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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.07.2001 15.2001.231

July 27, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,247 words·~6 min·9

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00231

Lugano 27 luglio 2001 PF/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla segnalazione/denuncia 28 giugno 2001 di

Istituto Scolastico __________ rappr. dall'avv. __________  

  contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nella procedura esecutiva n. __________ promossa dalla segnalante nei confronti di

__________  

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con atto 28 giugno 2001 l’Istituto scolastico __________ ha censurato il modus operandi dell'UEF di Locarno nell’ambito della procedura esecutiva n.__________, promossa dalla segnalante nei confronti di __________ , per il fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe procrastinato per un anno e tre mesi il pignoramento e ciò malgrado le ripetute sollecitazioni verbali e scritte dell’escutente. Inoltre la segnalante afferma che un funzionario dell’UEF di Locarno avrebbe dato ad intendere che l’escusso avrebbe goduto di “non meglio specificate protezioni all’interno dell’Ufficio”.

                                  B.   Il 13 luglio 2001 è stata compiuta un’indagine conoscitiva presso l’UEF di Locarno. In tale occasione venivano esaminati tutti gli incarti esecutivi concernenti __________, nonché altri incarti esecutivi scelti a caso tra quelli pendenti.

C.      Il 16 luglio 2001 veniva interrogato il cursore __________, che si è occupato della procedura esecutiva in oggetto, nonché di tutte le procedure a carico di __________.

D.      Su richiesta di questa Camera, la segnalante con scritto 17 luglio 2001, forniva ulteriori chiarimenti in merito allo svolgimento dei fatti oggetto di censura, tra cui la conferma che vi è stata una sola sollecitatoria in forma scritta il 19 ottobre 2000.

Considerando

in diritto:

                                   1.   L'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF).

                                   2.   Il procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).

                                   3.   La segnalazione/denuncia deve essere formulata in forma scritta e firmata dal denunciante o dal suo rappresentante (in questo caso va unita la procura, in conformità dell'art. 7 cpv. 2 LPR). Il denunciante non assume qualità di parte nella procedura disciplinare (art. 11 cpv. 4 LALEF). La segnalazione/denuncia anonima, tanto verbale che scritta ma priva di firma, non sarà presa in considerazione: in siffatta evenienza non vi sarà pertanto alcun atto istruttorio e nemmeno sarà aperto un incarto. Lo stesso vale per segnalazioni del tutto generiche, oppure d'acchito inconsistenti o espressione di spirito querulomane (Cometta, op. cit., n. 2.5.c-d ad art. 3, p. 87): in tal caso non occorre in linea di principio aprire un incarto per ogni segnalazione, bastando la trattazione in via di corrispondenza o anche semplicemente per telefono (cfr. mutatis mutandis Rapporto delle Commissioni della gestione sulla loro attività nel 1997/98, dell'8 e 26 maggio 1998, in: FF 1999, p. 2199, n. 53).

4.Nel caso di specie la segnalante ha censurato il modus operandi dell'UEF di Locarno nell’ambito della procedura esecutiva n.__________ a carico di __________ per il fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe procrastinato per un anno e tre mesi il pignoramento e ciò malgrado le ripetute sollecitazioni verbali e scritte dell’escutente. Inoltre la segnalante afferma che un funzionario dell’UEF di Locarno avrebbe dato ad intendere che l’escusso avrebbe goduto di “non meglio specificate protezioni all’interno dell’Ufficio”.

5.Orbene dall’indagine conoscitiva esperita presso l’UEF di Locarno il 13 luglio 2001 e dall’interrogatorio del cursore __________ è emerso che l’aritmia procedurale segnalata dalla creditrice è limitata all’esecuzione n. __________. In particolare, dall’esame degli incarti esecutivi relativi a __________, risulta che i pignoramenti  vengono eseguiti con sollecitudine e l’atto di pignoramento viene inviato al creditore entro pochi giorni. Sono stati esaminati inoltre altri incarti scelti a caso, ma in nessuno sono state riscontrate anomalie di sorta. Interrogato il 16 luglio 2001 ed invitato ad esprimersi sul motivo per cui tra il pignoramento ( 9 febbraio 2000) e l’invio dell’atto di pignoramento (1 marzo 2001) sia trascorso più di un anno, __________ ha affermato che:

                                        “Ero in attesa del contratto di leasing del veicolo Toyota Previa e del certificato di salario. Si tratta di documenti che l’escusso aveva intenzione di produrre entro breve. A seguito dell’accumularsi di ulteriori pratiche la richiesta è stata dimenticata. Posso affermare che si tratta della prima volta che capita una dimenticanza del genere, in quanto le pratiche vengono evase con sollecitudine, compatibilmente con il carico di lavoro dell’Ufficio. Posso confermare di aver comunicato tale circostanza ( attesa della documentazione) al creditore. Confermo di non essere né parente né amico o conoscente del signor __________, avendolo visto solo una volta. Preciso di non conoscere il funzionario che ha segnalato il fatto che __________ godrebbe di protezione all’interno dell’Ufficio” (cfr. verbale d’interrogatorio 16 luglio 2001 di __________).

                                   6.   Invitata a comunicare l’identità del funzionario che avrebbe affermato l’esistenza di protezioni a favore di __________ all’interno dell’UEF di Locarno, la segnalante, con scritto 17 luglio 2001, ha affermato di non saperne indicare il nome. La creditrice sostiene infatti unicamente di avere avuto l’impressione, nel corso di un colloquio avuto con il cursore __________ il 13 febbraio 2001, che qualcuno all’interno dell’UEF di Locarno stava rallentando la pratica nell’intento di proteggere l’escusso.

                                   7.   Le risultanze istruttorie hanno tuttavia dimostrato che i sospetti della segnalante sono infondati ed il ritardo nella procedura esecutiva in oggetto è dovuto ad una dimenticanza del cursore, peraltro limitata ad un caso isolato, il quale viene comunque invitato in futuro a voler fissare all’escusso un termine per la produzione dei documenti attestanti i redditi e le deduzioni richieste, con la comminatoria che in assenza di tale documentazione non si terrà conto delle deduzioni richieste nel calcolo del minimo di esistenza ed il reddito verrà fissato d’ufficio. In tal modo si evita di procrastinare inutilmente l’invio dell’atto di pignoramento, contro il quale resta sempre aperta, per il creditore ed il debitore, la via del ricorso ex art. 17 LEF.

                                   8.   Di conseguenza visto l’esito dell’istruttoria, nonché le considerazioni testé esposte, non essendo stati rilevati atteggiamenti sanzionabili giusta l’art. 14 cpv.2 LEF e tali da giustificare l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di funzionari dell’UEF di Locarno, la segnalazione è da ritenere evasa.   

                                   9.   Alla segnalante Istituto scolastico __________, ancorché difetti la qualità di parte nella procedura disciplinare, viene comunicata copia di questa sentenza per conoscenza.

                                         Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF e 11 LALEF

PRONUNCIA

                                   1.   La segnalazione/denuncia 28 giugno 2001 dell’Istituto scolastico __________ , è evasa nel senso che non vi sono i presupposti per qualsivoglia sanzione disciplinare nei confronti dell'UEF di Locarno.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Comunicazione:      __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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