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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.02.2001 15.2001.10

February 12, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,077 words·~10 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00010

Lugano 12 febbraio 2001 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Rusca e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 13 novembre 2000 di

__________  

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza della debitrice e l’emissione dell’attestato di carenza beni dell’8 novembre 2000 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dal reclamante contro:

__________  

viste le osservazioni 10 gennaio 2001 dell’UEF di Riviera;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                   A.  __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito di fr. 3'987.50 oltre accessori. In data 8 novembre 2000 l’UEF di Riviera ha rilasciato all’escutente un attestato di carenza beni per l’importo di fr. 4'488.75, accertando, per quanto concerne il reddito dell’escussa e del marito, l’assenza di ogni eccedenza pignorabile, in base al calcolo seguente:

                                          Introiti:     

                                          Debitore                                                                 fr.     2'500.--

                                          Contr. moglie                                                         fr.     1'077.--

                                          Totale mensile                                                       fr.     3'577.--

                                          Minimo di esistenza:

                                          Minimo base                          fr.  1’370.-locazione                                fr.   1'210.-cassa malati                          fr.    492.-trasferte                                  fr.    600.-pasti fuori (lui)                        fr.    180.-totale deduzioni                     fr.  3'852.-- fr.           Fr.   3'852.--.

                                    B.   Con ricorso 13 novembre 2000 __________ è insorto contro il conteggio allestito dall’UEF di Riviera e contro l’emissione dell’attestato di carenza beni dell’8 novembre 2000.

                                    C.   Delle osservazioni dell’UEF di Riviera, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12, 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                         Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

                                   2.   Il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore la nuova Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FUCT n. 1 del 2/2001 pag. 74 ss.). Da tale data la nuova Tabella risulta applicabile anche a quei pignoramenti di salario iniziati sotto l’imperio della Tabella del 1. gennaio 1994, ma solo a far tempo dal 1° gennaio 2001 (cfr. punto IX della nuova Tabella).

                                   3.   Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179).

                                   4.   Nel caso di specie, i coniugi __________ dispongono entrambi di un reddito, ammontante rispettivamente a fr. 1'077.20.-- mensili per l’escussa (cfr. conteggio della __________ relativo all’indennità giornaliera per malattia percepita dalla debitrice) e di fr. 2'503.25..-- per il marito (cfr. conteggi di salario emessi dalla __________ per i mesi di giugno e settembre 2000). Di conseguenza l’UEF di Riviera ha agito correttamente inserendo nel calcolo del reddito pignorabile a carico dell’escussa, il guadagno conseguito dal coniuge.

                                   5.

                                  a)   Secondo il punto 1.2 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1. gennaio 1994, applicabile quando l’UEF ha preso il provvedimento impugnato, l’importo base mensile per coniugi ammonta fr. 1’370.--.

                                  b)   Secondo il punto 1.1 della Tabella l’importo base di fr.  1’370.-- è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4.3). __________ lavora a __________ ed abita a __________. Di conseguenza egli è costretto a consumare il pasto di mezzogiorno fuori domicilio  L’importo mensile di fr. 180.—riconosciuto dall’UEF di Riviera risulta quindi conforme al punto 2.4.3 della Tabella.

                                  c)   Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

                                  d)   Il principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell’alloggio.

                                         Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

                                         Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).

                                         Nel caso in esame la debitrice ha ottenuto nel calcolo del minimo di esistenza il riconoscimento di fr. 1’030.-- a titolo di canone locatizio oltre a un acconto spese di fr. 180.-- (comprensivo delle spese di riscaldamento) per l’appartamento di 4 ½ locali che occupa unitamente al marito a __________.

                                         E’ di tutta evidenza che per una famiglia di due persone l’alloggio occupato ed il relativo canone locatizio deve essere considerato un onere sproporzionato che, a far tempo dal primo termine utile di disdetta, non può più essere computato interamente nel minimo esistenziale.

                                         Dal contratto di locazione si evince che la disdetta può essere data per la prima volta per la fine di dicembre 2001: fino a quella data quindi l'intera pigione va inclusa nel minimo vitale. Alla debitrice va comunque ricordato che, in caso di ulteriori pignoramenti, dal gennaio 2002 le verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo massimo di fr. 900.--, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 2 ½ locali, ritenuto confacente ad una famiglia di due persone.

                                         Dal contratto di locazione stipulato il 30 dicembre 1997 (pto 24) si evince inoltre che l’immobile occupato dai coniugi __________ beneficia del sussidio cantonale per l’alloggio, qualora evidentemente i locatari ne adempiano le condizioni. Dagli atti causa non emerge però che l’UEF abbia verificato se i coniugi __________, visto il loro reddito modesto, beneficino di questo sussidio: anche per questo motivo, oltre che per i motivi che verranno evidenziati qui di seguito, si impone la retrocessione dell’incarto all’UEF di Riviera affinché esperisca i necessari accertamenti.

                                  e)   E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60). In casu __________ abita a __________ e lavora a __________. L’UEF di Riviera ha riconosciuto a titolo di spese di trasferta l’importo mensile di fr. 600.--.

                                         In concreto non è comunque dato di saper all’Autorità di vigilanza se per __________ sia necessario l’utilizzo di una vettura privata per recarsi al lavoro. Abitando a __________ e lavorando a __________, vi è infatti da presumere, in assenza di motivi particolari, la possibilità concreta da parte del marito dell’escussa di far capo all’uso del treno, essendo entrambi questi paesi attraversati dalla linea ferroviaria. Siffatto accertamento deve essere eseguito quindi dall’Ufficio di esecuzione.

                                   f)   Ai coniugi __________ è stato riconosciuto dall’UEF di Riviera l’importo mensile di fr. 492.-- quali spese per la cassa malattia. Dalla documentazione agli atti si evince però unicamente che il premio bimestrale di __________ nel 1999 ammontava a fr. 500.--. Relativamente ai premi dovuti dalla debitrice nulla invece figura agli atti. Inoltre dal richiamo di pagamento del 31 luglio 1999 sembrerebbe che __________ neppure paghi il premio della propria cassa malattia. Va qui ricordato che oltre alla prova dell’esistenza e del carattere indispensabile delle spese da prendere in considerazione nel minimo di esistenza, l’ufficio deve anche accertare che l’escusso effettivamente le paghi (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93; Gilliéron, op. cit., n. 106 ad art. 93).

                                   6.   Per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento. La decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità di vigilanza (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art. 21, p.260).

                                   7.   Nel caso di specie L’UEF di Riviera ha omesso di compiere i necessari accertamenti atti a determinare l’importo che effettivamente pagano i coniugi __________ quale canone di locazione, se per __________ sia necessario l’utilizzo di una vettura privata per recarsi al lavoro, l’ammontare del premio cassa malattia di entrambi i coniugi per il 2000 e se gli stessi effettivamente lo pagano.

                                         Di conseguenza l’incarto viene retrocesso all’UEF di Riviera per esperire i necessari accertamenti e valutazioni e, nell’eventualità di un’eccedenza pignorabile, per ordinarne il pignoramento. L’organo di esecuzione forzata dovrà tener conto degli orientamenti giurisprudenziali richiamati al cons. 5, con l’avvertenza che nell’ambito di un eventuale pignoramento di salario, dal 1. gennaio 2001 è applicabile la nuova Tabella dei minimi di esistenza.

                                   8.   Di conseguenza il ricorso 13 novembre 2000 di __________ è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 13 novembre 2000 di __________, è accolto ai sensi dei considerandi.

                               1.1.   Di conseguenza è annullato l’attestato di carenza beni dell’8 novembre 2000 nell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Riviera promossa da __________ contro __________.

                               1.2.   Gli atti sono retrocessi all’UEF di Riviera affinché si determini come al considerando 7 di questa sentenza.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all'UEF di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                         Il segretario

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