Incarto n. 15.2001.00233
Lugano 10 agosto 2001 /FP/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla segnalazione/denduncia (recte ricorso) 2 luglio 2001 di
__________
contro
l’operato del liquidatore del concordato con abbandono dell’attivo __________
__________
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con atto 2 luglio 2001 l’__________ ha censurato il modus operandi del lic. oec . __________ nell’ambito della liquidazione del concordato con abbandono dell'attivo omologato a favore di __________ , per il fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe procrastinato per quasi otto anni la liquidazione del concordato;
che con osservazioni 30 luglio 2001 __________ ha affermato che essendo stati tacitati tutti i creditori di seconda e terza classe, la procedura di liquidazione concordataria sarà chiusa entro breve;
che l'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF);
che il procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86);
che la segnalazione/denuncia deve essere formulata in forma scritta e firmata dal denunciante o dal suo rappresentante (in questo caso va unita la procura, in conformità dell'art. 7 cpv. 2 LPR). Il denunciante non assume qualità di parte nella procedura disciplinare (art. 11 cpv. 4 LALEF);
che la segnalazione/denuncia anonima, tanto verbale che scritta ma priva di firma, non sarà presa in considerazione: in siffatta evenienza non vi sarà pertanto alcun atto istruttorio e nemmeno sarà aperto un incarto;
che lo stesso vale per segnalazioni del tutto generiche, oppure d'acchito inconsistenti o espressione di spirito querulomane (Cometta, op. cit., n. 2.5.c-d ad art. 3, p. 87): in tal caso non occorre in linea di principio aprire un incarto per ogni segnalazione, bastando la trattazione in via di corrispondenza o anche semplicemente per telefono (cfr. mutatis mutandis Rapporto delle Commissioni della gestione sulla loro attività nel 1997/98, dell'8 e 26 maggio 1998, in: FF 1999, p. 2199, n. 53);
che nel caso di specie il segnalante ha censurato il modus operandi del lic. oec . __________ nell’ambito della liquidazione del concordato con abbandono dell'attivo omologato a favore di __________ , per il fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe procrastinato per quasi otto anni la liquidazione del concordato;
che la segnalazione/denuncia dell’Istituto delle assicurazioni sociali sembra tuttavia connotarsi piuttosto quale ricorso per denegata/ritardata giustizia;
che con osservazioni 30 luglio 2001 __________ ha affermato di voler chiudere la liquidazione concordataria entro breve tempo;
che di conseguenza la procedura essendo stata riattivata, il ricorso è da ritenere evaso;
che vista la durata della procedura di concordato con abbandono dell’attivo, la cui omologazione risale al 6 luglio 1993, s’impone la fissazione di un termine di 30 giorni per portare a termine la liquidazione concordataria;
che abbondanzialmente va rilevato che dai pochi atti esaminati da questa Camera non sono emersi atteggiamenti sanzionabili giusta l’art. 14 cpv.2 LEF e tali da giustificare l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di __________;
che resta riservato il diritto per l'Istituto delle assicurazioni sociali di esaminare la documentazione riferita al concordato e di segnalare censure puntuali su eventuali elementi di sospetto;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 17, 14 cpv. 2 LEF e 11 LALEF
pronuncia:
1.La segnalazione/denuncia 2 luglio 2001 (recte ricorso) dell’__________, è evaso nel senso dei considerandi.
2.E’ assegnato al liquidatore __________ un termine di 30 giorni per portare a termine la liquidazione del concordato con abbandono dell’attivo omologato a favore di __________
3.2.1 E' fatto ordine al liquidatore __________ di inviare a questa Camera l'atto conclusivo della liquidazione.
4.Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria