Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.10.2001 15.2001.267

October 15, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·604 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00267

Lugano 15 ottobre 2001 LG/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul reclamo (recte: ricorso) 1° ottobre 2001 di

__________,  rappr. dall'avv. __________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano, nell'ambito della rogatoria di vendita inoltrata dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nel fallimento di

__________  

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che il 6 settembre 2001 l'UF di Lugano ha inviato alla __________ copia dell'avviso di incanto dei beni siti nel suo circondario da realizzare su incarico rogatoriale dell'UEF di Mendrisio;

                                         che il 7 settembre 2001 l'UF di Lugano ha pubblicato sul FUCT __________ s. l'avviso di incanto di 3 fondi siti a __________ e 1 a __________ intestati ad __________, indicando il valore di stima peritale totale dei 3 fondi di __________ in CHF 1'015'551.– e quello del fondo di __________ in CHF 130'000.–;

                                         che il 10 settembre 2001 la __________ ha chiesto all'UF di Lugano copia della perizia, poiché riteneva insufficiente il valore di stima indicato sull'avviso d'incanto;

                                         che il 17 settembre 2001 l'UF di Lugano ha inviato alla __________ copia della perizia;

                                         che con reclamo (recte: ricorso) 1° ottobre 2001 __________ contesta il valore di stima peritale dei 3 fondi siti nel Comune di __________ chiedendo che questa Camera porti tale stima ad almeno CHF 1'900'000.–;

                                         che l'UF di __________ nelle sue osservazioni ritiene che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile per intempestività;

                                         che il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo; il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad art. 17; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.);

                                         che l'atto impugnato risulta essere l'avviso d'incanto 7 settembre 2001 dell'UF di Lugano, pubblicato sul FUCT il medesimo giorno, e che pertanto il termine di ricorso scadeva lunedì 17 settembre 2001;

                                         che la __________ ha dimostrato con il proprio scritto 10 settembre 2001 di aver preso conoscenza del valore di stima dei 3 fondi in questione e che pertanto – volendo considerare questa seconda data determinante ai fini del giudizio – il termine di ricorso di 10 giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF scadeva giovedì 20 settembre 2001;

                                         che di conseguenza occorre costatare l'irricevibilità del ricorso 1° ottobre 2001 della __________ per tardività;

                                         che sulle spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 2 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a LEF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è dichiarato irricevibile per tardività.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

15.2001.267 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.10.2001 15.2001.267 — Swissrulings