Incarto n. 15.2001.00245
Lugano 16 ottobre 2001 EC/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 luglio 2001 di
__________ __________ patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano quale tenitore del registro dei patti di riserva di proprietà, e meglio contro le decisioni 15 giugno 2001 (iscrizioni n. __________ __________) di iscrivere le riserve di proprietà a favore di
__________ patr. dall’avv. __________
quale alienante;
viste le osservazioni:
24 luglio 2001 di __________
6 agosto 2001 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con due contratti denominati “Contratto di compravendita/ finanziamento di un autopostale" del 28 febbraio 1997 __________ __________ (in seguito: __________ ha venduto a __________ un autopostale __________, del __________ n. di telaio __________ n. di motore __________ e un autopostale __________, del __________ n. di telaio __________ __________ n. di motore __________, per l’importo di fr. 351'303.30 cadauno. Il pagamento del prezzo della compra-vendita era previsto in rate mensili di fr. 3'400.-- per dodici anni a decorrere dal mese di gennaio 1997.
Al punto 7 dei contratti risulta quanto segue:
-“Il veicolo rimane di proprietà delle __________ fino all’intero pagamento del prezzo di acquisto. L’assuntore postale autorizza le __________ a fare iscrivere in qualsiasi momento la riserva di proprietà nel relativo registro.
Fintanto che la riserva di proprietà sussiste, l’assuntore postale non può vendere l’oggetto del contratto, farne donazione, noleggiarlo, costituirlo in pegno, trasferirlo permanentemente lontano dalla Svizzera o impiegarlo in qualsiasi altro modo che possa nuocere alle __________.
__________ deve avvisare immediatamente le __________ nel caso in cui venga aperta contro di lui una procedura fallimentare.
__________ si impegna, dopo l’intero pagamento del prezzo di acquisto, a non vendere il veicolo e a non cederlo a terzi senza il consenso della direzione del servizio degli autopostali.
In ogni caso, le __________ hanno diritto ad una parte del ricavo della vendita.”
Con contratto del 29 dicembre 1998 La __________ ha venduto a __________ un __________ per l’importo di fr. 379'728.--. Anche in questo caso il pagamento era previsto in rate mensili e il punto 7 del contratto prevedeva una riserva di proprietà a favore della __________ nei termini indicati in precedenza.
Dalla documentazione agli atti risulta che tutti e tre i contratti sono stati sottoscritti unicamente dalla __________ e non da __________
B. Malgrado non vi sia contratto di compravendita, dalla documentazione in possesso dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, risulta che nel corso del 2000 sia stato fornito alla __________ un altro autopostale e segnatamente un autopostale __________ del __________ al prezzo di fr. 436'459.95.
C. A richiesta della __________, il 15 giugno 2001 l’UE di Lugano ha iscritto nel relativo registro le riserve di proprietà a favore della venditrice e gravanti i quattro autoveicoli postali in discussione.
D. Con scritto 5 luglio 2001 i ricorrenti, che avrebbero avuto conoscenza solo il giorno precedente delle avvenute iscrizioni delle riserve di proprietà, hanno contestato presso l’UE di Lugano la validità di dette iscrizioni, ritenuto in sostanza che le parti non avrebbero mai pattuito una riserva di proprietà su questi autopostali loro venduti dalla __________.
E. Il 6 luglio 2001 l’UE di Lugano ha comunicato ai ricorrenti che solo con il consenso della __________ avrebbe potuto procedere alla cancellazione delle iscrizioni nel registro dei patti di riserva della proprietà.
