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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.02.2002 15.2001.308

February 11, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,887 words·~9 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00308

Lugano 11 febbraio 2002 EC/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 dicembre 2001 di

__________ patr. dallo Studio legale __________  

  contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare promossa da

__________ rappr. da __________  

                                         contro

__________  

con quale parti interessate (aggiudicatarie)

                                          __________

                                          entrambi patr. dallo Studio legale __________

in materia di aggiudicazione a pubblici incanti;

viste le osservazioni:

- 14 dicembre 2001 di __________;

- 19 dicembre 2001 di ____________________;

- 9 gennaio 2002 dell’UEF di __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con PE in via di realizzazione di un pegno immobiliare n. __________ del 2/8 agosto 2000 dell’UEF di Mendrisio, __________ procede contro __________ per l’incasso di fr. 1’136’142.60 oltre accessori, credito garantito da due cartelle ipotecarie al portatore di nominali fr. 585’000.-- e fr.   220'500.-- gravanti in I. risp. in II. grado la part. n. __________ RFD di __________.

                                          B.  Con domanda 12 aprile 2001 __________ ha chiesto la realizzazione del pegno.

                                          C.  Con avviso d‘incanto unico dell’11 settembre 2001, pubblicato sul __________, l’UEF di Mendrisio ha fissato l’incanto del fondo part. n. __________ RFD e della quota di 1/3 della comproprietà coattiva sul fondo part. n. __________ RFD di __________ per il 29 novembre 2001. Nello stesso avviso d’incanto è stato stabilito che le condizioni d’asta saranno depositate a partire dal 26 ottobre 2001 e per dieci giorni consecutivi.

                                          D.  Il 26 ottobre 2001 sono state depositate le condizioni d’asta. In esse si legge sub cifre 7, 8 e 10:

                                               “7.   L’aggiudicatario deve pagare a contanti gli importi seguenti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione:

                                               a)    i capitali dei crediti garantiti da pegno contrattuale o legale, che sono esigibili secondo l’elenco oneri, gli interessi scaduti, compresi gli interessi moratori e le spese di esecuzione;

                                               b)    le spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito e le spese di realizzazione;

                                               c)    la parte del prezzo che eccederebbe l’importo totale dei crediti garantiti da pegno.

                                               8.    L’aggiudicatario deve assumere o pagare a contanti senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione:

                                               a)    le spese di trapasso della proprietà e delle modificazioni e cancellazioni da eseguire nel registro fondiario e sui titoli a riguardi dei pegni, delle servitù, ecc. (... omissis ...);

                                               b)    i crediti assistiti da ipoteca legale (premi di assicurazione contro gli incendi, imposte fondiarie) non scaduti al momento dell’incanto e quindi non iscritti nell’elenco oneri, inoltre le tasse correnti di diritto pubblico per l’acqua potabile, gas, elettricità, fognature, ecc.

                                               c)    L’aggiudicatario dovrà inoltre pagare in contanti, senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione l’importo totale di Fr. 701.50 per pro-rata oneri assicurativi, abbonamenti, ecc.”

                                               “10. I pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 qui sopra devono essere effettuati come segue:

                                                  a) fr. 100’000.00 in acconto sul prezzo di aggiudicazione . La rimanenza a saldo entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione con l’interesse di mora del 5% dal 29.11.2001;

                                                  b) fr. 30’000.00    a garanzia spese di trapasso della proprietà e delle modificazioni e cancellazioni da eseguire nel registro fondiario e sui titoli a riguardo dei pegni, delle servitù ecc., con riserva di conguaglio se le spese fossero superiori, e per il pagamento previsto al pto. 8c) del presente verbale d’incanto.

                                                  Da pagarsi in contanti o mediante assegno“.

                                          E.  Il 29 novembre 2001 la particella n. __________ RFD di __________ è stata aggiudicata per l’importo di fr. 142'000.-- nel secondo turno d’asta in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno a __________. Dal verbale di aggiudicazione emerge che gli aggiudicatari hanno versato al momento dell’asta l’importo di complessivi fr. 130'000.--, mediante la consegna dell’assegno n. __________ di fr. 30'000.-- __________ e dell’assegno n. __________ di fr. 100'000.-- della __________.

                                         F.  Con tempestivo ricorso 5 dicembre 2001 __________ ha postulato la declaratoria di nullità dell’aggiudicazione del 29 novembre 2001, atteso che:

                                              -    “si è puntualmente recato presso la sala del Consiglio Comunale di __________, intenzionato ad offrire, per ottenere gli oggetti immobiliari battuti, una cifra pari ad almeno fr. 220'000.--“;

                                              -    “sul posto, oltre al qui ricorrente, si presentò un’altra persona (quella che poi ottenne l’aggiudicazione dei fondi contestata) e due funzionari __________, creditore ipotecario”;

                                              -    “ad una prima offerta della Banca (…) fece seguito un rilancio del qui ricorrente il quale venne zittito immediatamente dall’Ufficiale in quanto il signor _________ poteva, causa (la peraltro facilmente comprovabile) panne generale del sistema informatico del __________ avvenuta proprio in data 29 novembre, avanzare offerte presentando poi, alla fine unicamente una promessa di pagamento”;

                                              -    “vistosi escluso per questo motivo dall’asta, il signor _________ rimase ad assistere allo svolgimento della stessa. I fondi vennero aggiudicati al terzo partecipante alla somma, molto inferiore a quanto lo stesso ________ era disposto ad offrire, di fr. 142'000.--“;

                                              -    “con grande sorpresa del signor _________ e del funzionario bancario (…), il terzo acquirente non presentò, in evidente spregio delle condizioni d’asta, né un assegno bancario né denaro contante, bensì unicamente una promessa di pagamento. L’Ufficiale nulla eccepì al riguardo”;

                                              -    “questo comportamento, che la scrivente parte ritiene errato nonché arbitrario, ha privato il qui ricorrente della possibilità di acquistare il fondo, favorendo un terzo che non presentava, nemmeno lui, i requisiti necessari per proporre offerte di acquisto accettabili”.

                                         G.  Con osservazioni 14 dicembre 2001 __________, si è rimesso al giudizio di questa Camera con motivazioni, che, se del caso, saranno riprese in seguito.

                                         H.  Con osservazioni 19 dicembre 2001 __________ e __________ hanno postulato la reiezione del gravame.

                                              Gli osservanti evidenziano che il ricorrente non avrebbe provato che voleva offrire per gli immobili almeno fr.  220'000.--. Siffatta circostanza risulterebbe comunque irrilevante, ritenuto che per sua stessa ammissione egli disponeva “unicamente di una promessa di pagamento, manifestamente insufficiente a soddisfare le condizioni d’asta”.

                                              Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente essi, “acquirenti in comproprietà in ragione di ½ a testa, presentarono all’Ufficiale esecutivo, a sostegno della propria offerta di complessivi fr. 142'000.--, due assegni bancari, l’uno di fr. 30'000.-- (__________) e l’altro di fr. 100'000.-- (__________)”. Gli acquirenti evidenziano che in sede d’incanto disponevano inoltre dell’importo di fr. 130'000.-- anche in contanti, ma che il pagamento avvenne con la consegna degli assegni perché così concordato con il preposto all’asta.

                                         I.    Con osservazioni 9 gennaio 2002 pure l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha chiesto la reiezione del gravame, atteso che:

                                              -    “all’asta erano presenti i signori __________ del __________, nonché altri due signori non identificati”;

                                              -    “uno dei due non identificati, si presume il ricorrente, pochi minuti prima della lettura delle condizioni d’incanto, si presentava al banco dell’Ufficiale e del Segretario chiedendo informazioni sulle condizioni d’asta, in particolare sugli acconti da pagare”;

                                              -    “dopo aver ricevuto risposta dall’Ufficiale e cioè che l’aggiudicatario doveva pagare a contanti o tramite assegno subito dopo l’aggiudicazione fr. 100'000.-- quale acconto sul prezzo di aggiudicazione e fr. 30'000.-- a garanzia delle spese, il richiedente affermava di non essere in possesso né di contanti né di assegni. L’Ufficiale lo avvertiva che, mancando dei requisiti richiesti dalle condizioni d’incanto, egli non poteva rendervi aggiudicatario”;

                                              -    “al momento della stesura e della firma del verbale di aggiudicazione, gli aggiudicatari presentavano all’Ufficiale sia il contante richiesto sia 2 assegni di fr. 100'000.-- e di fr. 30'000.--. Per ragioni di sicurezza, l’Ufficiale preferiva incassare i due assegni”.

Considerato

in diritto:

                                          1.   Le condizioni d’incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne costituiscono la base legale (cfr. Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §31 n.6 p.439). Esse sono allestite dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile (cfr. art. 134 LEF). Le condizioni d’incanto, alle quali trovano applicazione gli art. da 135 a 137 LEF anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, devono indicare con esattezza il modo di pagamento e, in particolare, se l'aggiudicazione si fa contro pagamento in contanti o dietro concessione di un termine (cfr. art. 135 e 136 LEF, art. 45 cpv. 1 lett. e RFF, applicabile all'esecuzione in via di realizzazione del pegno in virtù del rinvio dell'art. 102 RFF).

                                          2.   In concreto l’UEF ha stabilito alla cifra 10 delle condizioni d’asta depositate il 26 ottobre 2001 che i pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 di complessivi fr. 130'000.-- dovevano essere effettuati “in contanti o mediante assegno“ al momento dell’asta. Siffatta determinazione dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio è conforme ai prescritti di diritto esecutivo appena menzionati: l’operato dell’UEF è stato pertanto corretto.

                                          3.

                                         a.   Con il ricorso 5 dicembre 2001 __________ ha sostanzialmente rimproverato all’UEF di Mendrisio di non averlo lasciato partecipare all’asta perché egli non disponeva né di denaro contante né di assegni bancari ma di aver in seguito aggiudicato il fondo messo all’asta a __________ e __________ sebbene neppure essi avrebbero consegnato all’UEF un assegno bancario o denaro contante. A mente del ricorrente quindi l’Ufficiale lo avrebbe privato della possibilità di acquistare i fondi, favorendo dei terzi che, come lui, non disponevano di quanto richiesto per proporre offerte di acquisto vincolanti.

                                          b.  Dagli atti dell’incarto esecutivo e segnatamente dal verbale di aggiudicazione del 29 novembre 2001 emerge che gli aggiudicatari, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, hanno consegnato al preposto all’asta, ossia all’Ufficiale di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, a sostegno della loro offerta ammontante a fr. 142'000.--, due assegni bancari datati 29 novembre 2001 per complessivi fr. 130'000.--, e segnatamente l’assegno bancario n. __________ di fr. 30'000.-- __________ e l’assegno bancario n. __________ di fr. 100'000.-- della __________, prodotti in fotocopia dagli aggiudicatari con le loro osservazioni al ricorso quali doc. 1 e doc. 2. Con la consegna di siffatti assegni, __________ hanno pertanto ottemperato a quanto stabilito alla cifra 10 delle condizioni d’asta: l’aggiudicazione a loro favore del mappale n. __________ RFD di __________o da parte dell’UEF di Mendrisio è stata corretta e il ricorso 5 dicembre 2001 di __________ deve essere di conseguenza respinto.

                                          4.   Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 134, 135, 136, 137, 156 cpv. 1 LEF; 45 cpv. 1 lett.e e 102 RFF;

pronuncia:

                                          1.   Il ricorso 5 dicembre 2001 di __________, è respinto.

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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