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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.03.2002 15.2001.224

March 7, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·324 words·~2 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00224

Lugano 7 marzo 2002 FP/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Rusca e Giani

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 19 giugno 2001 di

__________  

  contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona

ritenuto che giusta l’art. 7 cpv. 2 LPR l’atto di ricorso deve essere presentato in lingua italiana;

che il termine di dieci giorni impartito al ricorrente il 28 giugno 2001 per tradurre il ricorso, redatto in lingua tedesca, è decorso infruttuoso;

preso atto che in data 8 agosto 2001 l’UEF di Bellinzona ha stralciato dai ruoli il ricorso;

considerato come la procedura sia così divenuta priva di oggetto;

atteso che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:                    

                                          1.   La procedura di cui all’inc. 15.01.224 è stralciata dai ruoli poiché divenuta priva di oggetto.

                                          2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:     - __________;

                                               Comunicazione all'UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      La segretaria

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