F. Con tempestivo ricorso 9 luglio 2001 __________ e __________ hanno postulato la declaratoria di nullità delle iscrizioni delle riserve di proprietà, atteso che:
- “l’iscrizione è avvenuta ad opera della __________, ad anni dalla consegna dei veicoli, senza che il ricorrente ne sapesse nulla, dopo che venne contestato aspramente che fosse stata pattuita una riserva di proprietà, senza che mai venne sottoscritta tale riserva e, anzi, dopo che __________ chiese a più riprese la sottoscrizione dei contratti di vendita, senza mai ottenerla, per deciso rifiuto”;
- “da sempre, il diritto di proprietà sui veicoli oggetto di ricorso è, per mancato accordo e nel rispetto dei diritti civilistici, di pertinenza del qui ricorrente; la riserva di proprietà è stata invece ammessa e riconosciuta per altri veicoli”;
- “non vi è alcun accordo orale o tacito, né alcuna sottoscrizione contrattuale, per cui alienate e acquirente prevedono che, in deroga alle regole ordinarie della tradizione, l’acquirente non diverrà proprietario al momento del trasferimento del possesso, ma solo quando egli avrà fornito l’insieme della controprestazione prevista dal contratto d’alienazione”;
- “il patto di riserva di proprietà non è comunque valido allorché il compratore non appone la propria firma perlomeno sulla clausola di riserva di proprietà, scritta”;
- “la data dei contratti non firmati è comunque susseguente al trapasso dei veicoli, ciò che rende ulteriormente problematica l’ammissione dei presupposti per l’iscrizione”;
- “il contratto di assuntorato, in termini generali e senza specifico riferimento ai singoli contratti, riporta al paragrafo 3.1.: l’assuntore postale è proprietario e detentore del veicolo e provvede a dotarlo di un numero di identificazione cantonale e assicurarlo”;
- “dal documento C9, peraltro non firmato, non emerge assolutamente nulla che possa permettere l’iscrizione della riserva: il paragrafo 2401 si limita ad asserire che il veicolo può essere gravato da riserva, come qualsiasi bene mobile”.
G. Con osservazioni 24 luglio 2001 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame, evidenziando che da svariati decenni __________ è assuntore postale per la __________ e che nell’ambito di tale collaborazione __________ gli avrebbe fornito decine di automezzi. In tutti i contratti di compravendita, “usualmente sottoscritti”, le parti avrebbero pattuito una riserva di proprietà a favore della __________.
I quattro autoveicoli oggetto del contenzioso sono stati forniti per ultimi, ossia già nella fase in cui __________ era incappato in una situazione finanziaria alquanto critica, che lo aveva indotto il 7 gennaio 1999, a costituire una società anonima, quale estremo tentativo di salvezza, senza comunque alcun successo.
Contrariamente a quanto era avvenuto in passato, i contratti di compravendita prodotti sub doc. 3, 5e6e quello relativo alla fattura prodotta sub doc. 4 non vennero mai sottoscritti da __________.
L’osservante ha rilevato che il 14 luglio 1999 __________ ha sottoscritto il contratto per assuntori postali (doc. 1), il cui paragrafo 8.1. prevede che salvo accordi contrari, le prescrizioni della __________ contenute nel regolamento “C9 (solo la parte concernente il personale, fino alla sua validità)”, sono parti integranti. Il regolamento C9 (doc. 2) prevede poi espressamente che i veicoli venduti dalla __________ all’assuntore postale possono essere gravati da una riserva di proprietà a favore della __________. Sottoscrivendo il contratto di cui al doc. 1 __________ avrebbe aderito anche a tutte le disposizioni dallo stesso espressamente richiamate quali sue parti integranti. In concreto sarebbero quindi adempiuti i requisiti dell’art. 4 cpv. 4 Regolamento concernente l’iscrizione dei patti di riserva della proprietà.
L’osservante ha chiesto lo stralcio dagli atti di causa dei doc. A, B, C, D e E, rilevando che “gli scritti su cui poggia -integralmente- la tesi di controparte vennero redatti dal collega __________ e dal sottoscritto nell’intento di cercare una soluzione transattiva alla vertenza: la loro produzione in questo contenzioso viola pertanto, palesemente, l’art. 19 cpv. 2 del Codice professionale dell’Ordine degli avvocati”.
H. Delle osservazioni 6 agosto 2001 dell’UE di Lugano, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. In virtù dell’art. 715 cpv. 1 CC, affinché la riserva di proprietà su una cosa mobile consegnata all’acquirente sia valida, occorre che essa sia iscritta nel registro dei patti di riserva di proprietà tenuto dall’ufficiale delle esecuzioni nel luogo di domicilio dell’acquirente (Paul-Henri Steinauer, Le droits réels, vol. II, Berna 1994, n. 2038a). Fondandosi su questa norma e sulla facoltà concessagli dall’art. 15 cpv. 2 LEF, il Tribunale federale ha adottato il Regolamento del 19 dicembre 1910 concernente l’iscrizione dei patti di riserva della proprietà (RIPP, RS 211.413.1, entrato in vigore il 1° gennaio 1912; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, Losanna 1999, n. 23 ad art. 15).
2. In virtù dell’art. 21 cpv. 1 RIPP la sorveglianza sugli ufficiali d’esecuzione nelle loro mansioni di tenitori dei registri dei patti di riserva di proprietà è affidata all’autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti; eventuali contestazioni contro l’operato degli Ufficiali vanno dunque presentate nella forma del ricorso ex art. 17 LEF.
3.
a) Le iscrizioni nel registro per i patti di riserva della proprietà non richiedono per la loro validità che siano portate a conoscenza dell’acquirente, a differenza di quanto capita per la cancellazione (art. 14 cpv. 1 RIPP; cfr. DTF 57 III 63): il dies a quo per il computo del termine di dieci giorni per presentare il ricorso ex art. 17 LEF (cfr. art. 21 RIPP) contro un’iscrizione si determina nel momento in cui l’acquirente ha avuto notizia dell’iscrizione controversa (cfr. Bruno Haberthür, Die Verordnungen des Bundesgerichts zum Eigentumsvorbehaltsregister, in BlSchK 1964 p. 9).
b) Dalla documentazione agli atti risulta che __________ e __________ hanno avuto conoscenza delle iscrizioni nel registro dei patti di riserva non prima del 4 luglio 2001: ne consegue la tempestività del ricorso 9 luglio 2001 contro le iscrizioni 15 giugno 2001 delle riserve di proprietà relative ai due autopostali __________, all’autopostale __________ e all’autopostale __________
4. La __________ ha chiesto lo stralcio dagli atti di causa degli scritti di cui ai doc. A, B, C, D e E prodotti da controparte e redatti dai rispettivi patrocinatori nell’intento di cercare una soluzione transattiva alla vertenza, ritenuto che la loro produzione violerebbe l’art. 19 cpv. 2 del Codice professionale dell’Ordine degli avvocati.
Non compete alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale Autorità di vigilanza nell’ambito dell’esecuzione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, accertare se in concreto vi sia stata da parte del legale dei ricorrenti una violazione delle norme deontologiche relative all’esercizio della professione di avvocato, riguardando tale competenza, gli organi espressamente previsti dalle normative regolanti l’attività di avvocato. Ne consegue che i documenti da A a E prodotti dai ricorrenti devono essere mantenuti nell’incarto, non avendo richiesto l’avv. __________ la loro estromissione.
5. Secondo l’art. 6 cpv. 1 RIPP l’Ufficiale d’esecuzione non è tenuto a verificare l’esattezza delle indicazioni fornite dalle parti (Steinauer, op. cit., n. 2038b), ma deve limitarsi a costatare la propria competenza (art. 2 RIPP; Steinauer, op. cit., n. 2038c) e la presenza degli annessi all’istanza di iscrizione (art. 4 cpv. 3 e 7 RIPP). In particolare l’Ufficiale non può operare un’iscrizione unilaterale nel registro dei patti di riserva di proprietà (art. 4 cpv. 4 RIPP): egli infatti potrà iscrivere nel registro la riserva di proprietà unicamente se annesso all’istanza vi sarà un documento che dimostri l’accordo dell’altra parte su tutti i punti che debbono formare l’oggetto dell’iscrizione; il suo controllo tuttavia non si estende sulla validità del contratto (Steinauer, op. cit., n. 2038b).
6. Nella fattispecie i due contratti di Compravendita/finanziamento di un autopostale del 28 febbraio 1997 relativi agli autopostali __________ e il contratto del 29 dicembre 1998 relativo all’autopostale __________ non sono stati sottoscritti dall’acquirente __________ ma unicamente dalla __________. Per questo motivo questi contratti non possono vincolare la parte che non li ha sottoscritti: la pretesa riserva di proprietà della __________ sugli autoveicoli in discussione non può quindi fondarsi su di essi.
7.
a) Per confermata prassi e giurisprudenza la riserva di proprietà deve essere pattuita prima del trapasso del possesso all’acquirente del bene compravenduto (Ivo Schwander, Basler Kommentar zum ZGB, Basilea 1998, n. 5 ad art. 71527, con rif.). La riserva di proprietà può comunque essere concordata e iscritta nel registro dei patti di riserva anche in seguito: in siffatta ipotesi il diritto di proprietà ritorna al venditore con l’iscrizione nel registro anche senza che vi sia trasferimento del possesso a quest’ultimo, riservati i diritti di terzi acquisiti nel frattempo (Schwander, op. cit., n. 5 e 6 ad art. 71527, con rif).
b) Il 14 luglio 1999 __________ ha sottoscritto il contratto per __________ (doc. 1), il cui paragrafo 8.1. prevede che salvo accordi contrari, “le seguenti prescrizioni e disposizioni interne della __________ sono parti integranti del presente contratto: C9 (solo la parte concernente il personale, fino alla sua validità)”. Il regolamento C9 relativo al “Rapporto contrattuale degli __________ e rapporto di servizio dei conducenti degli __________ (doc. 2), prevede poi espressamente al suo numero 2401 che “il veicolo può essere gravato di una riserva di proprietà in favore del__________.
c) A seguito della formulazione contenuta nel contratto di assuntorato al numero 8.1., secondo cui il regolamento C9 costituirebbe parte integrante del contratto limitatamente alla “parte concernente il personale, fino alla sua validità”, non vi è chiarezza su quali siano le disposizioni di questo regolamento che i contraenti hanno espressamente ritenuto costituire pattuizione integrante del contratto da loro stipulato e quindi, per quanto di rilevanza nella fattispecie, non vi è chiarezza se il riferimento al regolamento C9 riguardi anche la clausola relativa alla riserva di proprietà.
Avendo __________ sottoscritto unicamente il contratto per assuntori postali (doc. 1) e non anche il regolamento C9, concernente il rapporto contrattuale degli __________ e rapporto di servizio dei conducenti degli __________, in concreto vi è il dubbio che i patti di riserva della proprietà, anche nell’ipotesi in cui vi sia espresso riferimento a seguito di quanto previsto al punto 8.1. del contratto di assuntorato, non siano stati validamente conclusi. Questo sia per quanto riguarda i due autopostali __________ e l’autopostale __________ sia a maggior ragione per l’autopostale __________ fornito dalla __________ nel corso del 2000 non ____________________ __________ quale parte e sottoscrittore del contratto per __________, ma alla __________.
Come ha fatto il Tribunale federale in DTF 96 III 50-51, relativamente al rimando alle clausole delle condizioni generali contenenti la riserva di proprietà, in concreto ci si potrebbe infatti chiedere se il venditore non doveva rendere esplicitamente noto all’acquirente, al momento della sottoscrizione del contratto di assuntorato, l’esistenza della riserva nel regolamento richiamato ma non espressamente sottoscritto.
Non compete comunque né all’Ufficio di esecuzione né all’Autorità di vigilanza, ma unicamente al giudice civile, stabilire se la riserva di proprietà sia stata validamente pattuita (DTF 96 III 50-51). Quando, come in concreto, la questione di diritto materiale non può essere risolta dagli organi di esecuzione forzata, gli uffici di esecuzione, quali tenitori del registro dei patti di riserva di proprietà, devono procedere all’iscrizione, necessaria per costituire la riserva, per evitare la decadenza del diritto del venditore connessa alla non iscrizione (DTF 96 III 50-51). Tale decisione non pregiudica in tutta evidenza la susseguente decisione del giudice civile del merito relativamente alla validità del patto di riserva della proprietà (DTF 96 III 50-51 e rif. ivi).
8. Alla luce di quanto sinora considerato, occorre dunque rilevare che le iscrizioni operate dall’UE di Lugano sono proceduralmente corrette nei limiti che competono all'Ufficio d'esecuzione e all'Autorità di vigilanza. Il ricorso va pertanto respinto.
Per quanto riguarda le tasse della presente procedura ricorsuale (art. 22 RIPP, abrogato con l’introduzione della vTarLEF, poi sostituita dalla OTLEF) occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Parimenti, visto il rimando di cui all’art. 21 cpv. 1 RIPP agli art. 17 ss. LEF, la presente sentenza è munita dei rimedi di diritto come imposto dall’art. 20a cpv. 2 n. 4 LEF (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 42 ad art. 20a).
Richiamati gli art. 715 CC; art. 15, 17, 20a LEF; art. 2, 4, 6, 7, 14, 21, 22 RIPP; art. 61 e 62 OTLEF; art. 5 LPR
pronuncia:
1. Il ricorso 9 luglio 2001 __________, e della __________, è respinto.
2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________;
Comunicazione all’Ufficio esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario