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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.10.2001 15.2001.255

October 5, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·936 words·~5 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00255

Lugano 5 ottobre 2001/FP/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla segnalazione/denuncia 29 agosto 2001 di

__________,  rappr. __________

  contro  

__________ nell’esecuzione n. __________ promossa dal segnalante nei confronti di

__________  

viste le risultanze dell’ispezione effettuata il 13 settembre 2001 presso l’UEF di __________

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con atto 29 agosto 2001 il __________ ha censurato il modus operandi dell'UEF di __________ nell’ambito della procedura esecutiva n.__________, promossa dal segnalante nei confronti di __________ , per il fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe procrastinato per un anno e sei mesi il pignoramento e ciò malgrado le ripetute sollecitazioni verbali e scritte dell’escutente;

che il 13 settembre 2001 è stata compiuta un’indagine conoscitiva presso l’UEF di __________;

che in tale occasione veniva esaminato l’incarto esecutivo in oggetto, nonché altri incarti esecutivi  aventi quale creditore il __________;

                                         che l'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF);

                                         che il procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86);

                                         che la segnalazione/denuncia deve essere formulata in forma scritta e firmata dal denunciante o dal suo rappresentante (in questo caso va unita la procura, in conformità dell'art. 7 cpv. 2 LPR). Il denunciante non assume qualità di parte nella procedura disciplinare (art. 11 cpv. 4 LALEF);

                                         che la segnalazione/denuncia anonima, tanto verbale che scritta ma priva di firma, non sarà presa in considerazione: in siffatta evenienza non vi sarà pertanto alcun atto istruttorio e nemmeno sarà aperto un incarto;

                                         che lo stesso vale per segnalazioni del tutto generiche, oppure d'acchito inconsistenti o espressione di spirito querulomane (Cometta, op. cit., n. 2.5.c-d ad art. 3, p. 87): in tal caso non occorre in linea di principio aprire un incarto per ogni segnalazione, bastando la trattazione in via di corrispondenza o anche semplicemente per telefono (cfr. mutatis mutandis Rapporto delle Commissioni della gestione sulla loro attività nel 1997/98, dell'8 e 26 maggio 1998, in: FF 1999, p. 2199, n. 53);

che nel caso di specie il segnalante ha censurato il modus operandi dell'UEF di __________ nell’ambito della procedura esecutiva n.__________, promossa dal segnalante nei confronti di __________ , per il fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe procrastinato per un anno e sei mesi il pignoramento e ciò malgrado le ripetute sollecitazioni verbali e scritte dell’escutente;

che dall’indagine conoscitiva esperita presso l’UEF di __________ 13 settembre 2001 è emerso che la domanda di proseguimento dell’esecuzione n.__________ risale al 22 dicembre 1999, mentre il pignoramento è stato eseguito solo l’8 giugno 2001;

che inoltre, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 114 LEF l’atto di pignoramento non è stato ancora allestito e notificato al debitore;

che s’impone quindi la notifica in tempi brevi dell’atto esecutivo in oggetto al __________;

che contro l’atto di pignoramento resta aperta, se del caso, la via del ricorso ex art. 17 LEF;

                                          che nel corso dell’istruttoria sono tuttavia emerse diverse aritmie

                                          procedurali imputabili al funzionario dell’UEF di __________;

                                          che in particolare, nel corso dell’ispezione 13 settembre 2001

                                          presso l’UEF di __________ sono emersi elementi tali da

                                          giustificare l’apertura di un procedimento disciplinare ex art. 14

                                          cpv. 2 LEF nei confronti di __________;

                                         che al segnalante __________, ancorché difetti la qualità di parte nella procedura disciplinare, viene comunicata copia di questa sentenza per conoscenza;

                                         che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.

                                         62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF e 11 LALEF

PRONUNCIA

1.La segnalazione/denuncia 29 agosto 2001 del __________, è evasa nel senso dei considerandi.

2.All’UEF di __________ è fissato un termine di 5 giorni, dal ricevimento di questa decisione, per intimare al Comune di __________ l’atto di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa a carico di __________

3.E’ ordinata l’apertura di un procedimento disciplinare ex art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti di __________, funzionario dell’UEF di __________.  

4.Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

5.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

                                         Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   6.   Comunicazione:            __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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