Incarto n. 15.2001.00218
Lugano 5 ottobre 2001/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 1° giugno 2001 di
__________ patr. dallo Studio legale __________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l'avviso di pignoramento 23/28 maggio 2001 risp. contro la comunicazione 28 maggio 2001 di impossibilità di effettuare il pignoramento nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
__________ patr. dallo Studio legale __________
richiamata l'ordinanza presidenziale 5/12 giugno 2001 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni: - 25 giugno 2001 della __________
- 26 giugno 2001 dell'Ufficio esecuzione di Lugano
completata l'istruttoria
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ dell'UE di Lugano del 12 marzo 2001 la __________ ha chiesto a __________ il pagamento di fr. 4'189'732.-- oltre interessi all'8% dal 31 gennaio 2001 sulla base di un riconoscimento di debito 21 luglio 2000 risp. di una garanzia.
B. Il PE n. __________ non ha potuto essere notificato a __________, per cui l'UE di Lugano ha incaricato la Polizia comunale di __________ di provvedere alla consegna, che quale è avvenuta il 23 aprile 2001.
C. Né sul PE n. __________ consegnato a __________, né sull'esemplare per il creditore retrocesso all'UE di Lugano figura l'opposizione.
D. Il 21 maggio 2001 la __________ ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione n. __________.
E. Il 23 maggio 2001 l'UE di Lugano ha inviato a __________ l'avviso di pignoramento, previsto per il 28 maggio 2001. Essendo l'escusso assente, l'UE di Lugano l'ha diffidato con scritto 1. giugno 2001 a presentarsi all'ufficio entro il termine di 5 giorni.
F. Con ricorso 1. giugno 2001 __________ ha sostenuto che, nonostante porti un nome italiano, egli è cresciuto in __________ ed è cittadino __________. Non conosce e non parla la lingua italiana. Al momento della consegna del PE in questione, il colloquio con il sergente della polizia comunale di __________ __________ è risultato estremamente difficoltoso, la comunicazione essendo praticamente impossibile. Egli ha comunque manifestato in modo esplicito di non essere debitore nei confronti della __________ e di opporsi ad ogni richiesta di pagamento. L'escusso ha ritenuto con ciò di avere fatto tutto quanto poteva essere utile per rifiutare l'esecuzione. Per motivi che possono essere ascritti solo alle rispettive difficoltà di comprensione linguistica, non è stata fatta menzione dell'opposizione in calce al PE.
G. Delle osservazioni della __________ e dell'UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
H. Interrogato formalmente __________ ha dichiarato di essere nato in __________ e di essersi trasferito in __________ all'età di 4 anni, dove ha vissuto fino al 1982. In seguito ha vissuto a __________, nel __________ e nei __________. Dal 1998 risiede in Ticino. Nell'ambito professionale le sue conoscenze della lingua italiana sono nulle. Per quel che riguarda il linguaggio corrente, capisce poco e parla poco l'italiano. Il ricorrente ha dichiarato di non ricordare cosa è avvenuto il 23 aprile 2001 allorquando si è recato al Municipio di __________ per ritirare il PE in esame. Al momento della consegna non ne ha capito il contenuto. L'ha mostrato a sua moglie, la quale gli ha indicato l'importo di fr. 500.--. Era la prima volta che riceveva un simile documento__________ ha poi osservato che non avendone capito la gravità, l'ha portato in ufficio e l'ha messo con altri documenti. La sua importanza l'ha compresa il giorno in cui un cursore è venuto a casa sua. Egli ha poi aggiunto che è trascorso troppo tempo da quando gli è stato consegnato il PE, per cui non ricorda come ha reagito. Se gli fosse stato chiesto se doveva ca. fr. 4'000'000.-- alla __________, avrebbe risposto negativamente.
I. Dall'interrogatorio del teste __________, agente della Polizia comunale di __________, che ha notificato il PE in oggetto al ricorrente, è emerso che egli non ricorda cosa è avvenuto e nemmeno ricorda i connotati di __________. __________ ha dichiarato che di solito, se gli viene chiesto, spiega che si può interporre opposizione. Nel caso concreto non ricorda come si è svolta la consegna. Il teste ha però rilevato che non chiede sistematicamente alle persone alle quali consegna un PE, se vogliono interporre opposizione, anche per il fatto che hanno 10 giorni di tempo per agire in tal senso.
Considerato
in diritto:
1.
a) In virtù dell'art. 74 cpv. 1 LEF, l'escusso che intende opporsi ad un precetto esecutivo deve dichiarare la sua intenzione per iscritto entro il termine indicato sul precetto esecutivo all'Ufficio d'esecuzione o a voce immediatamente a chi gli consegna il precetto. Con la revisione della LEF del 1994 la facoltà dell'escusso di interporre opposizione in forma verbale all'Ufficio di esecuzione è stata allargata anche alle persone che pur non lavorando per l'Ufficio esplicano funzioni di esecuzione forzata, quali in particolare il funzionario postale o l'agente di polizia (Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 8 ad art. 74, Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 26 ad art. 74)
Nel caso in cui l'escusso abbia comunicato verbalmente l'opposizione alla persona che gliel'ha notificato, e che quest'ultima abbia omesso di indicare tale circostanza sul precetto o comunicarla all'Ufficio di esecuzione, l'escusso non patisce danno alcuno per il fatto che nei registri dell'organo di esecuzione forzata non è stata annotata la sua opposizione, poiché in ogni caso egli la può far accertare nell'ambito di una procedura di ricorso ex art. 17 LEF (cfr. DTF 119 III 8 cons. 2.a; Bessenich, op. cit., n. 9 ad art. 74). Se l'escusso, a cui di principio incombe l'onere della prova dell'avvenuta opposizione (Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74, e Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 74 secondo il quale l'escusso sopporta il rischio della non trasmissione dell'opposizione verbale fatta all'agente notificatore), riesce a dimostrare di aver interposto opposizione verbale o pur non riuscendovi riesce comunque a rendere verosimile tale circostanza beneficiando del principio in dubio pro debitore, si deve ritenere che l'opposizione esplica i suoi effetti a partire dal giorno in cui - secondo gli accertamenti esperiti nella procedura di ricorso - è stata formulata (cfr. art. 78 LEF; Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74; cfr. Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 78). Pertanto, supposto che durante la procedura ricorsuale abbiano avuto luogo operazioni di esecuzione forzata, accertata l'opposizione nel termine di legge, tutti gli atti susseguenti diventano nulli, a meno che nel frattempo l'escusso non abbia aperto azione di accertamento dell'inesistenza del debito ex art. 85a LEF: in tal caso occorrerà considerare che un eventuale pignoramento definitivo debba essere mantenuto a titolo provvisorio (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 78).
b) Interrogato formalmente il ricorrente ha dichiarato di non ricordare come ha reagito al momento della consegna del PE. Egli ha poi sostenuto di non essere in grado di leggere l'italiano, aggiungendo di non avere capito, al momento della consegna del PE in esame, il contenuto del predetto documento, il primo che egli avesse mai ricevuto. Dopo averlo mostrato a sua moglie, che gli ha riferito che era tenuto a pagare una tassa di fr. 500.--, __________ ha dichiarato di avere portato il documento in ufficio e di averlo messo con altri documenti; ha poi discusso del PE solo dopo 15 giorni con il suo avvocato. Tale comportamento costituisce negligenza dell'escusso, che non può discolparsi richiamandosi all'eventuale errore della moglie sull'importo di soli fr. 500.--, la stessa essendo persona ausiliaria dell'escusso e l'importo dedotto in esecuzione (fr. 4'189'732.--) essendo comprensibile anche a persona di area linguistica anglo-americana. Dalla sua deposizione emerge pertanto non solo che il ricorrente non ha dimostrato e nemmeno reso verosimile di avere interposto opposizione verbale al momento della consegna del PE, ma che __________ non ha nemmeno sostenuto di avere esternato la sua volontà di interporre opposizione. Dall'audizione testimoniale dell'agente della Polizia comunale di __________ __________, che ha proceduto alla notifica del PE n. __________, qui in esame, si evince che il teste non è stato in grado di ricordare come si è comportato l'escusso dopo la consegna del PE e che egli non chiede sistematicamente alle persone alle quali consegna un tale documento, se vogliono interporre opposizione, atteso che hanno a disposizione 10 giorni di tempo per procedere in tal senso. Da questa deposizione e dalle dichiarazioni dell'escusso non emerge pertanto indizio alcuno atto a rendere almeno verosimile che __________ abbia spiegato a __________ il significato del contenuto del PE notificatogli e che questi abbia espresso la sua volontà di opporvisi.
Il ricorrente è rinviato, se del caso, all'azione di accertamento dell'inesistenza del debito ex art. 85a LEF, istituto previsto per chi ha omeso di interporre opposizione e ritiene di contestare nel merito la pretesa in esecuzione.
2. Il ricorso 1. giugno 2001 __________ va quindi respinto. Di conseguenza l'UE di Lugano proseguirà con gli atti di esecuzione forzata da esperire nell'ambito della procedura esecutiva dipendente dal PE n. __________.
3. Sulle tasse, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 74, 78 LEF, art. 61 e 62 OTLEF, art. 3, 7 e 15 LPR
pronuncia:
1. Il ricorso 1. giugno 2001 __________, è respinto.
1.1. Di conseguenza è fatto ordine all'UE di Lugano di proseguire con gli atti di esecuzione forzata da esperire nell'ambito della procedura esecutiva dipendente dal PE n. __________.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria