Incarto n. 15.2001.00241
Lugano 8 agosto 2001 /LG/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 luglio 2001 di
__________ rappr. da __________
contro
__________, e meglio contro l'avviso di convocazione 25 luglio 2001 nell'ambito del pignoramento dipendente dai PE n. __________ e __________ fatti spiccare contro di lei rispettivamente da
__________ __________
esaminati atti e documenti,
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che il ricorso 27 luglio 2001 è stato presentato da persona che non si legittima quale avvocato o rappresentante autorizzato per legge a patrocinare in materia esecutiva;
che questa Camera ha già stabilito che in virtù dell'art. 15 LPR, seppure la parte interessata abbia conferito mandato ad una persona non abilitata al patrocinio in materia esecutiva, tale procura non esplica effetti giuridici dinanzi le autorità giudiziarie; ritenuto inoltre che le ipotesi previste all'art. 15 LPR sono esaustive e che tale rigore è comune nell'ordinamento svizzero, non può essere riconosciuta la rappresentanza processuale di __________ (CEF [15.2001.52] cons. 3]. Pertanto il ricorso da lui presentato per la signora __________ va dichiarato irricevibile;
che tale giudizio può essere preso anche prima della decisione sull'effetto sospensivo e della ricezione delle osservazioni di tutte le parti al procedimento esecutivo, così come previsto all'art. 9 cpv. 2 LPR;
che abbondanzialmente occorre ricordare che i termini che vengono fissati durante un periodo precluso cominciano a correre il giorno dopo la fine di tale periodo (CEF [15.2001.21] cons 1.3.);
che la convocazione qui in esame è stata inviata il 25 luglio 2001, giorno compreso nel periodo precluso delle ferie estive (15-30 luglio), e che pertanto il termine impartito dall'UEF di Locarno iniziava a decorrere il 1° agosto 2001; che di conseguenza il termine scadrebbe lunedì 6 agosto 2001;
che in considerazione del comune senso di giustizia e per ragioni di equità, nonostante questo ricorso vada dichiarato irricevibile per carenza di rappresentanza processuale, occorre ripristinare il termine di cui allo scritto 25 luglio 2001 dell'UEF di Locarno a partire dalla notifica della presente decisione;
che sulle tasse occorre ricordare che ‑ benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) ‑ siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 20a, 56 LEF, art. 9 e 15 LPR, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso 27 luglio 2001 __________, __________, è dichiarato irricevibile.
2. Il termine impartito dall'UEF di __________ a __________, __________, per presentarsi entro 5 giorni presso tale Ufficio è ripristinato a partire dalla notifica della presente decisione.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario