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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.03.2002 15.2001.250

March 7, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·560 words·~3 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00250

Lugano 7 marzo 2002 FP/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente Rusca e Giani

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 1° luglio 2001 di

____________________, già __________ (patrocinati dall'avv. __________)  

  contro  

__________ nell’ambito delle diverse esecuzioni promosse nei confronti di

__________  

viste le osservazioni 8 febbraio 2002 dell’UEF di __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti;

                                         che in data 21 agosto 2000 l’UEF di __________ pignorava i diritti spettanti al debitore nell’eredità della defunta __________ nata __________, madre dell’escusso e del defunto dott__________;

                                         che in data 22 settembre 2000 veniva inviato a __________ e aI suoi figli, nella loro qualità di eredi del defunto dott. __________ , l’avviso di pignoramento ex art. 104 LEF;

                                         che con ricorso 1° luglio 2001 i citati eredi si aggravano contro tale pignoramento postulando il pignoramento anche della quota spettante all’escusso nella successione paterna;

                                         che i ricorrenti postulano inoltre il pignoramento dell’importo di fr. 33'750.— ricevuto dall’escusso a titolo di acconto ereditario in data 25 maggio 2001;

                                         che nella misura in cui i ricorrenti si aggravano contro il pignoramento della quota ereditaria dell’escusso, il gravame proposto il 1°luglio 2001 si rivela manifestamente tardivo, essendo essi a conoscenza di tale pignoramento sin dal 22 settembre 2000;

                                         che per quanto attiene l'importo di fr. 33'750.-- che sarebbe stato percepito più tardi dall'escusso, l’UEF di __________ dovrà, se del caso, effettuare a salvaguardia dei diritti dei creditori un pignoramento complementare giusta l’art. 145 LEF;

                                         che i diritti acquisiti con il pignoramento della quota ereditaria relativa alla successione materna dell’escusso non sono tuttavia pregiudicati dal pignoramento complementare (cfr. art. 145 cpv. 2 LEF;

                                         che di conseguenza, si giustifica la retrocessione degli atti all’UEF di __________ affinché proceda, nel caso in cui siano adempiuti i presupposti di cui all’art. 145 cpv. 1 LEF ed esperite le verifiche del caso, al pignoramento complementare dell’importo di fr. 33'750.-- di spettanza - secondo i ricorrenti dell’escusso;

                                         che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.

                                         62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati gli art. 17 LEF e 7 LPR

pronuncia:              1.   Il ricorso è evaso nel senso dei considerandi.

                                   2.   Gli atti sono retrocessi all’UEF di __________, affinché abbia a determinarsi come ai considerandi di questa sentenza.

3.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione a:

                                          - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente:                                                                     Il segretario:

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