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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2001 15.2001.276

November 22, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·649 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00276

Lugano 22 novembre 2001 /FP/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 settembre 2001 di

__________  

  contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di

__________ patr. dall’avv. __________

da

                                         __________

                                         patr dall’avv. __________

procedura concernente anche

                                         __________ (__________)

                                         patr dall’avv. __________                                   

viste le osservazioni

-         2 ottobre 2001 di __________

-         8 ottobre 2001 di __________

-         12 ottobre 2001 della __________

-         15 ottobre 2001 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che la ditta __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;

                                         che in data 5 luglio  2000 l’UE di Lugano pignorava nell’ esecuzione n. __________ un motoscafo __________ intestato a __________ ma che il debitore asseriva essere di proprietà di __________;

                                         che di conseguenza l'UE di Lugano assegnava alla creditrice il termine per contestare le rivendicazioni di proprietà;

                                         che con petizione 31 luglio 2001 la creditrice inoltrava presso la Pretura di Lugano l’azione di contestazione della rivendicazione nei confronti di __________;

                                        che con ricorso 23 settembre 2001 __________ si aggrava contro il pignoramento del natante in oggetto postulandone l’annullamento;

                                        che delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura e dell'UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito;

                                         che secondo giurisprudenza e dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto attuale;

                                         che vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici ( cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122);

                                         che nel caso di specie il ricorrente si aggrava contro il pignoramento del natante oggetto di rivendicazione effettuata da terzi;

                                         che su tale bene il ricorrente non asserisce di vantare diritto alcuno;

                                         che egli non è neppure parte nella procedura esecutiva n. __________ promossa dalla ditta __________ nei confronti di __________;

                                         che di conseguenza, non essendo toccato nei suoi interessi specifici, __________ difetta della legittimazione a presentare ricorso ex art. 17 LEF;

                                         che il gravame si rivela quindi irricevibile;

                                         che si rileva inoltre, a titolo abbondanziale, che con sentenza 24 ottobre 2001 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto la petizione 31 luglio 2001 della ditta __________ tendente a contestare la rivendicazione di proprietà del natante formulata da __________;

                                         che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.

                                         62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati gli art. 17 LEF e 7 LPR

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 23 settembre 2001 di __________, è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:   

-__________

                                         Comunicazione all'UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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