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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.05.2001 15.2001.166

May 22, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,343 words·~7 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00166

Lugano 22 maggio 2001 FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 22 febbraio 2001 di

____________________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nelle escussioni in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ e n. __________ promosse nei confronti dei ricorrenti da

__________ rappr. da __________

viste le osservazioni

8 marzo 2001 di __________ 11 aprile 2001 dell’UEF di Bellinzona   

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Il  6 luglio 2000 __________ procede in via di realizzazione del pegno immobiliare contro i fratelli __________ per l’incasso del proprio credito. Oggetto del pegno risulta essere la part. __________ RFD di __________, nonché gli affitti relativi all’immobile in oggetto.

                                  B.   Il 21 luglio 2000 l’UEF  di Bellinzona procedeva al blocco delle pigioni e all’invio dei relativi avvisi ai proprietari del fondo.

C.      Con scritto 28 agosto 2000 l’UEF di Bellinzona affidava l’amministrazione dell’immobile in oggetto alla __________

D.      In data 13 febbraio 2001 l’UEF di Bellinzona comunicava a __________ e __________ il rifiuto di autorizzare il pagamento di due fatture della ditta __________ per un importo, rispettivamente di fr. 1'906.40 e fr 2'234.30, con il provento degli affitti, in quanto antecedenti al mandato di amministrazione conferito all’Ufficio.

E.      Con ulteriore scritto datato 15 febbraio 2001 l’UEF di Bellinzona comunicava altresì ai fratelli __________ la necessità di sostituire la caldaia nello stabile di cui alla part. __________ RFD di __________

                                  F.   Con ricorso 22 febbraio 2001 __________ e __________ si aggravano contro il rifiuto dell’UEF di Bellinzona di pagare le fatture della ditta __________, nonché un’ulteriore fattura della ditta __________ di fr. 199.60, sostenendo che tali spese sarebbero in parte connesse con la stipulazione di un contratto di locazione con la ditta __________ con decorrenza 1° agosto 2000. I ricorrenti contestano la decisione dell’UEF di Bellinzona di sostituire la caldaia non ritenendo trattarsi di un intervento urgente. Inoltre l’Ufficio non avrebbe chiesto il consenso degli escussi permettendo loro di contattare altre ditte allo scopo di ottenere un'offerta più vantaggiosa per la sostituzione della caldaia

                                  G.   Delle osservazioni di __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   Per l’art. 152 cpv. 2 LEF se in una procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare il fondo è dato in locazione o in affitto e il creditore pignoratizio procedente pretende che il diritto di pegno sia esteso ai crediti per pigioni e fitti (art. 806 CC), l’ufficio di esecuzione ne dà comunicazione ai locatari e agli affittuari, ingiungendo loro che il pagamento delle pigioni e dei fitti che verranno a scadenza andrà fatto all’ufficio di esecuzione. Dopo aver avvisato gli inquilini  e gli affittuari, l’ufficio prenderà in luogo del debitore o del proprietario del pegno le misure necessarie onde garantire il pagamento delle pigioni ed affitti ed effettuarne l’incasso, eventualmente anche in via di esecuzione, eserciterà il diritto di ritenzione, disdirà i contratti, provvederà allo sfratto degli inquilini, stipulerà nuovi contratti di locazione o di affitto. Avrà inoltre la facoltà di ordinare le riparazioni urgenti e di pagare col ricavo degli affitti i contributi correnti (per il gas, l’acqua potabile, l’elettricità ecc.), le riparazioni ed i sussidi previsti dall’art. 103 cpv. 2 LEF (art. 94 cpv. 1 RFF; cfr. Philipp Känzig/Marc Bernheim, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 22 ad art. 152 LEF). L’ufficio potrà sotto la sua responsabilità affidare ad un terzo questi compiti (art. 94 cpv. 2 RFF).Notificando l’avviso agli inquilini (od affittuari) l’ufficio informerà in pari tempo il proprietario del pegno che in forza dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno di cui è oggetto, le pigioni e gli affitti saranno per l’avvenire percepiti dall’ufficio e che gli è quindi vietato, sotto comminatoria di pena (art. 292 CP), di riscuoterli o di disporne (art. 92 cpv. 1 RFF):

                                   2.   Nel caso di specie  con la propria domanda di esecuzione 6 luglio 2000 il creditore procedente __________ ha chiesto l’estensione del pegno alle pigioni relative allo stabile di cui alla part. __________ RFD di ____________________. Di conseguenza l’amministrazione è passata, partire da tale data, all’UEF di Bellinzona il quale, in applicazione dell’art. 94 cpv. 2 RFF, l’ha affidata alla __________. I proprietari del fondo, __________ e __________, sono stati avvisati il 21 luglio 2000 circa l’incasso delle pigioni da parte dell’UEF di Bellinzona, mentre analoga comunicazione agli inquilini è stata inviata il 28 agosto 2000. Di conseguenza le fatture della ditta __________, essendo riferite a prestazioni relative ad un periodo precedente l’avvio della procedura esecutiva, non rientrano negli interventi di amministrazione di competenza dell’UEF di Bellinzona e non possono quindi essere accollate all’esecuzione in oggetto. In particolare una fattura di fr. 1'906.40 si riferisce ad interventi effettuati nell’abitazione di __________ il 21 aprile 1999. Per quanto concerne invece la fattura di fr. 199.60 della ditta __________ riferita alla sostituzione del cilindro, la stessa non andrebbe pagata, in quanto si tratta di un intervento ordinato dagli escussi, i quali non hanno più la facoltà d’intervenire autonomamente nell’amministrazione dell’immobile in virtù dell’art. 94 cpv. 1 RFF. Ritenuto tuttavia che nelle proprie osservazioni l’UEF di Bellinzona ha affermato di aver già pagato la fattura in oggetto e che la sostituzione del cilindro è stata effettuata a favore di un inquilino dello stabile, si prescinde dall’accollare tale spesa agli escussi. Si ricorda comunque ai ricorrenti che in futuro dovranno astenersi da qualsiasi ingerenza nell’amministrazione dell’immobile part. __________ RFD di __________, la cui amministrazione compete unicamente all’UEF di Bellinzona. Lo stesso dicasi per la stipulazione di nuovi contratti di locazione.

                                   3.   __________ e __________ contestano la decisione dell’UEF di Bellinzona di sostituire la caldaia dello stabile non ritenendo trattarsi di un intervento urgente. Orbene dagli atti  si evince che la sostituzione della caldaia si è resa necessaria dopo che i tecnici della ditta __________, incaricati dalla __________, hanno constatato l’impossibilità di procedere ad una riparazione della stessa. Di conseguenza, per evitare di lasciare gli inquilini senza riscaldamento ed acqua calda si è proceduto in data 15 febbraio 2001 alla sostituzione della caldaia. Tale agire è da ritenere corretto, rientrando la riparazione in questione tra gli interventi urgenti di cui all’art. 94 cpv 1 secondo periodo RFF.

                                    4.   Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

                                          Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).

                                          Tuttavia, la parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in mala fede può essere condannata ad una multa sino a fr. 1'500.--, nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 1 LEF).

                                          Nel caso di specie, l’esame degli atti ha dimostrato che le allegazioni di  __________ e __________ e le censure rivolte all’indirizzo dei funzionari dell’UEF di Bellinzona sono al limite del temerario, di conseguenza i fratelli __________ vengono avvertiti che in caso di ulteriori ricorsi potrà essere loro inflitta una multa e inoltre potranno essere loro accollate le tasse e le spese giudiziarie.

Richiamati gli art. 17 e 152 LEF, 92 e 94 RFF

pronuncia:              1.   Il ricorso 22 febbraio 2001 __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all’UEF di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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