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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.06.2001 15.2001.183

June 6, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·669 words·~3 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00183

Lugano 06 giugno 2001 /FP/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 15 marzo 2001 di

__________ rappr. dall’avv. __________  

  contro  

l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro la decisione 8 marzo 2001 emessa nell’ambito della procedura di fallimento a carico di

                                          __________

viste le osservazioni 18 aprile 2001 dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                          

                                          A.  Il 3 agosto 1998 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il fallimento della società __________. La procedura è stata chiusa il 20 luglio 1999 con il rilascio a favore della società __________ di un attestato di carenza di beni per fr. 356'707.45.

                                          B.  Con scritto 30 ottobre 2000 la __________ ha richiesto all’UEF di Bellinzona di riaprire la procedura di fallimento ex art. 269 LEF chiedendo la realizzazione di tutti i certificati di importazione, con le relative “bolle” doganali, delle operazioni effettuate a favore della __________.Tali documenti consentono di ottenere il rimborso dell’IVA anticipata a favore della fallita per un importo di fr. 106'817.15.

                                          C.  Con decisione 8 marzo 2001 l’UEF di Bellinzona ha respinto la richiesta della __________ di riapertura del fallimento, sostenendo che l’importo in oggetto non spetta alla massa fallimentare, ma può essere unicamente compensato con le pretese vantate nei confronti della fallita previo inoltro dell’attestato di carenza beni.

                                          D.  Con ricorso 15 marzo 2001 la __________ si aggrava contro tale decisione asseverando il proprio diritto al rimborso dell’importo di fr. 106'817.15, anticipato a favore della __________. Postula quindi la consegna dei documenti richiesti, prodotti in originale con la propria notifica di credito.

                                          E.  Nelle sue osservazioni 18 aprile 2001 l’UEF di Bellinzona si rimette al giudizio di questa Camera.

Considerando

in diritto:                        

                                          1.   Per l’art. 41 RUF gli originali dei documenti prodotti come prove possono essere riconsegnati ai creditori, purché vengano sostituiti con copie autentiche dalla competente autorità. Se però la domanda di restituzione non è giustificata da speciali motivi, l’ufficiale deve conservare gli originali negli atti del fallimento, e restituirli soltanto dopo che è trascorso il termine per impugnare la graduatoria.

                                          2.   Nel caso di specie la __________ rivendica i certificati d’importazione e le “bolle” doganali in possesso dell’amministrazione del fallimento __________ prodotti in originale con la propria notifica di credito. Orbene, essendo la procedura fallimentare della __________ stata chiusa il 20 luglio 1999, nulla osta alla consegna di quanto richiesto dalla ricorrente. Tuttavia , una volta incassato l’importo di fr. 106'817.15 da parte dell’autorità doganale, la __________ dovrà consegnare all’UEF di Bellinzona l’attestato di carenza beni relativo al proprio credito vantato nei confronti della fallita, per operare la modifica dell’importo rimasto scoperto.

                                          3.   Ne consegue l’accoglimento del gravame.

                                               Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

                                               Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 LEF e 41 RUF

pronuncia:                    

                                          1.   Il ricorso 15 marzo 2001 __________, è accolto.

                                          2.   Di conseguenza è fatto ordine all’UEF di Bellinzona di determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.

                                          3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          5.   Intimazione a:     - __________;

                                               Comunicazione UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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