Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.2001 15.2001.4

May 30, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·309 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00004

Lugano 30 maggio 2001 /EC/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 24 novembre 2000 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’ambito di varie esecuzioni promosse contro

__________   da   __________ __________ __________

e meglio contro la decisione 15 novembre 2001 con la quale l’UEF di Locarno ha ordinato al ricorrente di comunicargli “l’identità della persona che, per il suo tramite, ha messo a disposizione la somma di fr. 500'000.-- per favorire il raggiungimento di una soluzione concordataria nel fallimento __________ ”;

rilevato che con ordinanza 8 gennaio 2001 il Presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo;

considerato che con provvedimento del 17 maggio 2001 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno ha revocato il provvedimento impugnato, perché tutte le esecuzioni che hanno portato alla sua emanazione sono state ritirate dai creditori procedenti;

preso atto che a seguito del pregresso provvedimento dell’UEF di Locarno, con scritto 19 maggio 2001 l’avv. __________ ha ritirato il gravame;

considerato che siffatta dichiarazione comporta lo stralcio del gravame;

richiamati gli art. 67 cpv. 2 e 68 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:                    

                                          1.   Il ricorso 24 novembre 2000 dell’avv. __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                                          2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

15.2001.4 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.2001 15.2001.4 — Swissrulings