Incarto n. 15.2001.00230
Lugano 27 luglio 2001 PF/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia 26 giugno 2001 di
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contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro il rifiuto di prendere posizione in merito ad una rivendicazione di proprietà nell’ambito del fallimento di
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preso atto che con scritto 16 luglio 2001 l’UEF di Locarno ha comunicato al creditore di aver accettato la propria rivendicazione di proprietà, riattivando la procedura fallimentare in oggetto;
ritenuto che pertanto – l’atto ritardato essendo stato compiuto - il ricorso è da ritenere privo di oggetto e va stralciato dai ruoli;
richiamati gli art. 17 cpv. 3, 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso 26 giugno 2001 __________, è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria