Incarto n. 15.2001.00053
Lugano 27 marzo 2001 EC/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24/27 febbraio 2001 di
__________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro il pignoramento 15 dicembre 2000/19 gennaio 2001 nel gruppo di pignoramento n. __________ dipendente da diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
__________ rappr. dall’avv. __________ __________ rappr. dal Municipio, __________ __________ rappr. da __________ __________ rappr. da __________ __________ rappr. da __________ __________ __________
viste le osservazioni:
- 5 marzo 2001 di __________;
- 7 marzo 2001 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti. In data 15 dicembre 2000 l’UE di Lugano ha stabilito il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza del debitore.
B. Il 19 gennaio 2001 l’UE ha trasmesso alle parti il relativo verbale di pignoramento.
C. Contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ sostenendo, in sostanza, che la pretesa dedotta in esecuzione da uno dei creditori procedenti, ossia dalla __________, sarebbe in parte estinta per avvenuto pagamento e in parte compensata con pretese dello stesso ricorrente nei confronti di questa creditrice.
D. Delle osservazioni 5 marzo 2001 di __________ 7 marzo 2001 dell’UE di Lugano, entrambe postulanti la reiezione del ricorso, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Nel caso di specie __________ non contesta il conteggio del minimo d’esistenza allestito dall’UE di Lugano nel verbale di pignoramento del 15 dicembre 2000 e neppure contesta la reale consistenza dei crediti della __________, del Comune di __________, del Comune di __________, dello __________, della cassa malati __________ e di __________. Oggetto del contendere è unicamente il fondamento della pretesa dedotta in esecuzione dalla __________.
2. Per l’art. 149 cpv. 1 LEF, il creditore partecipante al pignoramento riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza beni; per il cpv. 3 entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di un nuovo precetto. Il creditore deve in tal caso presentare solo la domanda di proseguimento.
3. Per l’art. 89 LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento l’ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento.
Orbene, nel caso in esame __________ ha chiesto il 4 ottobre 2000 il proseguimento dell’esecuzione n. __________ sulla base dell’attestato di carenza beni del 3 ottobre 2000. Di conseguenza l’UE di Lugano ha agito correttamente emettendo dapprima in data 21 novembre 2000 l’avviso di pignoramento poi procedendo in data 15 dicembre 2000 all’allestimento del relativo verbale di pignoramento.
4. In concreto dunque nessuna censura può essere rivolta nei confronti dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, avendo quest’ultimo agito in ossequio a quanto previsto dalla LEF: la contestazione sollevata dal ricorrente secondo cui la pretesa dedotta in esecuzione dalla __________ sarebbe in parte estinta per avvenuto pagamento e in parte compensata con pretese dello stesso __________ nei confronti della creditrice, concerne unicamente una questione di merito sottratta al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza.
Il ricorso è di conseguenza respinto.
5. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 89 e149 cpv. 1 e 3 LEF, art. 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso 24/27 febbraio 2001 __________, è respinto.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario