Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.06.2001 15.2001.215

June 13, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·288 words·~1 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00215

Lugano 13 giugno 2001 /FP/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull’istanza 28 maggio 2001 dell’UE di Lugano tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

__________  

nell’eredità indivisa e in comunione relitta dalla defunta

                                          __________, composta di:

__________ __________

nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa dal creditore

                                          __________

                                          patr. dall’avv. __________

preso atto della domanda di vendita presentata il 25 giugno 1999;

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 6 febbraio 2001 in conformità della citazione del 25 gennaio 2001;

rilevato che il termine di dieci giorni, fissato il 6 febbraio 2001 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è scaduto infruttuoso;

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:                    

                                          1.   È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dalla fu __________, composta di __________ e __________, interessenza pignorata nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano, promossa da __________.

                                          2.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                          3.   Intimazione all'UE di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

15.2001.215 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.06.2001 15.2001.215 — Swissrulings