Incarto n. 15.2001.00209
Lugano 4 luglio 2001 /FP/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla segnalazione ex art. 14 cpv. 2 LEF 14 maggio 2001 di
__________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza 21 febbraio 2001 nell’esecuzione n. __________ promossa dal segnalante nei confronti di
__________
viste le osservazioni 23 maggio 2001 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito per alimenti arretrati;
che in data 21 febbraio 2001 l’UEF di Locarno procedeva al calcolo del minimo vitale dell’escusso inserendo a titolo di alimenti l’importo di fr. 812.--;
che, non essendovi alcuna eccedenza pignorabile, l’8 maggio 2001 l’UEF di Locarno rilasciava al creditore l’attestato di carenza di beni n. __________;
che il 14 maggio 2001 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento segnalava a questa Camera le proprie perplessità in merito alla procedura esecutiva in oggetto;
che in particolare il segnalante non comprende il motivo per cui è stato considerato nel calcolo del minimo vitale l’importo di fr. 812.-- a titolo di alimenti, essendo tale importo oggetto dell’esecuzione e quindi impagato;
che delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se necessario, in seguito;
che per il punto 5 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella ), i contributi di mantenimento o d’assistenza, dovuti per motivi giuridici o morali a persone che vivono fuori dall’economia domestica del debitore, sono riconosciuti a condizione che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che pagherà anche per la durata del pignoramento (DTF 121 III 22);
che preliminarmente va rilevato che la censura sollevata dal segnalante andava fatta valere mediante ricorso ex art. 17 LEF contro il calcolo del minimo vitale 21 febbraio 2001;
che tuttavia con le proprie osservazioni l’UEF di Locarno ha comunicato di aver stralciato dal minimo vitale dell’escusso l’importo relativo agli alimenti, ma anche in tal caso non risulta alcuna eccedenza pignorabile;
che di conseguenza la censura è divenuta priva di oggetto e la segnalazione è da ritenere evasa, non essendo riscontrabili atteggiamenti passibili di essere sanzionati giusta l’art. 14 cpv. 2 LEF;
che si invita tuttavia l’UEF di Locarno a voler applicare correttamente la Tabella, inserendo nel calcolo del minimo vitale solo gli importi effettivamente pagati dal debitore;
che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
Richiamato l'art. 14 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. La segnalazione 14 maggio 2001 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Bellinzona, è evasa nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria