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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.01.2002 15.2001.296

January 11, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,913 words·~15 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00296

Lugano 11 gennaio 2002 /EC/fc/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Rusca

Segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 31 ottobre 2001 di

__________ (patr. dall'avv. __________

  contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del debitore del 13 giugno/22 ottobre 2001 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

__________ patr. dall'avv. __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 21 novembre 2001 di concessione dell’effetto sospensivo parziale al ricorso, nel senso che l’eccedenza mensile pignorabile è determinata pendente lite in fr. 2'047.––;

viste le osservazioni:

– 15 novembre 2001 di _________;

– 20 novembre 2001 dell’UEF di Locarno;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                  A      _________ procede nei confronti di _________ per l’incasso del proprio credito di fr. 152'981.80 oltre accessori. Il 13 giugno 2001 l’UEF di Locarno ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di _________, stabilendo l’eccedenza mensile pignorabile in fr. 3'547.–, determinata come segue:

                                          Introiti:                            

                                          Debitore                         fr.       8'847.–

                                          Totale mensile               fr.       8'847.–            fr.     8'847.–

                                          Minimo di esistenza:

                                          Minimo di base             fr.      1’100.–

                                          Alimenti                          fr.       3'000.–

                                          locazione                       fr.          700.–

                                          Cassa malati                 fr.          500.–

                                          Totale deduzioni           fr.       5'300.–            fr.     5'300.–

                                          Eccedenza mensile pignorabile                     fr. 3'547.––.

                                B.      Il 22 ottobre 2001 l’UEF di Locarno ha trasmesso alle parti il verbale di pignoramento. Con tempestivo ricorso 31 ottobre 2001 _________ è insorto contro il conteggio allestito dall’UEF di Locarno, postulando la declaratoria di nullità del calcolo del pignoramento di salario, atteso che:

                                          –    “il ricorrente contesta in primo luogo che i suoi attuali introiti rientrino nei beni pignorabili. Quest’ultimo infatti è stato pensionato ed è attualmente al beneficio della rendita della cassa pensione, alla quale si aggiunge la rendita dell’AVS. Entrambe le posizioni di reddito, rientrano nei beni impignorabili secondo l’art. 92 cpv. 1 cifra 9a e10 LEF”;

                                          –    “in aggiunta ad una rendita derivante dalla cassa pensione, il ricorrente ha beneficiato pure di un versamento in capitale di fr. 300'000.––. Con detti fondi, il ricorrente ha acquistato le part. n. __________ e __________ RFD di __________ (…) sono stati intestati alla moglie, signora __________ ”;

                                          –    “a seguito di problemi coniugali subentrati dopo solo due anni di matrimonio, la moglie ha lasciato il marito”;

                                          –    “quest’ultimo è quindi stato costretto ad introdurre il 12 novembre 1997 un’istanza di misure protettrici dell’unione coniugale, tendente all’iscrizione del blocco del registro fondiario sulle proprietà menzionate precedentemente. La richiesta del ricorrente è stata accolta in via supercautelare dalla Pretura di Locarno–Città con decreto 13 novembre 1997”;

                                          –    le proprietà “sono state in un primo momento  assegnate in via provvisionale alla moglie del ricorrente”;

                                          –    il Pretore ha poi accolto la domanda 26 ottobre 1999 dell’escusso, “assegnando l’abitazione in __________, mappale __________ e __________ RFD di __________, al signor __________, con la conseguente assunzione degli oneri derivanti dal debito ipotecario”;

                                          –    “il ricorrente, a causa dei problemi con la moglie, non è in possesso di tutta la documentazione attestante gli oneri derivanti dalle proprietà in discussione. Dalla pag. 10 del doc. C si rileva però che nel fabbisogno minimo del ricorrente è stato inserito l’importo di fr. 1'500.– a titolo di interessi ipotecari per l’abitazione in __________ a __________. Tale cifra deriva dalle indicazioni date dal patrocinatore della moglie, nell’ambito della motivazione a sostegno della richiesta di contributo alimentare. A comprova di questa cifra, il ricorrente è in grado di produrre la conferma di concessione del credito di fr. 400'000.–, nonché la polizza di assicurazione stabili, da quale deriva un onere complessivo di fr. 1'300.– annui”;

                                          –    “nel calcolo del pignoramento di salario risulta inoltre completamente mancante la posizione derivante dall’onere fiscale a carico del signor __________. Come risulta dal doc. C a p. 10, ossia la sentenza del Pretore di Locarno–Città, detto onere è stato inserito nel fabbisogno minimo del marito, in ragione di fr. 2'000.–“;

                                          –    “il ricorrente deve pure contestare il mancato inserimento nel calcolo della posizione relativa alle spese dell’automobile, riconosciute pure dal Pretore, in ragione di fr. 300.–“;

                                          –    “il ricorrente è gravato da un ulteriore onere ipotecario, risultante dal doc. D, per una cifra di complessivi fr. 253'000.–, dal quale deriva un ulteriore carico di interessi di ca. fr. 12'000.– annui, ossia un ulteriore importo di fr. 1'000.– mensili”;

                                          –    “considerato che secondo il calcolo allestito dall’UEF di Locarno, vi è un importo pignorabile di fr. 3'547.–, risulta che, considerato gli oneri dell’abitazione coniugale di fr. 1'500.–, gli oneri fiscali di fr. 2'000.– e le spese auto di fr. 300.– (totale fr. 3'800.–) non vi è eccedenza pignorabile”.

                                C.      Con osservazioni 15 novembre 2001 _________ ha postulato la reiezione del gravame asseverando che l’unico introito impignorabile del ricorrente sarebbe la rendita AVS.

                                          L’osservante ha rilevato che dalla p. 10 della sentenza 15 gennaio 2001 della Pretura di Locarno–Città si evince che il ricorrente “percepisce un’entrata mensile netta in veste di presidente del __________ di ben fr. 1'335.–“, importo che dovrebbe essere considerato nel calcolo del minimo di esistenza, che raggiungerebbe in tal modo i fr. 10'182.– mensili netti.

                                          _________ ha evidenziato che, nell’ipotesi il ricorrente si assuma effettivamente gli interessi ipotecari e gli oneri connessi all’abitazione in __________ a __________, quantificati in fr. 1'500.– mensili, è evidente che tale somma non va aggiunta alla locazione di fr. 700.–.

                                          La creditrice osserva ancora che “l’ulteriore onere ipotecario non è per nulla provato”.

                                D.      Con osservazioni 20 novembre 2001 l’UEF di Locarno ha postulato la reiezione del gravame asseverando che il debitore non ha prodotto alcun documento attestante il pagamento di eventuali oneri ipotecari. Anche l’effettivo versamento di fr. 700.– per l’affitto di una camera non è stato documentato.

Considerato

in diritto:               1.      Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                2.      Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

                                3.      L'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente.

                                4.      La Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito Tabella) nella sua edizione del 1° gennaio 2001 prevede al punto I.1. che, come correttamente indicato nel verbale di pignoramento da parte dell’UEF di Locarno, l’importo base mensile per il debitore che vive solo ammonta a fr. 1'100.–.

                                5.      Il ricorrente contesta che i suoi attuali introiti siano pignorabili, ritenuto che la rendita della cassa pensione e dell’AVS sarebbero impignorabili.

                                          _________ assevera che nel verbale di pignoramento non si terrebbe conto dell’importo di fr. 1'500.– mensili per gli oneri ipotecari relativi all’abitazione in via __________ a __________.

                                          Il ricorrente contesta il mancato inserimento nel calcolo del minimo vitale della posizione relativa alle spese dell’automobile di fr. 300.– mensili e della posizione relativa alle imposte da lui dovute di fr. 2'000.– mensili.

                                          Il ricorrente evidenzia di essere debitore di un ulteriore onere ipotecario di complessivi fr. 253'000.–, dal quale deriva un ulteriore carico di interessi di ca. fr. 12'000.– annui.

                                6.      In merito alle singole censure del ricorrente va rilevato:

                                          a)       Ex art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF la rendita giusta l’art. 20 della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è impignorabile.

                                          aa)     Le prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili –come nel caso di specie–, sono invece limitatamente pignorabili come le altre rendite dell’art. 93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia, decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate nella misura in cui eccedono il minimo vitale. La rendita pagata al debitore dalla sua cassa pensione è quindi pignorabile ex art. 93 LEF come il salario che sostituisce (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 47 p. 174).

                                          bb)    Nel quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del debitore, sia quelli impignorabili ex art. 92 LEF, che quelli limitatamente pignorabili ex art. 93 LEF (Ammon/Gasser, op. cit., § 23 n. 53 p. 176). L’ulteriore reddito eventualmente conseguito dal debitore, che beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato fino a concorrenza del minimo vitale non coperto da tale rendita. In altre parole, l’impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita non può essere pignorata e non che oltre a tale rendita il debitore debba ancora beneficiare del minimo di esistenza, purché il minimo di esistenza già sia coperto dalla rendita impignorabile (DTF 104 III 40 cons. 1).

                                          cc)     Dalle precedenti considerazioni emerge che l’UEF di Locarno ha operato correttamente, computando nel calcolo degli introiti del debitore, oltre alla rendita versata dalla cassa pensione anche la rendita AVS. L’importo pignorato è pertanto coperto dalla rendita versata dalla cassa pensione, che come si deduce dalla precedenti considerazioni è limitatamente pignorabile ex art. 93 LEF, mentre non vi è pignoramento della rendita AVS, impignorabile ex art. 92 LEF.

                                          b)       Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.).

                                                    Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 66 pag. 178 s.; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari. (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto II.1.2). In casu come si evince pronunciato 15 gennaio 2001 del Segretario assessore di __________ (doc. C) la casa d’abitazione sita in __________ a __________ è stata assegnata in via cautelare pendente causa di divorzio a _________, con l’onere di pagare i relativi interessi ipotecari, quantificati dal Segretario assessore in fr. 1'500.– mensili.

                                                    Oltre al citato pronunciato l’escusso non ha prodotto alcun giustificativo relativo al credito ipotecario attuale gravante la casa d’abitazione di __________. Agli atti si trova unicamente la conferma creditizia trasmessa alla moglie dell’escusso il 22 agosto 1997 della __________ per un importo di CHF 400'000.–, per il quale la mutuataria doveva corrispondere un interesse annuo del 3,75%. Orbene volendo supporre che il tasso di interesse sia rimasto immutato e che la moglie dell’escusso non abbia mai provveduto a versare degli ammortamenti, il 3,75% annuo del capitale mutuato corrisponde a CHF 15'000.–, ossia a rate mensili di CHF 1’250.–.

                                                    Nel caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga calcolato a titolo di interessi ipotecari l'importo di fr. 1’500.– per l’abitazione di __________. Tale importo risulta proporzionato agli effettivi interessi ipotecari che il ricorrente dovrà pagare alla __________, ai contributi di diritto pubblico e alle rimanenti spese di manutenzione dell’abitazione che dovranno essere sopportate dal ricorrente, tra cui le spese di assicurazione dell’immobile.

                                                    Nel calcolo del minimo d’esistenza dell’escusso l’importo di fr. 1'500.– mensili deve essere conteggiato in alternativa e non cumulativamente all’importo di fr. 700.– per spese di locazione: infatti, come rettamente osservato dalla procedente, è di tutta evidenza che se l’escusso può disporre dell’abitazione di __________, pagandone i relativi costi, egli non può anche beneficiare di ulteriori decurtazioni a titolo di non meglio precisati canoni locativi.

                                          c)       E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/ Gasser, op. cit., § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60). In casu il ricorrente è pensionato e non esercita alcuna attività lavorativa: ne consegue dunque che le spese connesse all’uso dell’automobile non possono rientrare nel minimo di esistenza di _________.

                                          d)       Per quanto riguarda la prospettata riduzione di fr. 2000.– mensili per imposte e di fr. 1'000.– circa quali interessi per un debito di conto corrente nei confronti della Banca __________ non attinente all’abitazione di __________ a __________, va evidenziato che perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).

                                                    Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

                                                    E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento dei debiti per imposte e per interessi ipotecari non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso a Confederazione, Cantone e Comune nonché alla __________ del Cantone Ticino quale asserita creditrice ipotecaria garantita da un fondo non adibito ad abitazione dell’escusso.

                                                    Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.

                                7.      a)       Con osservazioni 15 novembre 2001 _________ ha rilevato che dalla p. 10 della sentenza 15 gennaio 2001 della Pretura di Locarno–Città risulta che il ricorrente “percepisce un’entrata mensile netta in veste di presidente del __________ fr. 1'335.–“, importo che dovrebbe essere considerato nel calcolo del suo minimo di esistenza, che raggiungerebbe in tal modo i fr. 10'182.– mensili netti.

                                          b)       Sebbene il divieto della reformatio in peius sancito dall'art. 22 LPR concerne unicamente l'esito finale del gravame e pertanto le singole poste di reddito o di minimo esistenziale possono essere modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente, in concreto dall’estratto del Registro di commercio attinente alla Officine idroelettriche di __________ risulta che _________ è stato radiato quale presidente del consiglio di amministrazione il 23 maggio 2001: ne consegue pertanto che alla data del pignoramento egli non poteva più disporre di un tale reddito.

                                8.      Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di _________ si presenta come segue:

                                          Introiti:                            

                                          Debitore                         fr.       8'847.–

                                          Totale mensile               fr.       8'847.–            fr.     8'847.–

                                          Minimo di esistenza:

                                          Minimo di base             fr.      1’100.–

                                          Alimenti                          fr.       3'000.–

                                          oneri abitazione            fr.      1’500.–

                                          Cassa malati                 fr.          500.–

                                          Totale deduzioni           fr.       6'100.–            fr.     6'100.–

                                          Eccedenza mensile pignorabile                    fr.     2'747–.

                                          E’ pertanto pignorata l’eccedenza mensile di fr. 2'747.–.

                                9.      Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

                                          Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 92, 93 LEF; 22 LPR;

pronuncia:           1.      Il ricorso 31 ottobre 2001 dell’ing. _________, è parzialmente accolto.

                                2.      Di conseguenza è ordinato il pignoramento dell’eccedenza mensile dell’ing. _________ di fr. 2'747.–.

                                3.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                4.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                5.      Intimazione a: - ___________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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