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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.03.2001 15.2001.27

March 6, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,866 words·~9 min·8

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00027

Lugano 6 marzo 2001 /LG/fc/

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 febbraio 2001 di

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, e meglio contro l'avviso di pignoramento del 30 gennaio 2001 nell'ambito della procedura esecutiva dipendente da precetto esecutivo n. __________ fattogli spiccare da

__________  

richiamata l'ordinanza vice-presidenziale 5 febbraio 2001 con cui al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo,

vista la decisione 9 febbraio 2001 dell'UEF di Locarno,

esaminati gli atti e i documenti,

rittenuto

in fatto:

                                  A.   Con precetto esecutivo n. 533'126 dell'UEF di Locarno la ditta __________, chiede a __________, il pagamento di CHF 1'021.90 oltre interessi al 7% dal 21 gennaio 2000 per merce consegnata. Il PE è stato notificato al debitore il 3 gennaio 2001. Contro questo precetto il debitore non ha sollevato opposizione.

                                  B.   Su istanza del creditore procedente, l'UEF di Locarno ha inviato il 30 gennaio 2001 un avviso di pignoramento, previsto per il 14 febbraio 2001.

                                  C.   Con ricorso 5 febbraio 2001, direttamente presentato a questa Camera, l'escusso prova con certificati medici di essere affetto dal morbo di Alzheimer e postula la sospensione della procedura esecutiva ex art. 61 LEF, con protesta di tasse e indennità.

                                  D.   Con ordinanza del vice-presidente di questa Camera al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo; al contempo il ricorso è stato trasmesso all'UEF di Locarno per il disbrigo delle formalità di sua competenza.

                                  E.   Con decisione 9 febbraio 2001 l'UEF di Locarno ha riveduto il proprio provvedimento, annullando l'avviso di pignoramento del 20 gennaio 2001, concedendo all'escusso una sospensione ex art. 61 LEF di due mesi e stralciando il ricorso.

considerando

in diritto:

                                   1.   Se il ricorso è correttamente presentato all'organo di esecuzione forzata, quest'ultimo trasmette una copia per conoscenza all'Autorità di vigilanza (art. 9 cpv. 1 LPR). Se il ricorrente inoltra erroneamente il ricorso direttamente all'Autorità di vigilanza, questa lo trasmette all'organo di esecuzione forzata perché esplichi l'istruttoria preliminare. Compiuta l'istruttoria preliminare, l'Ufficio deve presentare nello stesso termine di ricorso le proprie osservazioni ed inviare l'incarto all'Autorità di vigilanza (art. 9 cpv. 5 LPR); nello stesso termine l'Ufficio può tuttavia decidere di rivedere il proprio provvedimento ed emanare una seconda decisione, che modifica o annulla la precedente, inviando copia della stessa alle parti e all'Autorità di vigilanza (art. 11 cpv. 2 LPR).

                               1.1.   In virtù dell'art. 24b cpv. 1 LPR l'unica autorità cantonale legittimata a stralciare una procedura ricorsuale è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'Appello (DTF 126 III 86 cons. 3; CEF vig. 3 novembre 2000 in re T. c. U. e S. e 10 novembre 2000 in re S. C. T. e C. S. c. A. G. cons. 1; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 1a ad art. 24b, pag. 265s.).

                               1.2.   Ritenuto che di principio gli organi di esecuzione forzata dovrebbero comunicare a questa Camera l'entrata di ogni ricorso contro un loro provvedimento, la prassi diffusa in tutti gli Uffici del Cantone di "stralciare" i ricorsi accolti con l'emanazione di una seconda decisione si rivelerebbe contraria alle disposizioni della LPR.

                                         Tale modo di procedere, seppure non abbia mai dato adito a contestazioni particolari, si rileva inoltre insoddisfacente nel caso in cui l'Ufficio decida di modificare la prima decisione con l'emanazione di una seconda, ma che questa Camera o una parte in causa non concordi con nessuna delle due decisioni.

                               1.3.   Di conseguenza, l'indicazione da parte degli organi di esecuzione forzata dello stralcio del ricorso contro la decisione avversata, non può avere effetto alcuno sulla procedura di ricorso. Se il ricorso viene correttamente presentato agli organi di esecuzione forzata e unicamente nel caso in cui contro la nuova decisione non venga interposto ricorso, per motivi di economicità procedurale e di consolidata prassi di questa Camera, se quest'ultima non ha particolari osservazioni contro la decisione contestata e la decisione riconsiderata, essa classa il ricorso ad acta senza aprire un incarto formale e senza prolare una decisione. Se al contrario il ricorso contro la prima decisione è stato presentato direttamente a questa Camera o se anche contro il secondo provvedimento è stato interposto ricorso, essa apre un incarto formale ed emana una sentenza di stralcio o - se del caso - una sentenza di merito sul ricorso contro la prima decisione e eventualmente anche sul ricorso contro la seconda decisione (CEF vig. 10 novembre 2000 in re S. C. T. e C. S. c. A. G. cons. 1).

                               1.4.   Nel caso in esame, il ricorso 5 febbraio 2001 è stato presentato direttamente a questa Camera, che ha aperto l'inc. n. 15.2001.27 e ha concesso l'effetto sospensivo: ne consegue che è necessaria una decisione formale da parte di questa Camera quo al ricorso. Ritenuto inoltre che i motivi di sospensione invocati dal ricorrente non appaiano a prima vista sufficienti per ordinare la sospensione della procedura esecutiva, la pronuncia di questa Camera avviene dopo analisi completa delle circostanze di fatto e di diritto.

                                   2.   In virtù dell'art. 56 LEF, fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi nei periodi preclusi (tra le 20 e le 7, di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi), durante le ferie (sette giorni prima e dopo la Pasqua e il Natale, e dal 15 luglio al 31 luglio) e contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57-62 LEF).

                                         Per atti esecutivi ai sensi dell'art. 56 LEF si intendono unicamente quelle operazione di un organo di esecuzione forzata, che tendono all'inizio o alla continuazione di una procedura esecutiva entro un determinato termine, nell'ottica di permettere al creditore di soddisfarsi sul patrimonio dell'escusso; nonostante per parte della dottrina tale disposizione sembri proteggere unicamente il debitore (Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, n. 25 e 36 ad art. 56; Hugo Wyssen, Geschlossene Zeiten, Betreibungsferien, Betreibungsferien und Rechtsstillstand, Tesi, Basilea 1995, pag. 69 s.), per un'altra parte la disposizione si riferisce a tutti gli atti esecutivi che contemplano un termine, che deve essere rispettato dal debitore, dal creditore o da terzi interessati (Pierre-Robert Gilliéron,  Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 27 s. ad art. 56 con esempi; Jäger/Walder/Kull/Kottmann, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 6 ad art. 56 con esempi). Dal momento che l'art. 56 LEF si riferisce genericamente ad "atti esecutivi" questa Camera è dell'opinione che tale disposizione possa essere invocata da tutte le parti coinvolte in una procedura esecutiva, poiché in sostanza ogni atto esecutivo può in un modo o nell'altro causare una modifica della situazione dell'escusso.

                               2.1.   Nonostante il tenore dell'art. 56 LEF, tale disposizione non sancisce il divieto per gli organi di esecuzione forzata di compiere atti esecutivi durante i periodi preclusi; in effetti tale norma tende unicamente a proteggere l'escusso da atti d'autorità in momenti della sua vita particolarmente degni di protezione, e ad evitargli di doversi difendere in tempi più gravosi di altri (Bauer, op. cit., n. 7 ad art. 63). Atti compiuti durante questi periodi non sono nulli, ma possono essere annullati con ricorso ex art. 17 LEF (DTF 121 III 92; Thomas Bauer, op. cit., n. 56 ad art. 56). Nonostante dottrina (fra tutti: Thomas Bauer, op. cit., n. 51 ad art. 56 con riferimenti) e Tribunale federale (in particolare DTF 121 III 284, secondo il quale tali atti non sono né nulli né annullabili; in precedenza, in DTF 121 III 88 cons. 6.aa, il Tribunale federale ha tuttavia optato per l'annullabilità) non sembrino concordare pienamente sulle conseguenze di un atto esecutivo compiuto in uno dei casi previsti dall'art. 56 LEF, la soluzione pratica generalmente accettata consiste nel riconoscere che tali atti esplicano effetti solo a partire dal giorno successivo al periodo escluso (Bauer, op. cit., n. 51 ad art. 56; Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 63).

                               2.2.   Nel caso in esame occorre pertanto riconoscere che l'avviso di pignoramento è un atto esecutivo ai sensi dell'art. 56 LEF e che il motivo invocato (grave malattia ex art. 61 LEF) potrebbe costituire motivo di sospensione per un tempo determinato (cfr. i combinati art. 56 cifra 3 e 61 LEF).

                                   3.   In virtù dell'art. 61 LEF il debitore afflitto da malattia grave può chiedere all'Ufficiale di accordargli una sospensione delle procedure esecutive avviate nei suoi confronti per un periodo di tempo determinato. Pur non esistendo una definizione precisa del grado di gravità di una malattia che giustifichi una sospensione, occorre rilevare che la comprovata malattia (o un incidente) deve impedire all'escusso di potersi nominare un rappresentante; nonostante questo principio, la sospensione deve essere concessa unicamente se la nomina di un rappresentante è necessaria alla tutela dei diritti dell'escusso (DTF 58 III 20; Gilliéron, op. cit., n. 8 e 11 ad art. 61; Bauer, op. cit., n. 4 e 7 ad art. 61).

                               3.1.   Nel caso in esame occorre rilevare che l'escusso ha presentato tempestivo ricorso contro l'avviso di pignoramento 30 gennaio 2001, avvalendosi di un legale. Di conseguenza, essendo egli già munito di un rappresentante, non si giustifica la concessione di una sospensione di due mesi ex art. 61 LEF. Se nel futuro l'attuale rappresentante dovesse comunicare all'UEF di Locarno di non più rappresentare l'escusso, l'UEF valuterà l'opportunità di notificare i futuri atti alla competente autorità tutoria ex art. 68c cpv. 1 LEF, ritenuto che la malattia di cui è affetto l'escusso non consente di presumere la capacità totale di discernimento del paziente.

                               3.2.   Di conseguenza il ricorso 5 febbraio 2001 di __________ è respinto. La decisione 9 febbraio 2001 è dunque caduca e non esplica alcun effetto per quanto riguarda la sospensione delle procedure esecutive promosse nei confronti del ricorrente. Tuttavia dal momento che con tale decisione l'Ufficio ha pure annullato l'avviso di pignoramento, occorrerà che esso ne invii un secondo all'attuale rappresentante dell'escusso.

                                   4.   Sulle tasse occorre rilevare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, pag. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art.

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 5 febbraio 2001 __________, è respinto.

                                   2.   La decisione 9 febbraio 2001 dell'UEF di Locarno è annullata; l'Ufficio si determinerà come al cons. 3.2 di questa sentenza.

                                   3.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione all'UEF di Locarno

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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