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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.02.2001 15.2001.19

February 9, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·306 words·~2 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00019

Lugano 9 febbraio 2001 /LG/fp/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Rusca e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 gennaio 2001 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l'avviso di pignoramento provvisorio notificatogli il 9 gennaio 2001, nell'ambito dell'esecuzione n. __________ promossa da

__________ rappr. dall’avv. __________

richiamata l'ordinanza 19 gennaio 2001 del vicepresidente di questa Camera con la quale non è stato concesso effetto sospensivo al ricorso;

preso atto che con scritto 23 gennaio 2001 il creditore procedente ha confermato che l'interesse moratorio non è del 15%, come erroneamente indicato sul PE n. __________ dell'UE di Lugano, ma del 5%, concordando integralmente con le conclusioni del ricorrente;

preso atto altresì che con provvedimento 24 gennaio 2001 l'UE di Lugano ha riconsiderato il provvedimento impugnato ex art. 17 cpv. 4 LEF;

ritenuto che il pregresso provvedimento, munito dell'indicazione dei mezzi di ricorso, non è stato impugnato;

considerato come il gravame sia così divenuto privo di oggetto e va quindi stralciato dai ruoli;

richiamati gli art. 17 cpv. 4 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

                                          1.     Il ricorso 18 gennaio 2001 di __________, è stralciato dai ruoli, poiché divenuto privo d'oggetto.

                                          2.     Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                          4.     Intimazione a:  - __________

                                                  Comunicazione all'UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      Il segretario

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