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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.05.2001 15.2001.150

May 7, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,141 words·~6 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00150

Lugano 7 maggio 2001 /EC/fc/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 31 marzo 2001 di

__________

  contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera e meglio contro l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

__________

richiamata l’ordinanza presidenziale 4 aprile 2001, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni:

– 19 aprile 2001 del __________;

– 27 aprile 2001 dell’UEF del distretto di Riviera;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                 A.      Con PE n. __________ del 23/24 agosto 2000 dell’UEF di Riviera, il Patriziato di __________ ha proceduto nei confronti di __________ per fr. 20’000.– oltre accessori.

                                B.      Con pronunciato 25 ottobre 2000, cresciuto in giudicato, il Pretore di Riviera ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso.

                                C.      Il 26 febbraio 2001 il Patriziato di __________ ha presentato la domanda di proseguimento dell’esecuzione nei confronti di __________. Il creditore ha allegato alla domanda di proseguimento dell’esecuzione la sentenza di rigetto dell’opposizione del 25 ottobre 2000 della Pretura di Riviera. Sulla scorta di tale documentazione, il 23 marzo 2001 l’UEF di Riviera ha trasmesso all’escusso  l’avviso di pignoramento datato 15 marzo 2001, indicando che il 25 aprile 2001 nel pomeriggio avrebbe proceduto al pignoramento per un credito di fr. 21'156.45 oltre interessi e spese.

                                D.      Con tempestivo ricorso 31 marzo 2001 __________ si è aggravato contro l’avviso di pignoramento postulandone in sostanza l’annullamento, atteso che:

                                          –    “in qualità di mandatario di tale pignoramento figura __________ in uno con tale __________, che devo presumere essere persone o rappresentanti del Patriziato o delegate del medesimo. Chiedo a codesto spettabile Ufficio di voler verificare (…) quali siano i titoli del precitato __________ (eventualmente in uno con il parimenti indicato __________) per operare a nome del Patriziato di __________ ”;

                                          –    “con riferimento al presunto credito insinuato, posso immaginare (…) che esso si riferisca ad una garanzia bancaria da prestarsi in ragione del contratto di affitto della masseria “La __________ ”;

                                          –    “per decenni (…) ho regolarmente prestato ogni garanzia bancaria richiesta dai legali rappresentanti dell’organo con cui conclusi i contratti d’affitto”;

                                          –    “il mancato deposito della garanzia bancaria (…) fu dovuto non già a negligenza o a inosservanza delle scadenze proposte, ma al fatto che il Patriziato di __________ non rispettò né ha rispettato i termini del contratto così come stabiliti”;

                                E.      Ritenuto che al gravame non è stato concesso l’effetto sospensivo, il 25 aprile 2001 l'UEF di Riviera ha effettuato presso l’escusso il pignoramento preavvisato con l’atto impugnato.

                                F.      Con tempestive osservazioni 19 aprile 2001 il Patriziato di __________ si è opposto al gravame asseverando che la pretesa dedotta in esecuzione trova il suo fondamento nel contratto di affitto del 7 aprile 1988 stipulato tra il Patriziato di __________ e __________.

                                G.      Delle osservazioni 27 aprile 2001 con le quali l’UEF di Riviera postula la reiezione del gravame si dirà, se per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:               1.      La domanda di proseguimento dell’esecuzione nei confronti di __________ del 26 febbraio 2001 è stata presentata, munita del sigillo patriziale, per il Patriziato di __________ dal proprio Ufficio patriziale e sottoscritta da colui che a quel momento era il Presidente di tale ufficio, __________, e dalla Segretaria __________. Presidente e Segretaria possono rappresentare a non averne dubbio l’Ufficio patriziale, che per legge è l’organo esecutivo del Patriziato (art. 92 lett. a della Legge organica patriziale). L’eccezione d’ordine sollevata dal ricorrente e relativa alla valida rappresentanza del Patriziato deve pertanto essere respinta, ritenuto che è irrilevante il fatto che l’UEF abbia erroneamente indicato il Presidente ed un altro membro dell’Ufficio patriziale quali mandatari del procedente e non quali rappresentanti dell’Ufficio patriziale, organo del Patriziato medesimo (art. 64 LOP), non arrecando tale imprecisione nocumento alcuno all’escusso.

                                2.      a.   Se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento l’ufficio d’esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare (art. 89 LEF). Il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima (cfr. art. 90 primo periodo LEF).

                                          b.  L'Ufficio di esecuzione non è tenuto a esaminare l'eventuale inesistenza del credito posto in esecuzione. L'escusso può ricorrere ex art. 17 LEF contro la continuazione dell'esecuzione unicamente se il precetto esecutivo è scaduto, se non è stata fatta domanda di prosecuzione o se l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88 LEF). All'escusso che intendesse ottenere l'annullamento dell'esecuzione a seguito dell’inesistenza del credito rimane aperta la via dell'azione ex art. 85a LEF.

                                3.      Orbene, nel caso in esame il Patriziato di __________ ha chiesto il 26 febbraio 2001 il proseguimento dell’esecuzione n. __________ sulla base della sentenza del Pretore di Riviera del 25 ottobre 2000, cresciuta in giudicato. Di conseguenza l’UEF di Riviera ha agito correttamente emettendo dapprima in data 15/23 marzo 2001 l’avviso di pignoramento e poi procedendo in data 25 aprile 2001 all’allestimento del relativo verbale di pignoramento.

                                          In concreto dunque nessuna censura può essere rivolta nei confronti dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, avendo quest’ultimo agito in ossequio a quanto previsto dalla LEF: la contestazione sollevata dal ricorrente secondo cui il Patriziato di __________ non vanterebbe alcuna pretesa nei suoi confronti, concerne unicamente una questione di merito sottratta al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza.

                                          Il ricorso è di conseguenza respinto.

                                4.      Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean–François Poudret / Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 89 e 90 LEF, art. 61 e 62 OTLEF, art. 64 e 92 lett. a LOP

pronuncia:           1.      Il ricorso 31 marzo 2001 di __________, è respinto.

                                2.      Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                4.      Intimazione a:

                                          –    __________

                                          Comunicazione all’UEF di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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