Incarto n. 15.2001.00202
Lugano 6 luglio 2001 EC/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 aprile 2001 di
____________________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la notifica del precetto esecutivo e contro l’emissione dell’avviso di pignoramento nell’esecuzione __________ promossa contro il ricorrente da
__________ (patr. dallo studio legale __________)
richiamata l’ordinanza presidenziale 30 aprile 2001 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
– 17 maggio 2001 di __________
– 27 aprile e 17 maggio 2001 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Su domanda di esecuzione presentata da __________ l’UE di Lugano ha emesso il 9 febbraio 2001 il PE n. __________ nei confronti di __________ per l’importo di Fr. 27’794.– oltre interessi al 5% dall’11 novembre 2000.
B. Il 26 marzo 2001 il precetto esecutivo è stato notificato al debitore per mezzo di __________, incaricato della notifica dei precetti esecutivi dal Comune di __________.
C. Non avendo l’escusso interposto alcuna opposizione, così richiesto con domanda di prosecuzione dell’esecuzione dell’11 aprile 2001 di __________, il 24 aprile 2001 l’UE di Lugano ha emesso l’avviso di pignoramento, comunicando al debitore che il pignoramento era fissato per il 27 aprile 2001.
D. Contro il suddetto avviso si è aggravato tempestivamente __________ sostenendo che il PE di cui alla procedura in oggetto non gli sarebbe stato consegnato e quindi egli non avrebbe potuto interporre opposizione.
E. Delle osservazioni dell’UE di Lugano e di __________ si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Con scritto 26 aprile 2001 __________, incaricato dal Comune di __________ all’intimazione dei precetti esecutivi, in merito alla notifica del PE n. __________ ha dichiarato quanto segue:
– “in data 26 marzo 2001 mi sono recato al domicilio del debitore, ho suonato al citofono e mi ha risposto una persona che penso poteva essere il debitore il quale mi ha invitato a lasciare il precetto esecutivo notificato in bucalettere in quanto non aveva tempo di scendere per l’intimazione personale”.
Considerato
in diritto: 1. a) Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s.).
b) Il ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata va presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF), ritenuto che tale termine non comprende il giorno da cui comincia a decorrere (art. 31 cpv. 1 LEF) e che – se l'ultimo giorno di tale termine cade in un giorno festivo (sabato o domenica) o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo– il termine scade il prossimo giorno feriale (Cometta, Kommentar zum SchKG, n. 49 e 54 ad art. 17).
c) Il ricorso di __________ è tempestivo, il ricorrente essendosi gravato il 26 aprile 2001 contro l’avviso di pignoramento del 24 aprile 2001.
2. a) Ex art. 69 LEF ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo.
Il precetto contiene:
1. le indicazioni della domanda d’esecuzione;
2. l’ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d’esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;
3. l’avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all’ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;
4. la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso.
b) Ex art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LEF ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore. Il PE è atto esecutivo nel senso dell’art. 64 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 1997, § 12 n. 11 p. 91).
3. a) Mentre l'art. 64 LEF stabilisce dove e a chi si devono notificare gli atti esecutivi e come si deve procedere se l'escusso non è reperibile, l'art. 72 LEF disciplina per mezzo di chi e in quale forma va operata la notifica ordinaria di un precetto esecutivo (Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ad art. 72 LEF).
b) Secondo l’art. 72 LEF la notificazione è fatta dall’ufficiale, da un impiegato dell’ufficio o per posta.
Il precetto esecutivo è suscettibile di notifica anche per mezzo della polizia comunale o cantonale.
c) La forma qualificata di notificazione –espressamente imposta dal legislatore all'art. 72 cpv. 2 LEF per il precetto esecutivo (oltre che per la comminatoria di fallimento, art. 161 cpv. 1 LEF)– esige l'atto formale della consegna dell'atto esecutivo da parte di chi procede alla notificazione nelle mani dell'escusso o di chi è legittimato a ricevere l'atto. Decisiva è la dazione fisica, con possibilità per il ricevente di interporre immediata opposizione e con l'obbligo in tal caso per il notificante di attestare sugli esemplari del precetto siffatta dichiarazione di volontà (Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 11–13 ad art. 72 LEF). L'attestazione dell'avvenuta notificazione deve aver luogo ad opera di chi ha effettivamente eseguito la dazione (DTF 120 III 118 s.; Georges Vonder Mühll, Anmerkung, in: BlSchK 1996, p. 13).
d) Con la consegna dell’atto la notificazione è completata. Nel caso in cui il debitore non viene trovato e la notificazione a terze persone come previsto dall’art. 64 cpv. 1 LEF non può venire effettuata, allora si deve procedere ad un nuovo tentativo di notifica. Tuttavia non è sufficiente l’invio di un PE per via raccomandata e il deposito, in caso di assenza, di un invito di ritiro nella buca delle lettere. Infatti anche il funzionario postale deve consegnare l’atto aperto, affinché il debitore, se del caso, possa interporre immediatamente opposizione (DTF 120 III 118; Amonn/Gasser, op. cit., § 12 n. 15 p. 91).
e) Contro la notificazione di un atto esecutivo in una forma contraria alla legge il debitore può ricorrere all'Autorità di vigilanza e pretenderne l’annullamento.
4. a) Nel caso di specie le formalità della consegna effettiva ad opera del notificante sono state in tutta evidenza disattese. __________, incaricato dal Comune di __________ all’intimazione dei precetti esecutivi, in realtà si è limitato a deporre nella buca delle lettere il precetto esecutivo perché così richiesto da una persona che ha risposto al citofono dell’escusso ma che il notificante non ha accertato si trattasse di __________ o appartenesse alla cerchia delle persone indicate all’art. 64 cpv. 2 LEF e legittimate a ricevere la notifica.
b) Come pubblico documento ex art. 9 cpv. 1 CC, l'esemplare del precetto esecutivo costituisce piena prova dei fatti che attesta, finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (DTF 120 III 118; 117 III 13). La controprova non è soggetta ad alcuna forma speciale (art. 9 cpv. 2 CC; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna 1998, p. 171, n. 7.87). Essa deve essere ammessa già quando siano dati fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del documento (sentenza 9 giugno 1986 dell'Autorità cantonale di vigilanza del Cantone Zurigo, in: BlSchK 1988, p. 231–233).
c) Nel caso in esame non solo vi è grande verosimiglianza ma anzi vi è la prova certa che la consegna effettiva da parte del notificante __________ non si è svolta secondo le forme imposte dagli art. 64 cpv. 1 e 72 cpv. 2 LEF. __________ non ha affermato di aver accertato che la persona che ha risposto al citofono fosse __________ o che la stessa appartenesse alla cerchia delle persone legittimate a ricevere la notifica e indicate all’art. 64 cpv. 2 LEF, ma anzi ha rilevato che “ho suonato al citofono e mi ha risposto una persona che penso poteva essere il debitore”. Non essendoci certezza sulla persona che ha risposto al citofono di __________ e il dubbio profittando all’escusso, ne consegue che il 26 marzo 2001 non vi è potuta essere valida notificazione dell'atto esecutivo.
5. a) In linea di principio la carenza formale di un atto ne determina solo la sua impugnabilità, la sanzione della nullità entrando in linea di conto solo ove la gravità del provvedimento e i suoi effetti non consentano altro rimedio (Cometta, Kommentar zum SchKG, n. 4 e 8 s. ad art. 22 LEF).
Una notificazione è nulla solo nel caso in cui la notificazione al debitore così come l’attestazione di notifica mancano oppure allorquando in seguito a notificazione errata l’atto non è pervenuto nelle mani del debitore (Amonn/Gasser, op. cit. § 12 n. 27/28 p. 93).
b) La violazione dei prescritti imperativi degli art. 64 e 72 cpv. 2 LEF non consente l’accertamento dell’avvenuta notifica del precetto esecutivo. In mancanza di altri elementi utili all'accertamento, non resta che considerare quanto asserito da __________, ossia che egli non avrebbe mai ricevuto il precetto.
Ne consegue la nullità della notifica, non però dell’esecuzione che dovrà continuare dallo stadio in cui si è verificato l’atto carente (cfr. Cometta, Kommentar zum SchKG, n. 3 e ss. ad art. 22), per non determinare eventuali pregiudizi di diritto materiale connessi con la specificità del precetto esecutivo quale atto interruttivo della prescrizione nel senso dell’art. 135 n. 2 CO. L’UE di Lugano dovrà quindi procedere ad una nuova notifica del PE n. __________. Di conseguenza l’avviso di pignoramento 24 aprile 2001 va annullato.
6. Il ricorso 26 aprile 2001 __________ è accolto.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean–François Poudret / Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi
richiamati gli art. 17, 31 cpv.1, 64, 69, 72 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 26 aprile 2001 __________ è accolto.
1.1. Di conseguenza è annullato l’avviso di pignoramento 24 aprile 2001 emesso nei confronti di __________ dall’UE di Lugano nell’esecuzione n. __________
1.2. L’UE di Lugano procederà ad una nuova notificazione a __________ del PE n. __________ emesso il 9 febbraio 2001.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione:
– __________
Comunicazione all’Ufficio esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario