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 88 LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 13 marzo 2001 __________, __________, è accolto.
1.1 Le comminatorie di fallimento 2/7 marzo 2001 emesse dall'UE di __________ nelle esecuzioni n__________, __________, __________ e __________ promosse da __________ contro __________, __________, sono annullate.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria