Incarto n. 15.2001.00295
Lugano 28 novembre 2001 FP/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 17 agosto 2001 di
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________ nell’ambito del fallimento
__________
viste le osservazioni
28 agosto 2001 della __________
20 novembre 2001 dell’UF di Lugano
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l'8 aprile 1993 è stato dichiarato dal Pretore del Distretto di Lugano il fallimento di __________;
che il 22 novembre 1993 ha avuto luogo presso l’Ufficio dei fallimenti di Lugano, __________, la Prima assemblea dei creditori, in occasione della quale è stata designata la __________, __________, quale Amministrazione fallimentare speciale;
che fra gli attivi del fallimento figura la part. __________ RFP di __________;
che la graduatoria e l’elenco oneri dell’immobile in oggetto sono stati depositati il 5 luglio 1996 e il 27 marzo 1998;
che a seguito di cessione del credito __________ è divenuta creditrice ipotecaria nel fallimento __________;
che con decisione 31 agosto 1999 questa Camera dichiarava decaduta la __________ quale Amministrazione fallimentare speciale nella liquidazione fallimentare riferita a __________, __________;
che competente per liquidare in via sommaria siffatto fallimento veniva dichiarato l’Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano (di seguito: UF Lugano);
che con ricorso per ritardata/denegata giustizia 17 agosto 2001 __________ si aggrava contro la mancata realizzazione, da parte dell’UF di Lugano, della part. __________ di __________;
che nelle proprie osservazioni l’UF di Lugano giustifica il ritardo nella realizzazione dell’immobile in oggetto con il fatto che, essendo pendente presso questa Camera un’istanza di tassazione della nota di onorario della precedente amministrazione fallimentare, l’Ufficio non sarebbe in grado di quantificare i costi di amministrazione dello stabile, non disponendo della necessaria documentazione;
che in particolare l’UF di Lugano lamenta la mancanza del protocollo del fallimento dal quale desumere i costi delle singole operazioni a carico di ogni singolo immobile;
che delle osservazioni della __________ si dirà, se del caso, in seguito;
che per l’art. 8 RUF gli ufficiali dei fallimenti e di
conseguenza anche gli amministratori speciali, devono tenere un protocollo per ogni fallimento anche se sospeso per mancanza di attivo, nonché per ogni richiesta di fallimento proveniente da altro ufficio;
che il protocollo verrà iniziato appena ricevuto il decreto di fallimento o la richiesta e dovrà essere tenuto costantemente a giorno, iscrivendovi immediatamente e per ordine cronologico tutte le operazioni come pure i fatti che possano avere influenza sulla procedura di fallimento;
che le iscrizioni devono indicare soltanto il contenuto essenziale di ogni singola operazione o fatto, nella misura necessaria per l’intelligenza del protocollo o per la prova (cfr. art. 9, prima proposizione RUF);
che nel caso di specie è stato accertato che l’amministrazione fallimentare speciale __________ ha omesso la tenuta del protocollo;
che l’allestimento delle condizioni d’incanto ex art. 45 ss. RFF della part __________ di __________ dovrà di conseguenza avvenire unicamente sulla base della documentazione in possesso dell’UF di Lugano;
che malgrado il ritardo nella realizzazione dell’immobile in questione sia dovuto, almeno in parte, a fattori non imputabili all’UF di Lugano, s’impone tuttavia, avuto riguardo al lungo tempo trascorso dall’apertura del fallimento, la tenuta dell’incanto della part. __________ di __________ in tempi brevi;
che il ricorso è deve quindi essere accolto;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in
cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo
periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.
2a).
Richiamati gli art. 17 LEF; 45 ss RFF, 8 e 9 RUF
pronuncia:
1. Il ricorso 17 agosto 2001 __________ __________, __________, è accolto.
2. Di conseguenza, è fatto ordine all’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano, __________, di pubblicare l’avviso d’incanto della part__________ di __________ entro 30 giorni dalla crescita in giudicato di questa decisione.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria