Incarto n. 15.2001.00213
Lugano 30 maggio 2001 /FP/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 maggio 2001 di
__________ __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’ambito del fallimento della società
__________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che in data 20 aprile 2001 la __________ e __________, creditore della fallita, chiedevano all’UEF di Bellinzona la cessione ex art. 260 LEF della facoltà di contestare la rivendicazione di alcuni stampi inventariati nel fallimento della __________;
con decisione 24 aprile 2001 l’UEF di Bellinzona comunicava ad __________ e alla __________ che la decisione di restituzione degli stampi in oggetto è avvenuta con il deposito della graduatoria il 28 novembre 2000 e che tale decisione è pure stata comunicata al legale di __________ in data 13 novembre 2000;
che con ricorso 5 maggio 2001 __________, creditore della fallita e presidente della __________ si aggrava, anche a nome dell’istituto di previdenza, contro la decisione dell’UEF di Bellinzona, sostenendo che quest’ultimo avrebbe dovuto dare ai creditori la possibilità di contestare la rivendicazione degli stampi mediante la cessione ex art. 260 LEF;
che per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto sospensivo, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9);
che nel caso di specie il ricorso è stato trasmesso a questa Camera il 22 maggio 2001 per la decisione sull’effetto sospensivo;
che già in data 12 febbraio 2001questa Camera ha dichiarato irricevibile per tardività un ricorso di __________, datato 23 novembre 2000 concernente la rivendicazione degli stampi;
che agli atti vi è una dichiarazione scritta datata 28 novembre 2000 firmata da __________, con la quale egli dichiara di non contestare la decisione dell’UEF di consegnare gli stampi ai rivendicanti;
che la graduatoria del fallimento __________ è stata depositata il 28 novembre 2000 unitamente all’inventario, essendo il fallimento liquidato con la procedura sommaria;
che agli atti vi è pure una lettera datata 13 novembre 2000 indirizzata all’allora legale di __________ con la quale l’UEF di Bellinzona comunica l’intenzione di riconoscere le rivendicazioni degli stampi oggetto del contendere;
che il ricorso oltre che tardivo si rivela pure temerario, avendo lo stesso ricorrente rinunciato a contestare la rivendicazione degli stampi;
che s’impone quindi la reiezione del gravame senza la necessità di atti istruttori;
che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
che tuttavia, la parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in mala fede può essere condannata ad una multa sino a fr. 1'500.--, nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 1 LEF);
che nel caso di specie, l’esame degli atti ha dimostrato che le allegazioni di __________ e le censure rivolte all’indirizzo dell’UEF di Bellinzona sono temerarie ed hanno unicamente scopo defatigatorio;
che di conseguenza __________ viene condannato al pagamento di una multa di fr. 350.--;
Richiamato l'art. 17 LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 23 novembre 2000 __________ e della __________ di previdenza del personale della __________, è irricevibile.
2. __________, è condannato al pagamento di una multa di fr. 350.--.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria