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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.06.2001 15.2001.207

June 18, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·334 words·~2 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00207

Lugano 18 giugno 2001 FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 3 maggio 2001 di

__________ __________ rappr. dall'avv. __________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la decisione 25 aprile 2001 resa nell’ambito del fallimento

__________  

richiamata l’ordinanza presidenziale 9 maggio 2001 con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

preso atto che con scritto 21 maggio 2001 l’UEF di Bellinzona ha annullato il

provvedimento impugnato;

considerato come il gravame sia così divenuto privo di oggetto e va quindi stralciato dai ruoli;

ritenuto che sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret / Suzette Sandoz Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

atteso che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17 cpv. 4 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

                                          1.   Il ricorso 3 maggio 2001 di __________ e __________ e di __________, è stralciato dai ruoli, poiché divenuto privo d'oggetto.

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:     - __________;

                                               Comunicazione all'UEF di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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